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Pace contributiva: l’ultima Legge di Bilancio prevede che, fino al 31 dicembre 2025, i lavoratori nel sistema contributivo puro possono riscattare fino a cinque anni senza contributi. 

L’ultima Legge di Bilancio prevede la possibilità di colmare periodi fino a cinque anni, anche non consecutivi, non coperti da contribuzione. Il requisito indispensabile per la cosiddetta pace contribuitiva, in tal senso, è l’iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria, alla Gestione separata o ad altri fondi speciali. La nuova misura sulle pensioni è aperta anche ai contribuenti che hanno usufruito della misura nel triennio 2019-21, per i quali tuttavia non è prevista la detrazione del 50% rispetto alla spesa sostenuta sugli oneri da riscatto.

Pace contributiva 2024

Dal 1° gennaio 2024 è attiva la pace contributiva, con essa si intende uno strumento previdenziale rivolto ai lavoratori che desiderano riscattare periodi non coperti dai  contributi. La misura è rivolta a quelli che sono definiti ‘contributivi puri‘, ovvero ai lavoratori che non hanno maturato contributi prima dell’entrata in vigore della Riforma Dini (1° gennaio 1996). Pertanto, la soglia di riscatto dei cinque anni (anche non consecutivi) deve collocarsi successivamente al 31 dicembre 1995 e prima del 1° gennaio 2024. In termini di pensioni, la pace contributiva è rivolta a coloro i quali sono iscritti all’Ago o alle sue forme sostitutive ed esclusive, oppure alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani o il alternativa alla Gestione separata dell’Inps.

Il riscatto non si può considerare valido qualora il contribuente usufruisca di periodi già coperti da altri fondi previdenziali. Inoltre, non è possibile attivare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione. L’Inps fornisce un ulteriore dettaglio non trascurabile, ovvero che la richiesta per la misura può essere effettuata anche da un erede o un parente fino al secondo grado. Le domande per la pace contributiva 2024-25 sono aperte fino al 31 dicembre 2025.

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Come effettuare la richiesta e versamenti

L’idoneità al riscatto è considerata ai fini sia dell’acquisizione del diritto alla pensione sia al calcolo dell’assegno pensionistico. Come prevede la Legge di Bilancio, l’onere di riscatto viene calcolato a percentuale. Sull’imponibile degli ultimi 12 mesi precedenti l’invio della richiesta, l’Inps applicherà l’aliquota contributiva di finanziamento per invalidità, vecchiaia, superstiti (Ivs) nella gestione assicurativa presso la quale si presenta la domanda. Infine, la richiesta può essere effettuata: accedendo al portale web dell’Inps, alla pagina “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” nella sezione “Riscatti“; telefonando il contact center multicanale dell’Inps da fisso il numero verde gratuito 803 164 o da cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico; rivolgendosi presso sedi di patronati e intermediari.

Novità rispetto al triennio sperimentale 2019-21, la pace contributiva in vigore dal 2024 non conta sulla detrazione al 50% dalla spesa sostenuta. Dunque, per le domande presentate fino al 31 dicembre 2025 il contributo è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo. L’onere di riscatto può essere corrisposto in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate con un importo minimo di 30 euro. Bene specificare, prima di concludere, che sul sito dell’Inps si legge che la rateizzazione: “Non può essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per l’immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta, o se sono determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari“.

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