L’INPS, con il Messaggio n. 3499 del 26.09.2022, ha reso note le istruzioni ai datori di lavoro per l’applicazione dell’esonero contributivo del 2% per il secondo semestre 2022, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022.
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha previsto all’articolo 1, comma 121, che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
L’INPS ha pure informato che a partire dal 1° ottobre non si potranno più utilizzare i codici relativi all’esonero contributivo dello 0,80% (quelli relativi cioè al primo semestre di quest’anno), ma dovranno essere utilizzati i nuovi codici. Potrà poi essere regolarizzato il pregresso e cioè i mesi di luglio, agosto e settembre 2022, utilizzando i flussi uniemens di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022.
Relativamente ai lavoratori cessati o sospesi dal servizio nel corso del 2022 e senza diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima, il citato. Messaggio precisa che il massimale utile per verificare l’applicabilità dell’esonero contributivo ai ratei di tredicesima mensilità dovrà essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, con valore di 224 euro per ogni mese. A tale stregua quindi i datori di lavoro dovranno rivedere i cedolini dei lavoratori i cui rapporti siano cessati prima di tale data.
L’INPS ha pure precisato che nel caso in cui vi siano trasformazioni del rapporto di lavoro da part time a tempo pieno o viceversa e da tempo determinato a tempo indeterminato, l’esonero contributivo va parametrato alla intera retribuzione imponibile del mese. Stesso discorso vale nel caso di passaggio da un datore di lavoro ad un altro senza soluzione di continuità come previsto dall’art. 2112 del c.c. , in tal caso entrambi i datori di lavoro potranno applicare autonomamente il massimale previsto (2692 euro) e anche nel caso in cui il lavoratore abbia all’attivo rapporti di lavoro presso lo stesso datore di lavoro ma denunciati su distinti e autonomi flussi contributivi.
Per tutte le informazioni sull’esonero contributivo di cui sopra, consultare il messaggio n. 3499/2022 disponibile cliccando sul link.
(Fonte: INPS)