L’INPS, con il Messaggio n. 389 del 25.01.2023 ha comunicato le ultime novità sulle agevolazioni previdenziali previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”, di cui alle disposizioni introdotte dall’art. 1, comma 746, della Legge n. 197/2022 che le ha estese anche a tutto il periodo di imposta 2023.
Di seguito il testo integrale del Messaggio n. 389/2023.
L’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a fare data dal 24 agosto 2016.
I periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione in trattazione, originariamente circoscritti agli anni 2017 e 2018, ai sensi del comma 4 del citato articolo 46, sono stati prolungati – sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di Stato – anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022 (cfr. la circolare n. 48/2019 e il Messaggio n. 3674 del 12.10.2020).
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che l’articolo 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha modificato ulteriormente il dettato dell’articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017, prevedendo un’estensione dei periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione de qua.
In particolare, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in presenza dei presupposti di legge e nei limiti di spesa previsti, fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa, è riconosciuto, per effetto della novella normativa, anche per il periodo di imposta 2023.
Per completezza, si rammenta che il Ministero delle Imprese e del made in Italy – che per espressa previsione normativa (cfr., da ultimo, l’articolo 1, comma 748, della legge n. 197/2022), nell’utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate a tale scopo, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le relative esenzioni e, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa in esito ai bandi precedenti – è l’Autorità competente in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni contributive in oggetto.
I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del citato Dicastero possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2023). In ordine alla modalità di fruizione delle agevolazioni in trattazione, restano confermate le indicazioni operative fornite nella citata circolare n. 48/2019.
Si rammenta, infine, che le agevolazioni in trattazione possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). A tale proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni previste dall’articolo 46 in commento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, a oggi, i codici tributo “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164” e “Z165.
(Fonte: INPS)