L’INPS ha pubblicato la circolare attraverso la quale spiega importanti novità per i lavoratori dello sport. In essa si trovano le istruzioni dettagliate in merito alle nuove disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, riguardanti la NASpI e DIS-COLL.
Secondo quanto chiarito anche dall’INPS, il decreto avrebbe esteso l’accesso alla NASpI anche ai lavoratori dello sport nel settore professionistico e nel settore dilettantistico. La circolare chiarisce anche che, in particolare, i lavoratori del settore dilettantistico con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) possono accedere alla DIS-COLL. La nuova circolare INPS, inoltre, chiarisce anche i limiti di cumulabilità e compatibilità della NASpI e della DIS-COLL, con redditi da lavoro dipendete o autonomo.
NASpI e DIS-COLL per lavoratori dello sport
Dal 1° luglio 2023, i lavoratori dello sport subordinati possono beneficiare della NASpI. Questa estensione riguarda anche tutti i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, questo a prescindere dal settore sportivo in cui operano. Come specifica l’INPS, per accedere alla NASpI, è necessario che i lavoratori dello sport abbiano requisiti specifici. Ovvero che abbiano accumulato 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione negli ultimi quattro anni e che rispettino le condizioni generali di disoccupazione involontaria. Per quanto riguarda l’importo dell’indennità, quest’ultimo è calcolato in base alla retribuzione mensile, ma prevede un limite massimo.
Parlando, invece, della DIS-COLL per i lavoratori dello sport nel settore dilettantistico, è bene precisare che con co.co.co. hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. Questi lavoratori sono infatti iscritti alla Gestione separata dell’INPS al superamento dei 5.000 euro di compensi annui. In particolare, nei contributi previdenziali è prevista anche una quota, con un’aliquota del 2,03%, per la tutela della maternità, malattia e disoccupazione. L’indennità DIS-COLL è calcolata in base al reddito medio mensile derivante dai versamenti contributivi, con un massimo per il 2023 di 1.470,99 euro mensili.
Termini e condizioni
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un periodo che equivale ai mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente alla fine del rapporto di lavoro fino alla data della cessazione attuata. Tuttavia, la prestazione non può superare i 12 mesi. Nella suddetta circolare dell’INPS è chiarito anche che i percettori di NASpI, durante il periodo di fruizione dell’indennità, devono comunicare all’INPS il reddito annuo presunto nel caso in cui svolgano attività sportiva attraverso un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa. Questa comunicazione è obbligatoria entro i termini previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015, pena la decadenza della prestazione.
Ugualmente, anche i beneficiari DIS-COLL, che svolgono attività autonoma, di impresa individuale o para-subordinata, devono comunicare il reddito annuo presunto entro i termini stabiliti dall’articolo 15, comma 12, del decreto stesso. In conclusione, è bene specificare che per i lavoratori dello sport nel settore dilettantistico, la comunicazione del reddito annuo presunto è necessaria al superamento dei 5.000 euro annui. Mentre, nel caso in cui i lavoratori hanno più rapporti di lavoro, il limite di 5.000 euro annui si applica alla somma dei compensi ricevuti da tutti i committenti. Ed in questo contesto, anche i compensi per lavoro autonomo occasionale si aggiungono al raggiungimento del limite sopraindicato.