L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 395 del 23 settembre 2020, ha precisato quale sia il trattamento fiscale applicabile alla indennità Covid – 19 erogata da un ente di previdenza e assistenza ai propri iscritti.
Ecco quanto precisato dell’Agenzia delle Entrate.
QUESITO
L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Alfa (di seguito, anche “Istante” o “Ente”), ente associativo senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato, svolge le funzioni di previdenza e assistenza in favore della categoria Alfa.
L’Ente rappresenta di aver adottato dei provvedimenti a supporto dei propri iscritti, deliberando l’adozione di una “indennità assistenziale straordinaria Covid-19 “, che prevede il riconoscimento di un sussidio una tantum a tutti gli iscritti che, a causa del contagio da Covid-19, sono stati ricoverati in ospedale, in terapia intensiva e non, e nel caso in cui sia stata loro prescritta, dall’autorità sanitaria competente, la quarantena o l’isolamento domiciliare obbligatorio. L’importo di tale indennità è differenziato a seconda della gravità dell’evento. In particolare, è pari a:
– euro 4.000,00 per tutti gli iscritti che, a seguito del contagio, sono stati ricoverati in terapia intensiva;
– euro 2.000,00 per tutti gli iscritti che, a seguito del contagio, sono stati ricoverati in ospedale, ma non in terapia intensiva;
– euro 1.000,00 per tutti gli iscritti liberi professionisti a cui siano stati prescritti da ASL, ATS o con Ordinanza, l’isolamento domiciliare obbligatorio o la quarantena.
Ciò posto, l’Ente, in qualità di sostituto d’imposta, chiede di sapere quale sia il trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, alle predette indennità che erogherà ai propri iscritti aventi diritto.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante ritiene di non dover sottoporre a tassazione le somme che erogherà agli iscritti a titolo di “indennità assistenziale straordinaria Covid-19“, in quanto trattasi di una somma forfettaria assegnata una tantum non avente la finalità di sostituire o compensare un reddito perduto, bensì di fornire agli iscritti una forma di sostegno a fronte dell’oggettiva condizione patologica e/o di isolamento derivante da contagio da Covid-19.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), al comma 1, individua le categorie di reddito che concorrono alla formazione del reddito complessivo, mentre il successivo comma 2 stabilisce che «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».
Al riguardo, le circolari del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997 e n. 55/E del 4 marzo 1999, hanno chiarito che il trattamento fiscale delle erogazioni effettuate dagli enti o dalle casse in favore dei propri iscritti deve essere determinato autonomamente in base ai principi generali regolanti l’imposizione sui redditi e, conseguentemente, dette prestazioni saranno imponibili solamente se inquadrabili in una delle categorie di reddito previste nell’articolo 6 del TUIR.
Ai sensi di tale ultima disposizione, nel caso in cui la perdita della retribuzione, per il periodo di inabilità lavorativa, viene compensata da un’indennità sostitutiva o integrativa erogata da un Ente previdenziale o assistenziale, l’indennità si configura fiscalmente come un reddito appartenente alla stessa categoria di quello sostituito o perduto.
In merito alla rilevanza fiscale delle erogazioni assistenziali effettuate da enti privati di previdenza e assistenza in favore dei propri iscritti (in attività o in pensione), per danni a immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale causati da calamità naturali, la Circolare n. 20_E del 13.05.2011, ha precisato, che tali “erogazioni” non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito in quanto concessi, occasionalmente, per finalità assistenziali dell’ente previdenziale di appartenenza.
Nel caso di specie, il Regolamento attuativo dell’Ente nel Titolo III, rubricato “Attività assistenziali“, indica le varie tipologie di prestazioni assistenziali erogabili agli iscritti, tra le quali le “Provvidenze straordinarie” previste dal comma 1 dell’articolo 39, ai sensi del quale “agli iscritti, che colpiti da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità versino in precarie condizioni economiche, (…), possono essere concesse indennità una tantum o provvidenze a carattere continuativo “.
Il successivo comma 8 prevede che “Lo stato di bisogno dell’iscritto (…) deve essere comprovato e la misura della prestazione deve essere determinata caso per caso in relazione allo stato di bisogno del richiedente“.
Il consiglio di amministrazione dell’Ente, come emerge dal verbale della seduta del …….., con deliberazione n. _ vista la situazione di eccezionale emergenza generata dall’epidemia da Covid-19 sull’intero territorio italiano e ritenuto indispensabile adottare provvedimenti a supporto degli iscritti, nel rispetto degli scopi statutari dell’Ente, ha deliberato l’adozione di misure straordinarie tra le quali l’adozione di una “indennità assistenziale straordinaria COVID.19“. Dal richiamato verbale si evince che “l’intervento economico di importo diversificato verrà riconosciuto a tutti coloro che a causa di Covid-19 sono stati ricoverati in ospedale in terapia intensiva: indennità di Euro 4000 euro; ovvero ricoverati in ospedale ma non in terapia intensiva: indennità Euro 2000 euro. Mentre ai soli liberi professionisti è destinato un intervento economico di 1000 euro nel caso in cui sia stata loro prescritta, dall’autorità sanitaria competente per territorio, dalla Asl ovvero attraverso Ordinanza la quarantena o l’isolamento domiciliare obbligatorio, adeguatamente certificato. A favore di ciascun richiedente è previsto un solo tipo di intervento economico assistenziale“.
Sulla base di quanto rappresentato, l’erogazione dell’indennità in esame, differenziata a seconda dello stato bisogno dell’iscritto (ricovero in terapia intensiva, semplice ricovero in ospedale o isolamento domiciliare), costituisce prestazione di tipo assistenziale riconducibile tra quelle previste dal Regolamento dell’Ente.
Più precisamente, detta indennità, che trova il suo presupposto nello stesso Regolamento dell’Ente, è corrisposta in presenza di uno stato di bisogno, derivante dal contagio da Covid-19, sulla base della attestazione rilasciata dall’Autorità medica competente, indipendentemente dalla retribuzione dell’iscritto e senza funzione sostitutiva di alcuna categoria di reddito.
Ne consegue che, in linea con i chiarimenti forniti dalla citata circolare n. 20/E del 2011, l'”indennità assistenziale straordinaria Covid-19” che l’Ente erogherà una tantum ai propri iscritti non rilevi sotto il profilo fiscale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto Pagina 4 di 5 della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
(Fonte: Agenzia delle Entrate)