Advertisement

Esiste un obbligo di rispondere alle telefonate del datore al di fuori dell’orario di lavoro? Ecco come stanno le cose.

Con lo sviluppo delle nuove tecnologie – dai telefonini fino alle piattaforme di messaggistica come WhatsApp – siamo tutti connessi h24. Si è realizzata così la “profezia” del villaggio globale annunciata in tempi non sospetti dal massmediologo Marshall McLuhan: un mondo dove siamo tutti collegati gli uni con gli altri.

Tutto bene? Dipende. Le nuove tecnologie ci permettono di raggiungere tutti ovunque e a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ma consentono anche agli altri di raggiungere noi. Come capita a tanti lavoratori dipendenti, che si vedono arrivare sul telefonino le chiamate del datore di lavoro anche al di fuori del normale orario lavorativo.

Non è raro che questa prassi si trasformi in un obbligo implicito a causa della disponibilità del lavoratore, desideroso di mostrarsi collaborativo agli occhi del datore di lavoro. Ma esiste anche un obbligo di legge che impone al dipendente di rispondere alle telefonate aziendali anche durante il suo tempo libero? Come stanno le cose? Cerchiamo di capirlo. 

Advertisement

Chiamate fuori orario del capo: c’è l’obbligo di rispondere?

I tribunali, italiani e europei, sono stati chiamati a giudicare molte controversie del genere, che hanno visto i dipendenti alla prese con le chiamate aziendali fuori dagli orari lavorativi. Recentemente se n’è occupata anche la Cassazione francese, impegnata a valutare il caso di un lavoratore licenziato per la mancata reperibilità a una telefonata sullo smartphone privato al di fuori del normale orario di lavoro. 

Chiamate lavorative fuori orario
Molti datori di lavoro chiamano fuori orario i loro dipendenti – diritto-lavoro.com

Ormai sono molte le pronunce giurisprudenziali e le norme su questo tema. La linea è piuttosto chiara: il lavoratore dipendente non ha alcun obbligo di rispondere al telefono – o a qualche altra forma comunicativa come un messaggio WhatsApp o un SMS – quando non è al lavoro. Il medesimo discorso vale per permessi, ferie, riposi settimanali o giornalieri, per non parlare dei periodi di malattia.

Se dovessero scattare una sanzione da parte del datore di lavoro per mancata reperibilità all’infuori dell’orario lavorativo il dipendente potrebbe contestarla in sede giudiziaria, se non è possibile appianare la controversia in maniera bonaria. Anzi: il datore di lavoro che assilla il dipendente cercando continuamente di contattarlo al di fuori del lavoro rischia perfino un’incriminazione per stalking o molestie. 

Differente il caso in cui l’obbligo di reperibilità sia espressamente previsto dal contratto di lavoro (in maniera regolamentata e adeguatamente retribuita). In questo caso rendersi irreperibili espone a legittime sanzioni. C’è poi il caso particolare di lavori come quelli dei dipendenti delle Forze Armate e di Polizia dove il personale deve essere sempre rintracciabile e l’obbligo di reperibilità è implicitamente collegato alla funzione svolta. 

Advertisement