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Il disposto normativo contenuto nell’articolo 4 della Legge n. 53 del 8 marzo 2000 regola la facoltà attribuita ai lavoratori di beneficiare di permessi retribuiti e congedi per ragioni personali debitamente specificate.

Il congedo per gravi motivi rappresenta una prerogativa normativamente prevista, la quale consente ai dipendenti di sottrarsi alle proprie mansioni lavorative, a condizione che siano soddisfatti precisi criteri e requisiti. Di seguito sarà esaminato dettagliatamente il funzionamento di questa misura, individuando chi è autorizzato a richiederla e delineando le procedure da seguire per la corretta gestione di tale istituto, nel rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei diritti in capo ai dipendenti.

Criteri di accesso a permessi retribuiti per gravi motivi

I permessi per gravi ragioni familiari sono concessi a tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dal tipo di contratto (a tempo determinato o indeterminato) e dal regime lavorativo (a tempo pieno o parziale). Tale prerogativa non è condizionata dall’anzianità di servizio accumulata presso il datore di lavoro. La richiesta di tali permessi può essere avanzata in situazioni in cui si verifichi il decesso o una grave e debitamente documentata infermità di soggetti quali il coniuge, anche in caso di separazione legale (a condizione che non sia stato emesso il divorzio) o del partner unito civilmente, un parente entro il secondo grado (nonni e nipoti, fratelli e sorelle), non necessariamente convivente, nonché di un soggetto che faccia parte della famiglia anagrafica del lavoratore.

Tempistiche dei permessi

I dipendenti hanno diritto a un massimo di tre giorni di permesso retribuito all’anno, anche in caso di molteplici situazioni di lutto o grave infermità. Tuttavia, in tale computo non rientrano i giorni festivi e quelli non lavorativi. In aggiunta, è consentito cumulare questo tipo di permesso con quelli spettanti per l’assistenza a persone con disabilità. La sua fruizione deve, poi, avvenire entro sette giorni dal decesso o dalla data di accertamento della grave infermità o della necessità di effettuare specifici interventi terapeutici. È opportuno sottolineare che i contratti collettivi o quelli individuali di lavoro possono contemplare anche condizioni più favorevoli rispetto a quelle precedentemente delineate.

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Documentazione necessaria

Dopo aver comunicato al datore di lavoro l’evento che giustifica la richiesta del permesso e indicato i giorni in cui il permesso sarà utilizzato, occorre procedere con la presentazione della relativa documentazione, idonea a giustificare l’assenza.

Nel contesto di gravi infermità, il dipendente interessato all’utilizzo dei permessi è tenuto a sottoporre al datore di lavoro un certificato redatto da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (o da un professionista convenzionato), dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria, qualora si tratti di ricovero o intervento chirurgico. La documentazione medica deve essere presentata entro un arco temporale di 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa.

In caso di decesso di un congiunto, invece, al dipendente è richiesto di fornire il certificato di morte corrispondente, oppure di emettere una dichiarazione sostitutiva qualora questa possibilità sia consentita.

Alternativa del permesso retribuito: modifica della prestazione lavorativa

In alternativa all’utilizzo del permesso retribuito, dipendenti e datori di lavoro possono convenire modalità lavorative differenziate per una durata corrispondente a tre giorni, mediante la sottoscrizione di un accordo di riduzione dell’orario lavorativo.

A titolo esemplificativo, il dipendente con contratto a tempo pieno o full-time, in cui è stabilito un orario giornaliero di 8 ore, ha la facoltà di fruire di permessi con una durata totale di 24 ore (calcolate come 8 ore al giorno moltiplicate per 3 giorni di permesso). Per quanto concerne il dipendente a tempo parziale o part-time, il cui contratto di lavoro prevede una giornata lavorativa di 6 ore, gli è consentito beneficiare di permessi per un totale di 18 ore (calcolate come 6 ore al giorno moltiplicate per 3 giorni di permesso).

Regole dell’accordo tra dipendente e datore di lavoro

L’accordo tra le parti coinvolte deve essere formalizzato per iscritto, conformemente alla proposta presentata dal dipendente. Nell’atto concordato devono essere esplicitamente indicati i giorni in cui il permesso viene sostituito da diverse modalità di svolgimento dell’attività, unitamente ai criteri che disciplinano eventuali verifiche periodiche da parte del datore di lavoro sulla persistenza della grave infermità.

La riduzione dell’orario lavorativo deve essere avviata entro un termine massimo di 7 giorni dalla manifestazione della grave infermità.

Qualora la situazione di grave infermità venga superata, il dipendente è tenuto a riprendere la normale attività lavorativa. Eventuali periodi di permesso non utilizzati rappresentano un residuo di cui il dipendente può avvalersi per affrontare ulteriori eventualità che possano emergere nel corso dell’anno.

Analisi delle componenti retributive, contributive e fiscali

Oltre a essere integralmente remunerati dal datore di lavoro, i periodi di permesso per gravi motivi comportano la regolare maturazione di ferie, permessi e mensilità supplementari quali tredicesima e quattordicesima. Concorrono, inoltre, al calcolo del trattamento di fine rapporto. La retribuzione erogata costituisce un elemento determinante per la formazione del reddito imponibile, sia ai fini del computo dei contributi Inps e Inail, sia ai fini della valutazione dell’Irpef, in conformità con le disposizioni fiscali ordinarie.

 

 

 

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