L’INPS, con la Circolare n. 2 del 04.01.2023, ha fornito indicazioni sulla variazione al 5 per cento del saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2023 (Decreto MEF 13 dicembre 2022) e sui riflessi che tale variazione avrà sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
Di seguito il testo integrale della circolare n. 2/2023.
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Variazione al 5 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2023
Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 292 del 15 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto 13 dicembre 2022 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è stata fissata al 5 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
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Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002).
Al riguardo, si precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
La misura del 5 per cento di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato 2).
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Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2023.
In relazione a ciò, la misura dell’interesse del 5 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2023.
(Fonte: INPS)