L’INPS, con la Circolare n. 34 del 28.02.2022, ha fornito le prime istruzioni amministrative e procedurali in relazione agli effetti che l’introduzione dell’assegno unico produrrà sulla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare e degli assegni familiari (AF).
Di seguito il testo completo della circolare n. 34/2022.
INDICE
- Premessa
- Modifiche alla normativa vigente
- Riflessi sulla normativa dell’Assegno per il nucleo familiare
3.1 Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente
3.2 Lavoratori domestici e domestici somministrati
3.3 Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
3.4 Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti
3.5 Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF
3.6 Percettori di Naspi
3.7 Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA
3.8 Titolari di altre prestazioni con diritto all’ANF
3.9 Titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente
- Autorizzazioni ANF
- Riflessi sulla normativa degli Assegni familiari
- Riflessi sulla normativa comunitaria e in regime di accordi bilaterali
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PREMESSA
La Legge 1 aprile 2021, n. 46, reca la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’Assegno unico e universale. Tale legge ha impegnato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’Assegno unico e universale.
In attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della suindicata legge delega n. 46/2021, è stato emanato il D.L. 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2021, n. 112, recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”, che ha previsto l’erogazione su base mensile di un Assegno temporaneo per figli minori per il semestre luglio 2021 – dicembre 2021, per i nuclei familiari che non avessero già diritto all’Assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, spettante ai lavoratori dipendenti e assimilati.
Il decreto-legge n. 79/2021, inoltre, ha previsto, all’articolo 5, una maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare (ANF) stabilendo che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all’Assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
L’Istituto ha recepito tale norma con la Circolare n. 92 del 30.06.2021 che riporta anche le relative tabelle, per le diverse tipologie di nucleo familiare, con gli importi ANF maggiorati a decorrere dal 1° luglio 2021.
Successivamente, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1, in attuazione della legge delega sopra citata, ha istituito dal 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito, anche Assegno unico), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in relazione all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto disciplinato dal citato decreto.
L’articolo 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo prevede, inoltre, che: “Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all’articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Conseguentemente, sono ridotte le risorse da trasferire all’INPS per effetto del minor fabbisogno relativo alle effettive esigenze connesse alle prestazioni di cui al primo periodo”.
Il successivo articolo 11 apporta modifiche al citato decreto-legge n. 79/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2021, anche in materia di maggiorazione degli importi ANF, stabilendo che l’Assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al “28 febbraio 2022”, in luogo della precedente previsione fino al “31 dicembre 2021”, secondo le modalità disciplinate dagli articoli 1 a 4 del citato decreto-legge e precisando che le maggiorazioni degli importi degli Assegni per il nucleo familiare (articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021) sono riconosciute fino al “28 febbraio 2022”, in luogo della precedente previsione fino al “31 dicembre 2021”.
Con la presente circolare, in applicazione del citato disposto normativo, si forniscono le prime istruzioni amministrative e procedurali in relazione agli effetti che l’introduzione dell’Assegno unico produce sulla disciplina dell’Assegno per il nucleo familiare e degli Assegni familiari (AF).
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MODIFICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE
Alla luce del disposto del sopra citato articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 230/2021, si riportano brevemente le disposizioni richiamate dallo stesso.
Il decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, all’articolo 2, comma 6, in relazione alla composizione del nucleo familiare, ai fini dell’Assegno per il nucleo familiare ha previsto che il nucleo sia composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Il Testo unico delle norme concernenti gli Assegni Familiari (TUAF), approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, all’articolo 4 ha disposto che gli Assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore a diciotto anni compiuti. Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequenti l’università o altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti. Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.
Dal combinato disposto delle nuove previsioni normative, a partire dal 1° marzo 2022 si producono i seguenti effetti sulla disciplina richiamata:
a) non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico;
b) continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
In merito ai nuclei c.d. orfanili si ricorda che la disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69/1988 prevede che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e abbia un’età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero maggiorenne che si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
È equiparato, altresì, al nucleo orfanile il nucleo composto dal solo coniuge superstite, ovviamente se in possesso dei presupposti fondamentali per l’esistenza di un nucleo composto da una sola persona (minore età o inabilità).
