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Dimissioni online problemi del sistema:

Parliamo ancora di dimissioni online, poiché a distanza di un mese dall’entrata in vigore del sistema sussistono ancora numerosi problemi di funzionamento.

Abbiamo già parlato dell’argomento dimissioni online diverse volte (v. “Dimissioni telematiche le risposte del Ministero ai Consulenti”) ma lo vogliamo fare di nuovo perché anche il Sole 24 Ore ha pubblicato oggi (11.4.2016) l’articolo seguente sulla questione (Firma: Francesca Barbieri; Titolo: “Dimissioni online, rodaggio difficile”).

Ecco l’articolo.

Poca dimestichezza con il pc, soprattutto tra gli over 55. Tempi lunghi per ottenere il Pin dall’Inps. Dubbi sulla data da indicare nel modulo. Ma anche difficoltà a trovare assistenza, o errori nell’inserire l’e-mail o la Pec del datore di lavoro.

Sono questi i principali ostacoli incontrati dai lavoratori nel primo mese di vita del nuovo sistema di dimissioni online (valido anche per le risoluzioni consensuali), entrato in vigore il 12 marzo per effetto del Jobs act (Dlgs 151/2015), che punta a contrastare le dimissioni in bianco, basandosi su una procedura che non può essere derogata da altre modalità di comunicazione(salvo casi specifici, si vedano le schede a lato).

A registrare le difficoltà che hanno portato oltre un lavoratore su due a commettere imprecisioni è un’indagine della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro su un panel di 4mila associati.

Risultati che danno evidenza a quanto “sperimentato”, in questo mese, da imprese e lavoratori: incertezza nei termini e negli effetti delle dimissioni, complicazione degli adempimenti burocratici. Tanto che il ministero del Lavoro è intervenuto nei giorni scorsi per dare risposta ai 20 quesiti posti dai consulenti del lavoro.

I chiarimenti ufficiali

La prima risposta fa chiarezza sul caso del lavoratore che si dimette senza seguire la procedura telematica e non si presenta più al lavoro. In una situazione del genere, confermano dal Welfare, il rapporto non può considerarsi risolto. Quindi il datore dovrà contestare l’assenza ingiustificata e licenziare il dipendente, pagare il ticket licenziamento e al lavoratore andrà l’indennità di disoccupazione Naspi. Finora, per questi casi – circa 70mila l’anno – bastava chiedere al lavoratore una conferma delle sue dimissioni e, in caso di mancata risposta, vigeva la regola del silenzio-assenso per rinunciare definitivamente al posto.

«Era meglio la situazione precedente – commenta Rosario De Luca, presidente Fondazione studi dei consulenti del lavoro -. La convalida in calce alla comunicazione trasmessa per via telematica è un sistema snello, che andrebbe ripristinato, insieme alla norma per chi abbandona il posto, evitando cosi che le aziende debbano licenziare i lavoratori e pagare anche il ticket all’Inps».

Due possibilità

Secondo il nuovo corso le strade per dimettersi sono due:?compilare il modulo online inserendo il Pin personale (rilasciato dall’Inps e spedito per posta ordinaria, se non richiesto allo sportello) o rivolgersi a un patronato, a un sindacato, a un ente bilaterale o a una commissione di certificazione, che può entrare nel sito del ministero del Lavoro con le proprie credenziali.

Nel primo caso la difficoltà maggiore, in questo primo mese, è stata per i senior, che nel 43% dei casi si sono trovati a fare i conti con la propria scarsa competenza informatica o addirittura con l’assenza di un pc. In tanti si sono così rivolti a patronati e sindacati in cerca di assistenza. «Nei primi giorni – evidenzia Lorenzo Fassina dell’ufficio giuridico della Cgil – ci sono stati numerosi disservizi della piattaforma informatica, spesso inaccessibile, e che ancor oggi risulta chiusa nei fine settimana. La strada delle dimissioni online è quella giusta ma serviva un periodo di sperimentazione». Sul territorio, Roberto Benaglia, segretario regionale Cisl Lombardia, conferma che «c’è stato qualche inceppamento iniziale, ma a oggi il sistema è migliorato e in Lombardia circa 3mila lavoratori in tre settimane hanno ricevuto assistenza dai nostri uffici».

Assistenza che, in generale, è gratis per i tesserati, mentre per gli altri, a volte, c’è l’invito a iscriversi.

