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Rifiuto di trasformazione da part time a full time: quando è legittimo il licenziamento

Con l’ordinanza n. 29337 emessa il 23 ottobre 2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che un dipendente che rifiuti di convertire il suo contratto da tempo parziale a tempo pieno può essere sottoposto a licenziamento. Tuttavia, la motivazione di tale licenziamento non può derivare direttamente dal rifiuto in sé, ma deve essere basata sull’impossibilità da parte dell’azienda di sfruttare adeguatamente la sua prestazione a tempo parziale.

La decisione della Corte di Cassazione è stata una pietra miliare nella definizione delle regole che disciplinano il licenziamento in questi contesti, in particolare ha fornito importanti chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 81/2015, che regola le trasformazioni dei contratti di lavoro. Questo nuovo orientamento giuridico pone al centro dell’attenzione la necessità di equilibrare i diritti e gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei dipendenti, creando un quadro più chiaro in cui le decisioni in merito ai cambiamenti di contratto e orario lavorativo devono essere prese.

Trasformazione contratto di lavoro da part time a full time: la Corte di Cassazione chiarisce quando il licenziamento è legittimo con ordinanza n. 29337/2023 – Diritto-lavoro.com
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Il contesto normativo

Eseguiamo un’analisi del contesto normativo in merito ai licenziamenti dovuti a modifiche dell’orario di lavoro. Secondo il Decreto legislativo n. 81/2015, il licenziamento di un dipendente non può avvenire solamente a causa del suo rifiuto di accettare una modifica del proprio contratto, passando da part-time a full-time o viceversa. Tuttavia, è importante notare che la Corte di Cassazione ha stabilito che ci sono situazioni in cui tale licenziamento può essere considerato legittimo per ragioni oggettive, cioè, motivato da esigenze organizzative ed economiche dell’azienda.

Il fatto oggetto dell’ordinanza n. 29337/2023

La situazione in questione, oggetto della recente ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione il 23 ottobre scorso, ha origine dalla contestazione del licenziamento di una dipendente da parte di una Srl. La dipendente lavorava a tempo parziale, svolgendo 20 ore settimanali, e aveva deciso di impugnare il licenziamento, nel quale era stata anche cancellata la sua posizione lavorativa.

La donna ha sostenuto che la vera ragione alla base del suo licenziamento era una ritorsione da parte dell’azienda a seguito del suo rifiuto di accettare la proposta di trasformare il suo contratto da part-time a full-time, con un impegno di 36 o 40 ore settimanali. Questa affermazione era basata anche sul fatto che poco prima del suo licenziamento, l’azienda aveva assunto un nuovo dipendente con mansioni simili alle sue.

In dettaglio, la sua impugnazione del licenziamento si basava sull’argomento che l’incremento del carico di lavoro legato all’aumento del numero di clienti non giustificava l’eliminazione del suo posto di lavoro a tempo parziale e l’assunzione di un altro dipendente a tempo pieno.

La decisione della Corte d’Appello

Nel corso del procedimento giudiziario, mentre il tribunale di prima istanza aveva emesso una sentenza favorevole all’azienda, in appello si è verificato un ribaltamento di tale decisione. Nella seconda istanza, la Corte d’Appello ha accolto il ricorso presentato dalla lavoratrice, sostenendo che le ragioni addotte dal datore di lavoro per il licenziamento erano prive di fondamento, dichiarando pertanto l’illiceità del licenziamento dovuto al suo rifiuto di accettare la trasformazione del suo contratto da part-time a full-time.

Di conseguenza, la Corte d’Appello ha ordinato il reinserimento della dipendente nel suo posto di lavoro, stabilendo un indennizzo basato sul suo ultimo stipendio e calcolato dal momento del licenziamento fino al suo effettivo ritorno in azienda. Inoltre, è stata imposta l’obbligazione di versare i contributi previdenziali e assistenziali.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, nella sua pronuncia che ha annullato la decisione della corte d’appello, ha inizialmente notato che l’articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 81/2015 stabilisce che il rifiuto del lavoratore di convertire il suo contratto a tempo pieno in un contratto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce un motivo valido per il licenziamento.

Tuttavia, secondo il parere dei giudici di legittimità, questo principio generale ammette un’eccezione quando il datore di lavoro è in grado di dimostrare:

La sentenza sottolinea che, ai fini della validità del licenziamento, è richiesta non solo la prova delle ragioni effettive che giustificano il cambiamento dell’orario, ma anche la dimostrazione dell’impossibilità di utilizzare diversamente la prestazione lavorativa con orari differenti. Quest’ultimo elemento è fondamentale per costituire un giustificato motivo oggettivo.

Nel caso specifico, la Corte Suprema ha ritenuto che l’azienda abbia soddisfatto il suddetto onere probatorio, accogliendo quindi il ricorso presentato dalla società e confermando la legittimità del licenziamento.

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