Pertanto, a partire dal 1° marzo 2022, se il nucleo orfanile risulta composto da figli minori o maggiorenni inabili, non spetteranno l’Assegno per il nucleo familiare e gli Assegni familiari, ma sarà possibile riconoscere esclusivamente l’Assegno unico, tenendo conto dei limiti di età previsti dal decreto legislativo n. 230/2021, nonché della condizione di figlio a carico che deve essere verificata sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
Laddove, invece, il nucleo familiare risulti composto dal coniuge titolare di pensione ai superstiti nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro si potrà richiedere l’ANF.
Infine, in relazione all’Assegno per il nucleo familiare per i nipoti “a carico dell’ascendente” riconosciuto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999, si precisa che per i periodi a partire dal 1° marzo 2022 non potranno più essere accolte domande volte all’ottenimento di tale prestazione presentate dall’ascendente, in quanto vengono meno i requisiti previsti dalla citata sentenza.
Infatti, con l’istituzione dell’Assegno unico i genitori dei minori finora “a carico dell’ascendente” avranno diritto a presentare domanda di Assegno unico per tali figli minori a carico e inseriti nel proprio nucleo familiare. L’uscita dei nipoti a carico dal nucleo degli ascendenti consente il riconoscimento, al ricorrere delle previste condizioni, dell’Assegno per nucleo familiare e degli Assegni familiari per i soggetti di cui al punto b).
L’Assegno per il nucleo familiare, inoltre, non potrà più essere erogato nei casi di collocamento del minore o di accasamento o collocamento etero–familiare per i quali valgono le nuove disposizioni dell’Assegno unico.
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RIFLESSI SULLA NORMATIVA DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Con riferimento all’articolo 10 del decreto legislativo n. 230/2021, che prevede, a decorrere dal 1° marzo 2022 e limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione del riconoscimento delle prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, ne conseguono gli effetti di seguito esposti.
Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare.
A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
Nei casi di figli di età minore di ventuno anni, qualora non si abbiano i requisiti previsti al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 230/2021, potrà essere richiesta la prestazione ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
In particolare, la prestazione ANF potrà essere riconosciuta per tali ultimi soggetti se nel nucleo non è presente:
a) un figlio minorenne a carico;
b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Alla luce di quanto esposto, gli effetti derivanti dal nuovo dettato normativo per le domande di ANF, con valenza a partire dal 1° marzo 2022, sono i seguenti:
- nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare;
- nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai ventuno anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli, anche automatizzati, nelle banche dati disponibili diano esiti negativi sul riconoscimento dell’Assegno unico, sarà possibile procedere all’accoglimento dell’ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
Inoltre, come già anticipato in premessa, l’articolo 11 del citato decreto legislativo stabilisce la proroga dell’Assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021) fino al 28 febbraio 2022, in luogo della precedente previsione fino al 31 dicembre 2021, e precisa che le maggiorazioni degli importi degli assegni per il nucleo familiare (articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021) sono riconosciute fino al 28 febbraio 2022, in luogo della precedente previsione fino al 31 dicembre 2021.
Si ricorda che ai sensi delle vigenti disposizioni, l’eventuale presenza di una domanda di Assegno temporaneo, già liquidata per il periodo compreso dal 1° luglio 2021 al 28 febbraio 2022, comporterà, qualora sia presentata domanda di ANF con il relativo riconoscimento della prestazione, in ogni caso, il recupero delle somme erogate come Assegno temporaneo, in quanto i recuperi indebiti per prestazioni differenti da ANF o AF non possono essere effettuati su tali prestazioni come differenza di importi poiché: “Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti” (art. 22 del TUAF).
