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Con la NASpI si fa riferimento alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego. Ovvero un sussidio fornito dall’INPS a sostegno dei lavoratori che hanno perso involontaria l’impiego. Per ottenerla, però, occorre rispondere a dei requisiti precisi.

La NASpI, comunemente indicata ancora con il termine ‘disoccupazione‘, è concessa dall’INPS dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, esistono dei requisiti fondamentali per ottenerla e per fare richiesta. Di base, il primo presupposto di partenza è aver perso il lavoro involontariamente, a questo però se ne aggiungono altri importanti. Innanzitutto è bene sapere che la domanda per la NASpI deve essere presentata all’INPS solo per via telematica e solo dopo avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.

Può essere richiesta dai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso il lavoro in maniera involontaria. Tra questi sono compresi, come specifica opportunamente anche il portale dell’INPS, apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Invece, sono esclusi dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, operai agricoli a tempo determinato, operai agricoli a tempo indeterminato, lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale.

I requisiti per ottenere la NASpI: eccezioni importanti

I requisiti per ottenere la NASpI partono, ovviamente, dallo stato dichiarato di disoccupazione. Trattandosi però di un stato che deve essere involontario, non possono richiedere il sussidio i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Anche in questo caso, tuttavia, sono presenti delle eccezioni che, nello specifico, fanno riferimento a diverse circostanze tra cui dimissioni per giusta causa, mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali subite nei luoghi di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative o mobbing.

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Eccezioni per poter ottenere comunque la NASpI sono variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone dell’azienda. Così come lo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all’art. 2103 c.c.. Tra le eccezioni, che mantengono la possibilità di poter ottenere la NASpI anche per cessazione del lavoro non involontaria, il comportamento ingiurioso del superiore gerarchico o le dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

E ancora risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore. E per concludere fanno eccezione anche il licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6, decreto legislativo 22/2015 e licenziamento disciplinare.

Requisiti contributivi

Per ottenere la NASpI, inoltre, è necessario aver versato contributi contro la disoccupazione per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti. Si parla di contribuzione utile anche nel caso di dovuta e non versata. E sono valide tutte le settimane retribuite, purché remunerate nel rispetto dei minimali settimanali. Per contribuiti utili, dunque, si possono intendere anche quelli previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato. Così come i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria. Utili anche i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati dov’è prevista la possibilità di totalizzazione.

E allo stesso modo anche i periodi di lavoro svolti unicamente in un altro Paese UE laddove si tratti di lavoratore frontaliero o transfrontaliero. Mentre, non sono considerati utili i periodi di lavoro all’estero in Nazioni con le quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione. Utili, invece, anche i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell’anno solare. Mentre l’INPS non considera utili i periodi coperti da contribuzione figurativa dovuti a malattia e infortunio sul lavoro. In questi due casi, infatti, è indispensabile l’integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro.

Non sono contribuiti utili neanche i periodi di Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore. E in ugual misura i contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore. Per la richiesta della NASpI non sono utili neanche i periodi di assenza per permessi e congedi ottenuti in caso di un parente prossimo con handicap in situazione di gravità. Ancora nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Ed infine requisito non idoneo anche l’aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali.

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