Disagi iniziali

Non sono stati rari, comunque, i casi in cui i lavoratori per dimettersi hanno fatto la spola da un ufficio all’altro. Secondo i consulenti del lavoro, nel 44% dei casi il soggetto abilitato non era a conoscenza della normativa e nel 30% si è dirottato il lavoratore alla direzione territoriale (Dtl). Tra i chiarimenti del Lavoro arrivati la settimana scorsa anche l’annuncio che a breve sarà inserita l’opzione “dimissioni per giusta causa” tra le tipologie di comunicazione, con uno spazio per indicare la motivazione. «Un passo avanti importante – commenta Guglielmo Loy, segretario confederale Uil -, visto che spesso questa tipologia deriva da gravi inadempienze del datore di lavoro, quali il mancato versamento delle retribuzioni o dei contributi o da situazioni di mobbing, e queste dimissioni sono le uniche che non prevedono preavviso e danno diritto alla Naspi».

Data e preavviso

Un’altra questione, in parte chiarita dal ministero del Lavoro, riguarda la data di decorrenza delle dimissioni, come comportarsi con il preavviso o nei casi in cui la fine del rapporto ha una data diversa da quella delle dimissioni. Viene specificato che «il modello riguarda la manifestazione di volontà di dimettersi; la data di effettiva conclusione del rapporto di lavoro sarà rilevata dalla comunicazione di cessazione che il datore deve inviare entro 5 giorni». Non serve dunque, per far cessare il rapporto in una data diversa, revocare le dimissioni e ripetere l’iter. Resta, però, dubbio il caso in cui il lavoratore nel modulo telematico indichi (per errore) un preavviso più breve, e chieda poi di rimediare lavorando oltre la data indicata: secondo gli addetti ai lavori, il datore potrebbe rifiutare la prestazione per evitare il rischio di una tacita ricostituzione del rapporto (si veda «Il Sole 24 Ore» dell’8 aprile).

I PASSAGGI CHIAVE

PROCEDURA 
In vigore dal 12 marzo
La nuova disciplina delle dimissioni online (che vale anche per le risoluzioni consensuali) è in vigore dal 12 marzo. Il lavoratore per dimettersi deve avere il proprio Pin “dispositivo”. Può richiederlo, presentando la carta d’identità, a uno sportello Inps, oppure sul sito dell’Istituto di previdenza. In quest’ultimo caso occorre inserire codice fiscale, dati anagrafici, indirizzo di residenza, un numero di telefono e i recapiti cui inviare il Pin. Sempre in questo caso i tempi non sono immediati perchè il codice viene spedito per posta ordinaria.
Il passaggio successivo è accedere a www.lavoro.gov.it e compilare il modulo telematico, specificando dati personali, informazioni di base sull’impresa, data di inizio del rapporto e contratto.
EFFICACIA 
Quale data indicare
Nel modulo si indica la data di decorrenza delle dimissioni che è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. La data da indicare sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.
Anche i lavoratori che presentano le dimissioni per l’avvenuto raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione devono utilizzare la nuova procedura
Le dimissioni si possono revocare entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo.
Il ministero del Lavoro sottolinea che le dimissioni vanno date esclusivamente con il modello introdotto dal Dm 15 dicembre 2015. Nei casi diversi il datore dovrà rescindere il rapporto di lavoro.
ITER ALTERNATIVO 
Una rete di supporto
La procedura telematica può essere svolta anche con l’assistenza di un soggetto abilitato: patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione, che possono trasmettere il modulo per conto del lavoratore. In questo caso il lavoratore può non avere il Pin.
Inoltre, l’assistenza di un soggetto abilitato può essere richiesta sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o dalla sede lavorativa.
I soggetti abilitati, per accedere alla procedura, devono registrarsi sul sito «Cliclavoro» con il profilo di «Operatore» per ottenere le credenziali di accesso.
PERIODO DI PROVA 
Eccezioni
Sono esclusi dalle dimissioni online:
– lavoratori domestici
– lavoratori marittimi
– pubblici dipendenti
– lavoratori parasubordinati, autonomi e tirocinanti
La nuova disciplina non si applica al recesso durante il periodo di prova; nei casi in cui il recesso è nelle “sedi protette”, nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino, che dovranno essere convalidate alla Dtl (secondo la procedura speciale già vigente).
Per le dimissioni nell’anno dal matrimonio, la lavoratrice dovrà utilizzare la procedura telematica e poi convalidare comunque le dimissioni presso la direzione territoriale del lavoro

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