Va altresì ricordato che la domanda delle prestazioni di cui trattasi può essere presentata anche in un momento successivo, essendo previsto per legge che i lavoratori che rientrano tra i beneficiari dell’ANF e degli AF possono presentare la domanda entro il termine di prescrizione di cinque anni (art. 23 del TUAF).
Per tutte le categorie di lavoratori di seguito descritte valgono le disposizioni sopra richiamate.
Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) | ||
Decorrenza | Domande di ANF presentate per periodi a partire dal 1° marzo 2022 | |
Beneficiari | a) Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente;
b) Lavoratori domestici e domestici somministrati; c) Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995; d) Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti; e) Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF; f) Percettori di NASpI; g) Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA; h) Beneficiari di prestazioni antitubercolari; i) Lavoratori in aspettativa sindacale; j) Marittimi sbarcati per infortunio o malattia; k) Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF); l) Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF. |
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Requisiti
(da possedere alla data del 1° marzo 2022) |
Composizione del nucleo familiare | |
Il nucleo familiare del richiedente è composto:
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Condizioni | ||
Nel nucleo familiare non deve essere presente:
a) un figlio minorenne a carico; b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; 4) svolga il servizio civile universale; c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. |
3.1 ASSEGNO UNICO PER LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO E LAVORATORI TITOLARI DI PRESTAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE
Le richieste di ANF per periodi decorrenti a partire dal 1° marzo 2022 (compreso) potranno essere presentate esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.
Diversamente, le domande presentate – nel limite della prescrizione quinquennale – per periodi che terminano entro il 28 febbraio 2022, potranno fare riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli.
Le domande di ANF per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, già presentate alla data di pubblicazione della presente circolare, istruite e autorizzate dall’Istituto, in base alle disposizioni della circolare n. 45 del 22 marzo 2019, relative al periodo dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2022, se riferite a nuclei familiari con figli, saranno bloccate amministrativamente d’ufficio, nella specifica procedura gestionale, alla data del 1° marzo 2022 (compreso).
Le modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo rimangono invariate, anche per i periodi successivi al 1° marzo; allo stesso modo le istruzioni per la compilazione dei flussi Unemens, nei casi in cui ricorrano le condizioni previste, rimarranno quelle attualmente in uso, definite con il messaggio n. 1777 dell’8 maggio 2019.
Analogamente, le domande di ANF per i lavoratori dipendenti del settore agricolo, presentate direttamente al datore di lavoro con modulo cartaceo “SR16”, se relative al periodo dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2022, non dovranno essere liquidate dai datori di lavoro, qualora si riferiscano a nuclei familiari con figli, in base alle indicazioni sopra fornite.
3.2 ASSEGNO UNICO PER LAVORATORI DOMESTICI E DOMESTICI SOMMINISTRATI
Per i periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), potranno essere presentate domande di ANF esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.
Per l’attività lavorativa svolta nei mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022 potranno essere presentate le domande per nuclei familiari con figli secondo le disposizioni di cui al decreto-legge n. 69/1988, nel limite della prevista prescrizione quinquennale.
Per i lavoratori domestici l’ANF viene erogato dall’INPS con pagamento diretto nella misura di tanti assegni giornalieri per quanti ne risultano dividendo per quattro il numero delle ore che corrispondono alla contribuzione complessivamente versata nella specifica gestione nel trimestre in favore del lavoratore (cfr. l’art. 14 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
In riferimento alle richieste di competenza dell’anno 2022, gli importi ANF saranno calcolati non sul dato contributivo trimestrale, come normativamente previsto, ma sulla base delle risultanze per i soli primi due mesi del 2022 e relativi al versamento della dovuta contribuzione.
3.3 ASSEGNO UNICO PER LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE N. 335/1995
L’Assegno per il nucleo familiare è corrisposto dalla competente Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione alle modalità di attribuzione della specifica contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati a decorrere dal mese di febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione (articolo 5 del D.M. 4 aprile 2002).
