L’INPS, con la Circolare n. 56 del 10.05.2022, ha comunicato la rettifica delle aliquote contributive relative agli operai agricoli a tempo indeterminato occupati nelle cooperative agricole e loro consorzi, di cui alla L.n. 240/1984.
Di seguito il testo completo della circolare n. 56/2022.
INDICE
- Premessa
- Aliquote contributive applicabili alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984: rettifica aliquote riportate nelle tabelle n. 4 e n. 7 dell’allegato della circolare n. 31 del 25 febbraio 2022
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PREMESSA
Con la circolare n. 31 del 25 febbraio 2022 sono state comunicate le aliquote contributive applicate, per l’anno 2022, ai datori di lavoro che operano nel settore dell’agricoltura e impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Al paragrafo 4 della predetta circolare è stato precisato che, per effetto dell’articolo 1, comma 221, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), che ha modificato e integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dal 1° gennaio 2022 le cooperative agricole e i loro consorzi (di seguito, cooperative agricole) che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 – inquadrati nel settore agricoltura – sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con la qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data (cfr. la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022). Per effetto della novella legislativa richiamata, le citate cooperative non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% della disoccupazione agricola di cui all’articolo 11 del decreto-legge 29 luglio 1981 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.
Nelle tabelle n. 4 e n. 7 dell’allegato alla circolare n. 31/2022 per gli operai a tempo indeterminato che riportano la contribuzione da versare per l’anno 2022, rispettivamente per le cooperative agricole e per le cooperative agricole di tipo industriale, è stata indicata un’aliquota complessiva in misura pari, rispettivamente, al 29,2130% e al 31,8130%.
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ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APPLICABILI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE E AI LORO CONSORZI DI CUI ALLA LEGGE N. 240/1984: RETTIFICA ALIQUOTE RIPORTATE NELLE TABELLE N. 4 E N. 7 DELL’ALLEGATO DELLA CIRCOLARE N. 31 DEL 25 FEBBRAIO 2022
Per le cooperative agricole di cui alla legge n. 240/1984 l’assoggettamento alla contribuzione di finanziamento della NASpI e il contestuale venire meno dell’obbligo di versamento della contribuzione della disoccupazione agricola di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 537/1981, comporta la ridefinizione delle contribuzioni alle quali applicare le riduzioni ai sensi dell’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In particolare, la riduzione complessiva dell’ulteriore 0,40% ai sensi dell’articolo 120, comma 2, della legge n. 388/2000, si applica nella misura dello 0,03% alla contribuzione per maternità dei datori di lavoro agricoli e per la parte residua dello 0,37% alle contribuzioni da versare con il flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”. Nell’ambito di tali ultime contribuzioni verrà applicato anche l’esonero nella misura dell’1% previsto dai commi 361 e 362 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, secondo le modalità che saranno indicate in un successivo messaggio.
Tanto rappresentato, le tabelle n. 4 e n. 7 dell’allegato della circolare n. 31/2022 sono state modificate eliminando le riduzioni applicate alle contribuzioni dei datori di lavoro privati. Si allegano, pertanto, le nuove tabelle n. 4 e n. 7 che sostituiscono quelle pubblicate con la circolare n. 31/2022 e prevedono un’aliquota complessiva, rispettivamente, nella misura del 30,5830% e del 33,1830%.
La predette aliquote si applicano anche per i suddetti lavoratori agricoli assunti dalle agenzie di somministrazione e per le assunzioni congiunte di lavoratori in agricoltura per i quali il datore di lavoro di riferimento rientra nelle categorie delle predette cooperative.
Si evidenzia, infine, che l’aliquota contributiva dello 0,30% per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotta dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è gestita nella sezione del flusso Uniemens dei datori di lavoro privati.
(Fonte: INPS)