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Tra le misure atte a tutelare le figuri genitoriali, specialmente nei primi anni di vita dei bambini, anche il permesso allattamento. 

Il permesso allattamento è una misura che offre la possibilità di usufruire di ore di riposo retribuito, nelle quali il genitore può assentarsi per prendersi cura del figlio. Il riferimento normativo di tale misura è il D.lgs. 151/2001 ovvero il Testo Unico sulla maternità e paternità. A tal proposito, primo importante chiarimento dovuto fa riferimento al fatto che tale permesso spetta anche in caso di adozione e affidamento, nel primo anno di ingresso del figlio.

Misura prevista per entrambi i genitori

Le ore giornaliere di permesso allattamento sono due e possono essere consecutive. Il genitore, dunque, può in questo periodo anche recarsi a lavoro due ore dopo l’orario effettivo di ingresso o uscire due ore prime dalla fine dell’attività lavorativa. Altro importante aspetto da chiarire è che, sebbene lo scopo di queste ore sia pensato per la nutrizione del figlio da parte della madre, il permesso allattamento in taluni casi può spettare anche al padre. In questo ultimo caso, tuttavia, occorre rimanere all’interno di condizioni precise.

Il permesso allattamento può spettare al padre: nei casi in cui non vi sia la madre (considerando anche grave infermità); nei casi in cui la madre sia una lavoratrice dipendente e non si avvale del permesso; nei casi in cui la madre sia una lavoratrice indipendente e non beneficiaria della misura; in caso di affidamento esclusivo al padre.

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Chiariti questi aspetti è bene specificare che, in genere, le ore giornaliere per il permesso allettamento sono due, ma in alcuni casi la durata può variare. Come chiarisce la legge, tale durata può variare, innanzitutto, se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. In questo caso il permesso cala ad un’ora. E la durata può variare anche se all’interno del luogo di lavoro è previsto un asilo nido o una struttura attrezzata per la cura del neonato. In questo secondo caso il permesso maternità è di mezz’ora. Nel caso di parto gemellare, invece, i permessi sono raddoppiati.

Come richiedere il permesso allattamento

Il permesso allettamento non è obbligatorio è dipende dal lavoratore la decisione di volerlo richiedere o meno. E anche il periodo temporale di quando utilizzarle è a discrezione dei genitori. Dunque, per esempio, se al termine dell’astensione obbligatoria la madre desidera tornare a lavorare, senza usufruire del congedo parentale, può richiedere il permesso allattamento. Come, allo stesso tempo, può decidere di utilizzare in modo frazionato il congedo parentale e i riposi per allattamento.

Per richiedere il permesso allattamento occorre fare una apposita domanda telematica all’INPS. Si può accedere all’area riservata tramite le credenziali SPID, CNS o Carta d’Identità elettronica 3.0. In alternativa, la domanda può inoltrata anche tramite Patronato o tramite contact center integrato dell’INPS. La retribuzione spettante in questo caso è pari alle ore lavorative. Il datore di lavoro dovrà inserire le ore di permesso in busta paga e poi potrà riprendere la somma dall’INPS tramite modello F24.

Infine, è bene chiarire che per quanto riguarda il permessi per allattamento non esiste alcuna variazione rispetto all’anzianità di servizio, né può andare ad incidere sulla maturazione di ferie, mensilità aggiuntive e altri permessi.

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