Pertanto, a partire dal 1° febbraio 2022 gli iscritti alla Gestione separata possono presentare le domande ANF per l’intero nucleo familiare, comprensivo dei figli, per l’anno 2021.
La domanda di ANF può essere inoltrata anche successivamente al 1° marzo 2022 nel limite della prevista prescrizione quinquennale.
L’erogazione dell’ANF è legata alle modalità di attribuzione dei contributi. Per il criterio di cassa sancito dall’articolo 2 della legge n. 335/1995, i contributi versati per l’anno in cui il lavoratore ha percepito gli emolumenti sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio dello stesso anno di percezione degli emolumenti. In caso di prima iscrizione del lavoratore alla Gestione separata, l’accredito dei contributi decorre dal mese d’iscrizione.
In relazione a tali disposizioni, in caso di copertura contributiva presente nei mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022 potrà essere erogato l’ANF per l’intero nucleo familiare comprensivo dei figli e la domanda potrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2023 e potrà riguardare la liquidazione degli ANF limitatamente al primo bimestre del 2022.
A partire dal periodo di competenza di marzo 2022, il lavoratore iscritto alla Gestione separata potrà, invece, richiedere l’Assegno unico per i figli a carico.
3.4 LAVORATORI DI DITTE CESSATE, FALLITE O INADEMPIENTI
L’Istituto può procedere al pagamento diretto degli Assegni familiari nei settori a conguaglio nei casi in cui la ditta sia fallita (o cessata), dietro presentazione di specifica documentazione del fallimento o della cessazione e della dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso si impegna a non chiedere ulteriori pagamenti dei trattamenti di famiglia, anche tramite insinuazione nel passivo fallimentare (cfr. la circolare n. 60939 del 1938).
L’INPS procede, altresì, al pagamento diretto delle prestazioni ANF nei casi di ditte inadempienti (cfr. la circolare n. 2783 G.S. Ris. del 25 settembre 1951) secondo le previste disposizioni per le singole fattispecie.
Ciò premesso, nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo n. 230/2021, i lavoratori nelle prescritte condizioni potranno presentare, anche successivamente al 1° marzo 2022, le domande di ANF per nuclei familiari con figli per i periodi fino al 28 febbraio 2022.
Pertanto, in analogia con quanto previsto per le altre tipologie di lavoratori, le richieste di ANF relative a periodi successivi alla data del 1° marzo 2022, potranno essere presentate esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.
3.5 ASSEGNO UNICO PER LAVORATORI AGRICOLI A PAGAMENTO DIRETTO ANF
L’Assegno per il nucleo familiare spettante al lavoratore agricolo viene determinato con riferimento alle giornate di attività lavorativa svolta nel settore agricolo (pari alle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi) e alle eventuali giornate di indennità di disoccupazione agricola spettante.
Le domande di ANF possono essere presentate all’inizio dell’anno successivo a quello di svolgimento dell’attività lavorativa.
Pertanto, a partire dal 10 gennaio 2022, possono essere presentate le domande di ANF relative all’attività lavorativa svolta nell’anno 2021.
Se il lavoratore nel 2021 è stato iscritto negli elenchi per almeno 101 giornate, l’ANF spetta per l’anno intero (312 giornate) come prestazione accessoria all’attività lavorativa.
Se invece è stato iscritto negli elenchi nominativi per meno di 101 giornate annue di lavoro, l’ANF spetta per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale (13,78%) delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività. In caso di contestuale diritto all’indennità di disoccupazione agricola, l’ANF spetta per le giornate di disoccupazione indennizzata e coperta da contribuzione figurativa nel limite massimo di 180 giornate.
L’attività svolta nei mesi di gennaio e febbraio 2022 sarà considerata nel 2023 per la definizione del diritto e per l’importo ANF con le medesime regole in vigore fino al 28 febbraio 2022.
