Tra le cause colpevoli di vittime sul lavoro, un posto lo occupa sicuramente l’amianto. E se già dal 1965 esiste una tutela assicurativa per chi si ammala sul lavoro, a causa di questa sostanza, è bene sapere che esiste un fondo pensato appositamente per vittime di amianto.
Ancora oggi, sono migliaia le vittime dell’amianto in Italia, molte delle quali hanno contratto le gravi patologie che derivano dall’esposizione a questa fibra proprio sul posto di lavoro. A fronte di questa drammatica situazione, è bene specificare che nel nostro Paese esiste un indennizzo riconosciuto a coloro che sono vittime dell’amianto in seguito a malattia professionale asbesto correlata: il Fondo Vittime Amianto (FVA).
Fondo Vittime Amianto: cos’è
Ad avere diritto al FVA sono tutte le vittime dell’amianto, cosi come stabilito dall’art.1 commi 241/246 L. 244/2007 che lo ha costituito. Con il Decreto Ministeriale 29 gennaio 2020 è stato stabilito che la prestazione sia pari al 20% della rendita INAIL. Inoltre, l’art.1 comma 116 L.190/2014 specifica che l’indennizzo debba essere esteso anche a coloro che sono vittime di mesotelioma (il cancro ai polmoni causato dall’amianto) per esposizione familiare e ambientale. In questo caso il FVA è costituito da una tantum di 10.000 euro e ad averne diritto sono coloro che sono rimasti vittime a partire dal 2015.
Secondo quanto stabilito, inizialmente ad avere diritto al FVA erano solo i titolari di rendita INAIL, ovvero chi aveva ottenuto l’indennizzo INAIL a seguito del riconoscimento di patologie derivate dall’amianto. Tuttavia, in questo contesto, è bene sottolineare che l’INAIL ha ricompreso alcune malattie asbesto correlate di origine professionale. Tali malattie si trovano in 3 liste. Nella lista I sono contemplate le malattie asbesto la cui origine lavorativa è di “elevata probabilità “, le liste II e III comprendono altre malattie che si possono ricollegare all’esposizione ad amianto a condizione che l’INAIL ne riconosca l’eziologia professionale per esposizione a minerali di asbesto. Come chiarisce l’Osservatorio Nazionale Amianto in un articolo dedicato, il Fondo Vittime Amianto è gestito da un Comitato Amministratore composto da rappresentanti di tutte le istituzioni e figure coinvolte nella ‘problematica amianto’.
Cosa è cambiato negli anni
Dopo la Legge del 30 dicembre 2020, n. 178 punto 356 e ss, a decorrere dal 1 gennaio 2021, l’INAIL ha introdotto alcune novità per i risarcimenti. Infatti, attraverso il FVA 2021, l’INAIL eroga una prestazione aggiuntiva pari al 15% della rendita in godimento che si aggiunge alla rendita mensile. Inoltre, il fondo è cumulabile anche ad altri benefici sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento. In aggiunta, per tutti gli eventi accertati di malati di mesotelioma, contratto per esposizione familiare o durante la lavorazione dell’amianto (esposizione ambientale), è previsto un risarcimento di 10.000 euro corrisposto, in un’unica soluzione, all’interessato o agli eredi in caso di decesso. L’istanza deve essere presentata, pena decadimento, entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia.
Ancora, i lavoratori occupati nella produzione di rotaie ferroviari, che hanno prestato la loro attività senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, potranno beneficiare di una maggiorazione contributiva di 1,50 euro per il periodo di esposizione all’amianto, così come stabilito dal comma 360 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021. Con la recente Legge di Bilancio 2023, infine, si apportano nuove modifiche al fondo, rendendolo pari al 17% della rendita e aumentando anche a 15.000 euro il riconoscimento per chi si è ammalato a causa di esposizione ambientale o familiare.