Certificato medico per infortunio invio entro 24 ore:
Restando sul tema relativo alle novità introdotte dal Jobs Act relativamente agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da oggi il certificato medico lo deve inviare telematicamente il medico o la struttura sanitaria che per prima ha prestato assistenza al lavoratore entro il termine delle 24 ore dal giorno successivo alla prestazione effettuata (v. il nostro articolo: “Infortuni lavoro il certificato lo invia il medico“.
A parlarci dell’invio del certificato medico in caso in infortunio sul lavoro è anche l’articolo pubblicato oggi (22.3.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Titolo: Mauro Pizzin; “Per trasmettere 24 ore di tempo”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Il nuovo articolo 53 del Dpr 1124/65 chiarisce che qualunque medico «presti la prima assistenza» a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale deve rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia e trasmetterlo per via telematica all’Inail (nelle more dell’aggiornamento telematico anche via Pec), con il numero identificativo, la data di emissione e i giorni di prognosi.
Si tratta di una novità su cui la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) ha chiesto dei chiarimenti al ministero della Salute, forniti con una circolare.
La prima obiezione sollevata dai camici bianchi riguarda la necessità d’accreditamento per tutti gli iscritti all’albo al sistema telematico dell’Inail per l’invio delle certificazioni e l’onere di disporre di apparati tecnologici e connettività fissa e mobile, da approntare solo per un possibile evento di soccorso. Il ministero ha precisato che il riferimento a «qualunque medico» va circoscritto alla sola prestazione professionale inquadrabile come «prima assistenza» nell’ambito di una cornice organizzativa strutturata, «il che non presuppone necessariamente la disponibilità personale e continuativa di apparati tecnologici e di connettività fissa da parte del medico». È quindi sufficiente che la connettività vi sia nell’orario di prestazione dell’attività professionale. Su queste basi, precisa il ministero, dal momento che la norma chiede solo che compilazione e trasmissione del certificato avvenga contestualmente, in assenza di uno specifico termine temporale il termine massimo per l’invio può essere «ragionevolmente individuato» entro 24 ore dal giorno successivo alla prestazione effettuata, obbligo per la cui inosservanza non è prevista sanzione.Per adempiere all’obbligo sono stati creati, infine, nuovi servizi per i medici e per i datori di lavoro: il “servizio certificati di infortunio e malattia professionale” riservato ai medici e alle strutture sanitarie per l’inoltro dei certificati di infortunio e malattia professionale, e il “cruscotto certificati medici” per la consultazione da parte dei datori di lavoro e degli intermediari.