3.6 PERCETTORI DI NASPI
I lavoratori ai quali viene riconosciuta la NASpI, a seguito della cessazione involontaria del rapporto di lavoro dipendente, non perdono il diritto all’Assegno per il nucleo familiare a cui avevano accesso nel corso dell’attività lavorativa, sempre se in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione familiare.
Ne consegue che per tutto il periodo della NASpI, se le condizioni familiari e di reddito lo consentono, l’Istituto provvede a erogare gli Assegni per il nucleo familiare dietro richiesta dell’interessato.
La domanda degli Assegni per il nucleo familiare di norma è presentata contestualmente alla domanda per l’indennità di disoccupazione NASpI, ma può essere presentata anche in un momento successivo, richiamando la prestazione principale di NASpI a cui si riferisce la prestazione accessoria dell’ANF.
Per periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), potranno essere presentate domande di ANF su NASpI esclusivamente per percettori appartenenti a nuclei familiari senza figli.
Per la prestazione NASpI percepita nei mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022 potranno, invece, essere presentate le domande per nuclei familiari con figli secondo le disposizioni di cui al decreto-legge n. 69/1988, nel limite della prevista prescrizione quinquennale.
3.7 PERCETTORI DI CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA
Per la gestione dei pagamenti diretti degli ANF relativi a periodi in cui sono in essere prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi – quali cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), assegno di integrazione salariale (AIS), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) – valgono le medesime disposizioni normative e procedurali valide per le domande “ANF DIP” (cfr. il messaggio n. 833 del 25 febbraio 2021). Infatti, la procedura telematica “ANF DIP” deve essere seguita anche nei casi di pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell’Istituto per i soggetti percettori di trattamenti di CIGO, CIGS, CIGD, ASO, AIS, CISOA (impiegati) e IMA.
L’importo teoricamente spettante calcolato dall’Istituto viene riparametrato dal datore di lavoro nei flussi “Uniemens-Cig” a pagamento diretto o nel modello “SR43” semplificato, in base alle ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento e non dovrà mai superare quello reso nella procedura “ANF DIP”.
Pertanto, per periodi fino al 28 febbraio 2022 potranno essere presentate le domande di ANF per i nuclei con figli, laddove sussistano le previste disposizioni normative in materia di cui al decreto-legge n. 69/1988.
Per periodi dal 1° marzo 2022 (compreso), diversamente, potranno essere presentate solo domande di ANF sulle integrazioni salariali e/o sulle prestazioni sostitutive della retribuzione, per i nuclei senza figli, nelle previste condizioni di diritto alle prestazioni ANF.
Infine, in relazione a quanto previsto dall’articolo 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dai Fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015, spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’Assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi stessi; per periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), la predetta tutela sarà riconosciuta in relazione ai soli nuclei familiari senza figli in ragione delle novità contenute nel decreto legislativo n. 230/2021, in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico.
3.8 TITOLARI DI ALTRE PRESTAZIONI CON DIRITTO ALL’ANF
La prestazione familiare ANF viene riconosciuta come prestazione accessoria di quella principale anche per altre tipologie di lavoratori quali i beneficiari di prestazioni antitubercolari, lavoratori in aspettativa sindacale, marittimi sbarcati per infortunio o malattia, i lavoratori socialmente utili (LSU) di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF) e coloro che beneficiano di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF.
Anche per tali tipologie di lavoratori devono essere applicate le disposizioni descritte ai precedenti paragrafi 2 e 3.
3.9 TITOLARI DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE DA LAVORO DIPENDENTE
A partire dal 1° marzo 2022 sarà sospesa l’erogazione della prestazione di ANF ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
A partire dal 1° marzo 2022, per le richieste di ANF relative a periodi successivi a tale data, potranno essere presentate esclusivamente domande di ANF per i nuclei senza figli.
Le domande presentate per periodi compresi entro il 28 febbraio 2022, nel limite della prescrizione quinquennale, potranno far riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli.
