Il Ministero del Lavoro, rende noto che è stato pubblicato sulla G.U. n. 21 del 26 gennaio 2023, il DPCM 29 dicembre 2022, il c.d. Decreto Flussi, con cui vengono fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare.
LE QUOTE DI INGRESSO
Il nuovo Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 82.705 unità, 44.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale. Le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 38.705 unità, di cui la stragrande maggioranza (30.105 unità) riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero, nonché, novità di quest’anno, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale.
PROCEDURA DI VERIFICA DEI CENTRI PER L’IMPIEGO
Una importante novità introdotta dal Decreto flussi 2022 riguarda la necessità che il datore di lavoro prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro verifichi, presso il Centro per l’Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una “richiesta di personale” al Centro per l’Impiego, attraverso l’invio del Modulo editabile per la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale (fonte: sito web Anpal).
Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:
- il Centro per l’Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
- il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
- il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.
Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all’estero.
NULLA OSTA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Altra importante novità di quest’anno – in parte già sperimentata in occasione del Decreto flussi 2021 – è che, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.
Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale, già rimesse agli Ispettorati del lavoro sono demandate, in via esclusiva ai professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della L. n. 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 3/2022), che sarà allegata all’istanza di nulla osta al lavoro ex art.44, comma 2 d.l. n. 73/22 convertito in I. 4 agosto 2022 n. 122.
L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
PROTOCOLLI D’INTESA SOTTOSCRITTI DALLE ORGANIZZAZIONI DATORIALI CON IL MINISTERO.
Le organizzazioni dei datori di lavoro firmatarie dei Protocolli d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali usufruiranno di una procedura semplificata che consentirà la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno (per lavoro subordinato stagionale e non) per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari ai fini del successivo rilascio del visto.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
A partire dalle ore 9:00 del 30 gennaio 2023 e fino al 22 marzo 2023 è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi del Ministero dell’Interno all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it. Il sistema sarà disponibile con orario 08:00 – 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.
Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, previste agli articoli 3, 4 e 6 del DPCM, dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023, sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale.
Per le categorie dei lavoratori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) – cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell’anno entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria – le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cooperazione sulla Gazzetta ufficiale.
Tutte le domande potranno essere presentate fino a concorrenza delle quote previste dal DPCM 29 dicembre 2022, o comunque, fino al 31 dicembre 2023.
La procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un’identità SPID. Pertanto, prerequisito necessario per l’inoltro telematico delle domande sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it è il possesso della citata identità SPID da parte di ogni utente.
CIRCOLARE INTERMINISTERIALE SULLE PROCEDURE
Maggiori dettagli su tutte le novità introdotte e sulle procedure per la presentazione delle domande sono contenuti nella Circolare interministeriale n. 648 del 30.01.2023.
CONVERSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO IN LAVORO SUBORDINATO
Il lavoratore, nel caso di conversione in lavoro subordinato, dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro – valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro. Successivamente il sistema provvederà alla generazione della Comunicazione Obbligatoria di assunzione ed al suo invio telematico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per tutte le ipotesi di richieste di conversione del titolo di soggiorno in un titolo che comporta l’inserimento nel mercato del lavoro nazionale di un lavoratore straniero non comunitario rimane inalterata la competenza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro relativamente alle verifiche di cui all’art. 30-bis del D.P.R. 394/1999, con emanazione del parere di competenza. Si rimanda alla Circolare interministeriale n. 648 del 30.01.2023 per tutti i casi di conversione di un permesso di soggiorno.
(Fonte: Ministero del Lavoro)