L’INL, con la Nota n. 573 del 28.03.2022, ha fornito nuovi aggiornamenti sulla comunicazione obbligatoria dei lavoratori autonomi occasionali, a cui sono tenuti i datori di lavoro, e che sarà possibile effettuare tramite applicazione accessibile con lo SPID e la CIE sul portale del Ministero del Lavoro (v. anche Nota 22 aprile 2022, con la quale l’Istituto ha ritenuto opportuno che eventuali verifiche, anche a campione effettuate dagli Uffici competenti siano prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della applicazione dedicata.
Di seguito il testo completo della nota n. 573/2022.
Da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), accessibile tramite SPID e CIE.
La relativa modulistica richiede tutti i dati già evidenziati nella Nota n. 29 dell 11 gennaio 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di questo Ispettorato.
Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Come già chiarito dalla citata nota 29/2022, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Relativamente alle condizioni in presenza delle quali il committente sarà tenuto ad effettuare la comunicazione in questione ci si riporta, oltre che alla nota 29/2022, anche alle FAQ allegate alla Nota n. 109 del 27.01.2022 e alla Nota n. 393 del 01.03.2022.
Infine, si rappresenta che fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022.
A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.
(Fonte: INL)