A partire dal 1° gennaio 2023 soltanto i lavoratori c.d. fragili potranno fruire del lavoro agile, o smart working, per gli altri lavoratori – non appartenenti a tale categoria – che vorranno fruire di questa possibilità, il lavoro agile dovrà essere formalizzato in uno specifico accordo scritto con il datore di lavoro e comunicato entro 5 giorni al Ministero del Lavoro.
ASPETTI ESSENZIALI DEL LAVORO AGILE
Il lavoro agile consente l’esecuzione della prestazione lavorativa nella modalità c.d. “da remoto”, previo accordo tra parti (datore di lavoro e lavoratore), senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro e con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Tuttavia, nulla impedisce che la prestazione lavorativa sia eseguita parzialmente anche nei locali aziendali e/o all’esterno senza una postazione fissa ed in osservanza dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro. L’art. 18, della L.n. 81/2017, al primo comma testualmente recita quanto segue: “1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.
LAVORO AGILE: L’ACCORDO TRA LE PARTI
L’accordo tra le parti del rapporto, datore di lavoro e lavoratore, è l’elemento essenziale del lavoro agile e deve essere formulato per iscritto e contenuto in un documento nel quale viene specificamente stabilito che la prestazione lavorativa dovrà essere svolta in modalità alternata tra lavoro da remoto e lavoro in presenza.
In particolare, l’accordo tra le parti dovrà contenere i seguenti elementi:
- durata;
- alternanza e relative modalità tra presenza in azienda e all’esterno dei locali aziendali;
- eventuali luoghi esterni esclusi dall’attività;
- aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali nonché forme e modalità di controllo della prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina dei controlli a distanza;
- condotte del lavoratore che possono portare a richiami disciplinari;
- strumenti di lavoro (chi li apporta, eventuale rimborso dei costi, l’attività di manutenzione, le regole sulla riservatezza dei dati ecc.);
- tempi di riposo del lavoratore e misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
- attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
- rispetto della privacy del lavoratore
- misure di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
DESTINATARI DEL LAVORO AGILE
Come si è detto, a partire dal 1° gennaio 2023 tutti i rapporti di lavoro svolti in modalità agile dovranno essere preventivamente concordati tra le parti e formalizzati in un documento scritto (accordo) ad eccezione dei lavoratori fragili e i disabili nell’ambito degli accomodamenti ragionevoli.
Invece, salvo proroghe ulteriori, a partire dal 1° aprile 2023 anche per i lavoratori fragili il lavoro agile dovrà essere concordato per iscritto con un documento che contenga i punti essenziali sopra indicati.
PARITÀ DI TRATTAMENTO
La legge stabilisce che il lavoratore svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato agli altri lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente in presenza, in attuazione dei contratti collettivi applicabili.
ORARIO NEL LAVORO AGILE
Il lavoro agile potrà essere svolto senza precisi vincoli di orario, salvo i limiti derivanti dalla durata massima della giornata e settimana lavorativa, come previsto dall’art. 18, 1° comma, L.n. 81/2017 sopra citato.
In tal senso si differenzia dal telelavoro, perché mentre questo si svolge a distanza e da remoto in linea e aderenza con l’orario normale di lavoro in presenza, il lavoro agile consente l’esecuzione della prestazione che rispetta sì la durata massima dell’orario di lavoro, ma non necessariamente la durata normale, in pratica il lavoratore non ha un orario di lavoro fisso ma decide quando e da dove lavorare, poiché contano esclusivamente la produttività e gli obiettivi da raggiungere.
DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE NEL LAVORO AGILE
Proprio perché esiste questa libertà nell’orario di lavoro, l’accordo tra le parti deve contenere anche il diritto alla disconnessione del lavoratore con l’individuazione delle misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurarlo. Per diritto alla disconnessione si intende che il diritto del lavoratore a non essere reperibile e a non dover rispondere a richieste esterne del datore di lavoro, dei clienti, dei fornitori, di altri colleghi, ecc., in quelle determinate fasce orarie o periodi (tale diritto è comunque garantito anche ai lavoratori che svolgono la loro prestazione in presenza).
LAVORO AGILE E SICUREZZA
Anche in questo caso, la normativa sul lavoro agile prevede che al datore di lavoro spetti la responsabilità di produrre un’informativa sui rischi generali e specifici relativi al lavoro agile da condividere con lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 22, comma 1, L.n. 81/2017).
Ovviamente, proprio per le modalità in cui si svolge la prestazione nel lavoro agile che di fatto consente al lavoratore di mettersi a lavorare ovunque, rende difficile per il datore di lavoro di adempiere all’obbligo di valutazione della sicurezza e della salubrità di ciascun luogo prescelto (postura, postazione, scrivania, illuminazione, ecc.)
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL LAVORO AGILE
I datori di lavoro privati devono inviare la comunicazione di inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga entro 5 giorni successivi, rispettivamente, dall’inizio della prestazione in modalità agile o dall’ultimo giorno comunicato prima del prolungamento del periodo.
Per i datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione, la comunicazione deve essere inviata entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione di lavoro in smart working o, nel caso di proroga, dell’ultimo giorno del periodo comunicato prima dell’estensione del periodo, come precisato dal Ministero del Lavoro con la faq del 23.12.2022.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare per via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, nonché la data dell’accordo stipulato tra le parti, secondo le modalità individuate con Decreto del Ministero del Lavoro n. 149 del 22.8.2022.
Al datore di lavoro, che non adempie all’obbligo di informativa, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.