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Con l’aumento delle temperature l’INPS prevede una sospensione o riduzione del lavoro che si può definire Cassa integrazione per caldo.

Con il messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024, l’INPS fornisce le istruzioni precise per presentare le istanze e la gestione dell’istruttoria riguardanti le richieste di integrazione salariale dovute alla sospensione o riduzione del lavoro per via delle alte temperature. Tali istruzioni sono da riferirsi alla Cassa integrazione per caldo.

Integrazione per la sospensione o riduzione del lavoro

L’INPS fornisce indicazioni a due categorie di datori di lavoro: chi può richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO); chi può richiedere l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali, come previsto dagli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Se la sospensione o la riduzione del lavoro è disposta tramite ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione usando la causale: “Sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori“.

Nelle circostanze appena descritte, i datori devono allegare alla domanda gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la Cassa integrazione per caldo. Le istruzioni fornite dall’INPS mirano a semplificare il processo per i datori di lavoro e permettono una gestione più efficiente delle domande, soprattutto durante i periodi di caldo più eccessivo.

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La tutela dei lavoratori che potrebbero rischiare la salute a causa delle temperature estreme fa parte di un processo riconosciuto anche da Inail e Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). In particolare, l’INL era intervenuto sul tema nel luglio del 2022, con la nota n. 4639. L’ente aveva affrontato la problematica della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori occupati in contesti ad elevata temperatura, raccomandando anche l’importanza di più intense azioni di prevenzione dei pericoli da stress termico. Inoltre, il documento aveva individuato aree più a rischio come il settore dell’agricoltura, dei cantieri stradali e dell’edilizia.

I precedenti della Cassa integrazione per caldo

Ancora, un precedente messaggio INPS, il n. 1856 del 2017, era intervenuto in tema di Cassa integrazione per caldo. Tale precedente messaggio aveva precisato che le alte temperature impediscono il normale svolgimento di alcune fasi del lavoro. Soprattutto dove è previsto l’uso di materiali o le lavorazioni che non sopportano il forte calore.

Sul ‘Rischio Calore‘ l’Ispettorato del lavoro ha emanato la Nota 5056 del 13 luglio 2023 diretta ai datori di lavoro e agli ispettori. In essa sono riepilogate le principali indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori. Nel dettaglio, l’Ispettorato del lavoro aveva ricordato che con temperature al di sopra dei 35°C i datori di lavoro possono richiedere la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

Inoltre, nella nota in oggetto, l’Ispettorato indicava anche l’opportunità di mettere in atto iniziative ad hoc di sensibilizzazione e comunicazioni da condividersi nel quadro dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali. In definitiva, dunque, è utile notare che INPS, Inail e Ispettorato del lavoro si trovano concordi nel tutelare la salute dei lavoratori, anche nel caso di fenomeni meteorologici estremi che potrebbero rappresentare un rischio tutt’altro che potenziale.

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