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È stato pubblicato sulla G.U. n. 33 del 9.2.23, il Decreto 22 dicembre 2022, contenente il piano di riparto delle risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni.

Il PNNS – Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 2030 – ha individuato i pedoni quale categoria a rischio tra gli utenti della strada, in quanto, a confronto con le altre categorie, presentano una percentuale molto alta di incidentalità e conseguente decesso.

Proprio in considerazione di tale incidentalità è stata destinata alla sicurezza stradale dei pedoni la somma di 13,5 milioni di euro da ripartire tra 14 “grandi comuni”, presenti nei rapporti annuali ISTAT, che hanno raggiunto annualmente il 23% di vittime per incidenti stradali e il 34% di feriti.

Il decreto 22 dicembre 2022 precisa, dunque, che la somma di 13,5 milioni di euro viene destinata al finanziamento dei programmi di intervento per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione e la realizzazione, nei 14 “grandi comuni”, di cui al rapporto annuale ISTAT sull’incidentalità stradale.

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I 14 grandi comuni destinatari delle somme da impiegare nella sicurezza stradale dei pedoni sono: Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Messina, Catania.

Sarà competente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a provvedere agli impegni di spesa a favore dei suddetti comuni, i quali possono avviare le attività amministrative preordinate alla selezione delle proposte di intervento ed alla conseguente formulazione del programma da finanziare.

Il Decreto 22 dicembre 2022 individua, a titolo esemplificativo, alcuni degli interventi che potrebbero essere realizzati dai comuni per garantire la sicurezza stradale dei pedoni:

a) azioni di moderazione del traffico con l’implementazione di «zone 30» e «isole ambientali» con l’introduzione di elementi di traffic calming per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato;

b) realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali semaforizzati ed altri interventi similari;

c) messa in sicurezza di percorsi pedonali;

d) aumento della visibilità degli attraversamenti pedonali, anche mediante interventi su segnaletica verticale ed orizzontale.

Per accedere alle risorse stanziate, i 14 grandi comuni, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto nella G.U., dovranno trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il programma degli interventi da realizzare, contenente:

a) schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento selezionato con allegata planimetria di inquadramento nel territorio, dalle quali risulti la capacità dell’intervento di contrastare e risolvere i fattori di rischio presenti, la tipologia e il costo stimato dello stesso ed il termine presunto di ultimazione;

b) scheda dell’analisi generale e specifica dell’incidentalità riferita ai pedoni;

c) prospetto di copertura della spesa complessiva.

Il Ministero approverà il programma entro trenta giorni dalla ricezione ed il comune, entro i  successivi  trenta giorni, procederà all’approvazione dello stesso con apposito atto deliberativo dell’organo titolare delle funzioni di programmazione e  lo  comunica al Ministero.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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