Per gli studenti lavoratori la legge prevede delle norme specifiche per consentire il diritto alla studio nel lavoro. Nel caso specifico si tratta di 150 ore a cui fa capo una normativa di riferimento.
Il diritto allo studio è riconosciuto dallo Stato italiano con primario e fondamentale. Pertanto, nel caso degli studenti lavoratori esiste una normativa di riferimento che regola i ‘permessi studio‘. Nello specifico, nell’ambito del diritto del lavoro (Legge 300/1970 articolo 10) e del diritto allo studio, la legge italiana riconosce ai lavoratori dipendenti dei permessi sia per sostenere esami universitari che per sostenere altri esami di carattere scolastico. Nel dettaglio, il permesso non è subordinato all’esito dell’esame ma unicamente al suo sostenimento. A tal proposito il lavoratore è obbligato a presentare la documentazione che dimostri l’avvenuto esame al datore di lavoro. Inoltre, i permessi sono previsti anche per i privatisti non iscritti a corsi regolari di studio e anche se il dipendente fosse già in possesso di una laurea, ma iscritto nuovamente all’università.
Chi sono gli studenti lavoratori
Il diritto allo studio per gli studenti lavoratori è previsto dallo Statuto dei Lavoratori nella Legge 300 del 1970 all’articolo 10. In essa si legge: “I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali“. A tal proposito, è bene anche precisare che i ‘permessi studio’ sono retribuiti.
Come previsto dalla legge, il datore di lavoro può chiedere agli studenti lavoratori, che si assentano in permesso per motivi di studio, la relativa documentazione. Tale obbligo deve essere comunicato ai dipendenti tramite lettera scritta, oppure previsto nel regolamento aziendale, o ancora tramite un avviso affisso nei locali aziendali. Gli studenti lavoratori, per i giorni o le ore di permesso per motivi di studio hanno diritto alla retribuzione spettante in caso di regolare svolgimento dell’attività lavorativa. Inoltre, durante l’assenza si maturano anche ferie e permessi, TFR e mensilità aggiuntive. Importante, inoltre, che i periodi di astensione siano indicati nel calendario presenze del Libro Unico del Lavoro con un apposito giustificativo.
Cosa prevede la legge
Il diritto ai permessi si estende a tutte le tipologie di contratto di lavoro subordinato: a termine, indeterminato, part-time e apprendistato. Esclusi dalla misura, invece, i contratti a chiamata. Inoltre, è interessante sottolineare che, oltre al permesso allo studio per gli studenti lavoratori, la legge prevede anche congedi per la formazione continua e per la formazione extra-lavorativa. Nel primo caso i lavoratori hanno diritto ad assentarsi per seguire corsi predisposti dalle strutture competenti o dall’azienda.
Nel secondo caso, invece (ovvero i congedi per la formazione extra-lavorativa), spettano a chi ha almeno 5 anni di anzianità aziendale. In questo caso il congedo può essere concesso per completare la scuola dell’obbligo, oppure per conseguire un titolo di studio di secondo grado, diploma universitario o laurea. Altresì, il congedo per la formazione extra-aziendale è consentito per partecipare ad attività formative diverse da quelle finanziate dall’azienda. Infine, occorre specificare che il congedo non può eccedere gli undici mesi, che siano continuativi o frazionati.