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Visite fiscali: Tar Lazio sancisce disparità tra settore pubblico e privato

Visite fiscali: il Tar Lazio dichiara una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati

Visite fiscali: il Tar Lazio dichiara una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati - Diritto-lavoro.com Foto crediti: Pinterest

Novità legislative in tema di visite fiscali. Le vigenti disposizioni concernenti la suddivisione delle fasce orarie di reperibilità per i dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, secondo quanto delineato dal Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017 (c.d. Decreto Madia – Poletti), sono state dichiarate prive di legittimità costituzionale dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La sentenza n. 16305/2023 del 3 novembre, emessa in seguito al ricorso presentato nel 2018 dal sindacato UIL Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria avverso il citato decreto, sancisce la cessazione di un regime di reperibilità eccessivamente esteso, limitato in modo esclusivo a una determinata categoria di lavoratori. Stiamo parlando dei dipendenti pubblici, la cui fascia oraria di reperibilità è stabilita a 7 ore rispetto alle 4 ore riservate ai dipendenti del settore privato, unitamente all’inclusione dei giorni festivi e non lavorativi.

Ciò evidenzia unamancata armonizzazione nonché una disparità di trattamento che potrebbe tradursi in una violazione dell’articolo 3 della Costituzione, il quale sancisce che: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Visite fiscali: cambiamenti in vista per i dipendenti pubblici

Conosciuto è il fatto che, in caso di assenza dal lavoro per motivi di salute e con la successiva presentazione del relativo certificato all’INPS, sia il personale statale che quello del settore privato è tenuto a rispettare specifici orari noti come fasce di reperibilità.

All’interno di tali finestre temporali, il medico dell’Istituto è autorizzato ad eseguire la visita di controllo. È essenziale, dunque, essere reperibili al fine di conservare il diritto all’indennità e di evitare di incorrere in potenziali sanzioni.

Per il 2023, tali fasce di reperibilità non hanno subito variazioni rispetto agli anni precedenti, pur restando distintamente definite per i dipendenti pubblici e quelli del settore privato. Tuttavia, con la sentenza n. 16305/2023, emanata lo scorso 3 novembre dal Tar del Lazio, si prospetta una riconfigurazione degli orari destinati alle visite mediche per gli impiegati statali.

Disparità nelle fasce orarie di reperibilità tra settore pubblico e privato

Il decreto numero 206/2017, noto come decreto Madia-Poletti, mediante l’articolo 3, disciplina le modalità delle visite mediche e la verifica delle assenze per motivi di malattia. Secondo tale disposizione, le fasce orarie di reperibilità assegnate ai dipendenti pubblici si estendono dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, differenziandosi dalle fasce orarie più limitate previste per i dipendenti privati, che vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. È da sottolineare, inoltre, che l’obbligo di reperibilità per i dipendenti pubblici permane anche nei giorni non lavorativi e festivi, a condizione che tali giorni siano inclusi nella certificazione medica.

Il Consiglio di Stato già si era esposto sulle visite fiscali

In relazione agli orari fiscali in questione, il sindacato della polizia penitenziaria UILPA PP ha presentato ricorso al TAR del Lazio. Il motivo del ricorso è la disparità esistente tra la fascia di reperibilità prevista per i dipendenti statali e quella applicata al settore privato, essendo la prima approssimativamente doppia rispetto alla seconda.

In materia, il Consiglio di Stato, quale massimo organo giurisdizionale, aveva già espresso il proprio parere in sede consultiva, incoraggiando l’Amministrazione Pubblica a procedere con l’armonizzazione adeguata della normativa concernente le fasce orarie di reperibilità, senza alcuna distinzione tra i dipendenti dei settori pubblico e privato. In tale contesto, il Consiglio di Stato aveva raccomandato l’attuazione di questa disposizione, utilizzando le modalità ritenute più appropriate e conformemente a quanto stabilito dalla normativa di delega del decreto legge n. 165 del 2001. Nonostante ciò, i Ministeri coinvolti non hanno mostrato alcun interesse nei confronti delle osservazioni avanzate.

Il ricorso e la sentenza del Tar del Lazio

Nel 2018, il Sindacato UIL Pubblica Amministrazione Penitenziaria, unitamente ad alcuni membri della Polizia Penitenziaria, ha avanzato un ricorso contro il Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017. La questione centrale dell’impugnazione riguarda la parte del decreto che ha mantenuto inalterate e differenziate le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche in caso di malattia, applicate ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e a quelli del settore privato.

Il ricorso è stato ad oggi accolto dal TAR del Lazio, il quale non solo ha ritenuto fondata la questione sollevata, ma ha altresì sottolineato che la disparità di orario, consistente in 7 ore di reperibilità per i dipendenti statali rispetto alle 4 ore previste per i lavoratori del settore privato, è da considerarsi incostituzionale. Tale disparità, configurando una fascia di reperibilità praticamente doppia per la Pubblica Amministrazione, viola l’articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza.

La sentenza emessa dal TAR ha operato un parziale annullamento del decreto ministeriale Madia del 2017. Tale decisione ha messo in luce l’importanza che le future modifiche rispettino le direttive fornite dall’organo giudicante amministrativo. Pertanto, si invita il legislatore a procedere a un’effettiva armonizzazione degli orari di reperibilità per l’intero corpo dei dipendenti, indipendentemente dal settore di appartenenza, pubblico o privato.

 

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