L’INPS ha pubblicato nuovi chiarimenti sull’occupazione giovanile. Con il messaggio n. 4178 del 24 novembre 2023 ha esposto nuove delucidazioni riguardo alla valutazione della validità degli sgravi strutturali per l’occupazione giovanile (comunemente noti come esoneri under 30 e under 36) nel contesto in cui un pregresso rapporto di lavoro viene soggetto a una riqualificazione, assumendo la forma di un contratto a tempo indeterminato.
L’istituto ha, dunque, provveduto a rilasciare ulteriori indicazioni in merito all’esonero contributivo previsto per le assunzioni di giovani lavoratori, conformemente a quanto stabilito dall’art. 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della Legge 205/2017. Agevolazione concessa a coloro i quali, al momento dell’assunzione non abbiano raggiunto il trentesimo anno di età e non siano stati precedentemente occupati a tempo indeterminato presso lo stesso o altro datore di lavoro.
Restrizione esoneri in caso di riqualificazione rapporti di lavoro autonomo a seguito di accertamento ispettivo
Con particolare riguardo al suddetto requisito, è stato riconfermato un concetto già precedentemente delineato nelle circolari dell’INPS n. 40/2018, n. 56/2021 e n. 57/2023. In particolare, si sottolinea che l’esonero in questione non può essere concesso nel caso in cui, a seguito di un accertamento ispettivo, sia riscontrata la riqualificazione dei rapporti di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché dei rapporti parasubordinati come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Tale direttiva si applica integralmente anche agli esoneri previsti per le assunzioni di giovani under 36, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2021 e dalla Legge di Bilancio 2023. Ciò, poiché le disposizioni in esame mirano ad incentivare l’assunzione di personale in modo “spontaneo“, compresi coloro che in precedenza erano impiegati con contratti di natura autonoma. Questa restrizione si applica, quindi, quando l’assunzione non è una decisione volontaria del datore di lavoro, ma deriva dalla coattiva trasformazione di un rapporto originariamente stabilito con una diversa forma contrattuale.
I chiarimenti dell’INPS su incentivi occupazione giovanile con messaggio n. 7178
Con il messaggio n. 4178, l’Istituto previdenziale apportando ulteriori dettagli alle precedenti specificazioni relative agli incentivi sull’occupazione giovanile, precisa altresì che la limitazione menzionata si applica esclusivamente nel caso in cui il datore di lavoro intenzionato a beneficiare dell’incentivo coincida con il medesimo datore che detiene il rapporto di lavoro riqualificato a seguito di un accertamento ispettivo.
Nel caso in cui, invece, il datore di lavoro che ha già iniziato a fruire degli sgravi contributivi in questione sia diverso da quello titolare del rapporto riqualificato, costui può legittimamente beneficiare dell’agevolazione. Ciò in quanto, al momento dell’assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse giustamente idoneo a ricevere l’agevolazione.
Sgravi contribuitivi concessi al datore di lavoro in buona fede
Di conseguenza, secondo quanto dichiarato dall’INPS, nel caso in cui si verifichi la riqualificazione ab origine di un precedente rapporto di lavoro come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (un caso che, di per sé, comporterebbe la mancanza di uno dei requisiti principali per ottenere gli esoneri) questa situazione, non essendo conosciuta o prevedibile al momento dell’assunzione, durante la quale si sta cercando di beneficiare degli sgravi contributivi, non può avere effetti negativi sul datore di lavoro che, in buona fede, ha proceduto all’assunzione del lavoratore titolare del suddetto rapporto riqualificato.
In conclusione, pertanto, il datore di lavoro, agendo in buona fede al momento dell’assunzione, conserva il diritto legittimo di beneficiare degli sgravi contributivi. Egli non è obbligato, a seguito della successiva verifica della riqualificazione del rapporto di lavoro presso un diverso datore, a restituire gli incentivi né a corrispondere eventuali sanzioni previste per la precedente fruizione delle agevolazioni.