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Secondo quanto previsto dal primo comma dall’art. 2118 c.c. intitolato “Recesso dal contratto a tempo indeterminato”, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità.

Nello specifico il licenziamento è l’atto con il quale il datore di lavoro pone fine al contratto di lavoro con il lavoratore. Tuttavia il datore, nel recedere dal rapporto, è vincolato all’osservanza della normativa legale prevista proprio in materia di licenziamenti individuali ed in particolare: Legge 15 luglio 1966 n. 604 (“Norme sui licenziamenti individuali”); Legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori); Legge 11 maggio 1990 n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali) che ancorano la legittimità del provvedimento di recesso datoriale al ricorrere di determinati presupposti. Infatti il licenziamento del lavoratore è illegittimo tutte le volte che esso non risulta sorretto da giusta causa (ex art. 2119 c.c.) o giustificato motivo soggettivo od oggettivo.

Ad oggi risultano esclusi dalla disciplina vincolistica di cui sopra, soltanto alcuni rapporti speciali di lavoro quali ad esempio quelli con i dirigenti d’azienda, con i lavoratori domestici, con i lavoratori in prova, ecc. Tali particolari rapporti di lavoro restano ancora inclusi nell’area della c.d. libera recedibilità, ossia non viene imposta al datore di lavoro l’osservanza di forme o requisiti particolari di legge per far cessare il rapporto di lavoro con tali figure professionali.

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La normativa sui licenzimenti individuali di cui sopra quindi deve essere osservata dal datore di lavoro che intenda procedere ad un licenziamento, poichè in caso di mancata osservanza, la normativa stessa prevede un sistema sanzonatorio per le ipotesi di invalidità del licenziamento che consiste nella tutela reale e nella tutela obbligatoria.

Spetta al datore di lavoro l’onere di provare l’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo od oggettivo, secondo quanto previsto dall’art. 5 della L.n. 604/1966.

 

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