Pace contributiva: l’ultima Legge di Bilancio prevede che, fino al 31 dicembre 2025, i lavoratori nel sistema contributivo puro possono riscattare fino a cinque anni senza contributi.Â
L’ultima Legge di Bilancio prevede la possibilità di colmare periodi fino a cinque anni, anche non consecutivi, non coperti da contribuzione. Il requisito indispensabile per la cosiddetta pace contribuitiva, in tal senso, è l’iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria, alla Gestione separata o ad altri fondi speciali. La nuova misura sulle pensioni è aperta anche ai contribuenti che hanno usufruito della misura nel triennio 2019-21, per i quali tuttavia non è prevista la detrazione del 50% rispetto alla spesa sostenuta sugli oneri da riscatto.
Pace contributiva 2024
Dal 1° gennaio 2024 è attiva la pace contributiva, con essa si intende uno strumento previdenziale rivolto ai lavoratori che desiderano riscattare periodi non coperti dai contributi. La misura è rivolta a quelli che sono definiti ‘contributivi puri‘, ovvero ai lavoratori che non hanno maturato contributi prima dell’entrata in vigore della Riforma Dini (1° gennaio 1996). Pertanto, la soglia di riscatto dei cinque anni (anche non consecutivi) deve collocarsi successivamente al 31 dicembre 1995 e prima del 1° gennaio 2024. In termini di pensioni, la pace contributiva è rivolta a coloro i quali sono iscritti all’Ago o alle sue forme sostitutive ed esclusive, oppure alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani o il alternativa alla Gestione separata dell’Inps.
Il riscatto non si può considerare valido qualora il contribuente usufruisca di periodi già coperti da altri fondi previdenziali. Inoltre, non è possibile attivare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione. L’Inps fornisce un ulteriore dettaglio non trascurabile, ovvero che la richiesta per la misura può essere effettuata anche da un erede o un parente fino al secondo grado. Le domande per la pace contributiva 2024-25 sono aperte fino al 31 dicembre 2025.
Come effettuare la richiesta e versamenti
L’idoneità al riscatto è considerata ai fini sia dell’acquisizione del diritto alla pensione sia al calcolo dell’assegno pensionistico. Come prevede la Legge di Bilancio, l’onere di riscatto viene calcolato a percentuale. Sull’imponibile degli ultimi 12 mesi precedenti l’invio della richiesta, l’Inps applicherà l’aliquota contributiva di finanziamento per invalidità , vecchiaia, superstiti (Ivs) nella gestione assicurativa presso la quale si presenta la domanda. Infine, la richiesta può essere effettuata: accedendo al portale web dell’Inps, alla pagina “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” nella sezione “Riscatti“; telefonando il contact center multicanale dell’Inps da fisso il numero verde gratuito 803 164 o da cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico; rivolgendosi presso sedi di patronati e intermediari.
Novità rispetto al triennio sperimentale 2019-21, la pace contributiva in vigore dal 2024 non conta sulla detrazione al 50% dalla spesa sostenuta. Dunque, per le domande presentate fino al 31 dicembre 2025 il contributo è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo. L’onere di riscatto può essere corrisposto in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate con un importo minimo di 30 euro. Bene specificare, prima di concludere, che sul sito dell’Inps si legge che la rateizzazione: “Non può essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per l’immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta, o se sono determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari“.