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Fascicolo personale e diritto di accesso del lavoratore:

Il diritto soggettivo del lavoratore di accedere al proprio fascicolo personale è tutelabile in quanto tale perché si tratta di una posizione giuridica soggettiva che trae la sua fonte dal rapporto di lavoro.

L’obbligo del datore di lavoro di consentirne il pieno esercizio, prima ancora che nella L.n. 675 del 1996, deriva dal rispetto dei canoni di buona fede e correttezza che incombe sulle parti del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., come, del resto è confermato dal fatto che, da tempo, la contrattazione collettiva dei diversi settori prevedono che i datori di lavoro debbano conservare, in un apposito fascicolo personale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dall’ente o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, all’attività svolta ed ai fatti più significativi che lo riguardano e che il dipendente ha diritto di prendere visione liberamente degli atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale. Ciò non esclude – ma anzi rafforza – il diritto del lavoratore di rivolgersi al Garante per la protezione dei datori personali tutte le volte in cui intenda ottenere, in tempi ragionevoli, alcuno dei provvedimenti – di natura provvisoria o definitiva – previsti dall’art. 13 della legge n. 675/1996 cit. al fine di ottenere, ad esempio l’integrazione dei dati personali detenuti dal datore di lavoro con documenti ulteriori, che attestino valutazioni di merito o che comunque a suo avviso rilevino in ogni caso, restando salva la discrezionalità del datore circa le modalità di utilizzo di dette integrazioni.

È quanto deciso dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 6775 del 2016 deposita il giorno 7.4.2016.

La questione all’esame della Corte Suprema concerneva il ricorso di una lavoratrice di una grande azienda, la quale aveva fatto richiesto di accesso al proprio fascicolo personale a seguito di una serie consecutiva di valutazioni negative delle proprie performance professionali. La società aveva rifiutato l’accesso al fascicolo personale e la lavoratrice si era rivolta per ben due volta al Garante della privacy che con due distinti provvedimenti aveva ordinato all’azienda l’immediata consegna del fascicolo personale della dipendente.

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L’azienda però ottemperava, in entrambi i casi all’ordine del Garante, solo parzialmente e così la lavoratrice si rivolgeva al tribunale e poi alla corte d’appello per la tutela dei suoi diritti. In entrambi i casi i suoi ricorsi venivano rigettati.

Infine la lavoratrice impugnava la sentenza di appello innanzi alla Suprema Corte che, come si è detto, con la sentenza n. 6775/2016 accoglieva le sue ragioni circa il diritto di accesso al proprio fascicolo personale.

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