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AUTORIZZAZIONI ANF
Si ricorda che per i lavoratori dipendenti del settore privato è stato previsto, nei casi espressamente indicati, il rilascio dell’Autorizzazione all’Assegno per il nucleo familiare (di seguito Autorizzazioni ANF).
Le Autorizzazioni ANF sono riassumibili nei tre gruppi seguenti, tenendo presente che in capo allo stesso soggetto richiedente possono esistere autorizzazioni riferite a diverse tipologie:
- inclusione di alcune tipologie di familiari nel nucleo del richiedente lavoratore dipendente del settore privato o di altro beneficiario titolare del diritto all’ANF;
- applicazione dell’aumento dei livelli reddituali per i componenti il nucleo nel caso di componenti inabili, quali familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età o familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro;
- riconoscimento del diritto all’ANF nei casi di abbandono del nucleo di uno dei due coniugi.
In particolare, le autorizzazioni descritte al punto A sono rilasciate al lavoratore/beneficiario per includere nel proprio nucleo familiare i seguenti familiari:
a) figli e equiparati di ex coniugi/parti dell’unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti dall’unione civile;
b) figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
c) figli propri o del coniuge/parte dell’unione civile riconosciuti dall’altro genitore in assenza di rapporto di coniugio (c.d. figli naturali);
d) figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai diciotto anni compiuti e inferiore ai ventuno anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”;
e) minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero-familiare;
f) fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a diciotto anni compiuti, ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
g) nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a) richiedente;
h) familiari residenti all’estero di cittadino italiano, comunitario/di Stato convenzionato o straniero.
Alla luce delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 230/2021 ne consegue, per i punti su indicati, quanto segue:
- le tipologie descritte dalla lettera a) alla lettera e) compresa, per i periodi che si collocano a partire dal 1° marzo 2022, non saranno più rilasciate, non essendo più possibile presentare domande di ANF per i soggetti sopra indicati. Analogamente, non saranno più rilasciate autorizzazioni ANF per la fattispecie prevista alla lettera g) in quanto viene meno la casistica del nipote minore a carico dell’ascendente. Riguardo alla tipologia descritta al punto h) saranno fornite indicazioni in seguito, essendo in corso specifici approfondimenti;
- l’applicazione dell’aumento dei livelli reddituali per i componenti il nucleo nel caso di componenti inabili, quali familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età o familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro, è riconosciuta per i nuclei familiari di cui alla lettera f) e per il coniuge inabile;
- l’abbandono della famiglia da parte di uno dei coniugi determina l’esclusione dal computo del reddito familiare del reddito relativo e, ovviamente, l’esclusione del coniuge medesimo dal numero dei componenti del nucleo familiare. In tale caso non sarà possibile presentare domanda di ANF per il nucleo formato solo dal richiedente.
Si ricorda che in tutti i casi residuali di pagamento diretto della prestazione familiare la verifica dei requisiti dovrà essere sempre fatta dalla Struttura territoriale competente senza che venga presentata la richiesta di Autorizzazione ANF da parte del lavoratore.
In tali casi, sarà pertanto cura dell’operatore addetto alla liquidazione della prestazione familiare inserire i dati necessari alla liquidazione della pratica utilizzando l’apposita procedura “Autorizzazioni ANF”.
Alla domanda di ANF con pagamento diretto dovrà in ogni caso essere allegata tutta la documentazione prevista per i casi specifici delle domande di Autorizzazione.
Autorizzazioni ANF | |||
Tipologia | Familiari presenti nel nucleo del richiedente | Variazioni a seguito del D. lgs n. 230/2021 per periodi dal 1° marzo 2022 | |
A | Inclusione di alcune tipologie di familiari nel nucleo del richiedente lavoratore dipendente del settore privato o di altro beneficiario titolare del diritto all’ANF | Figli ed equiparati di ex coniugi/parti dell’unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti dall’unione civile | L’Autorizzazione ANF non sarà più rilasciata. Per tali soggetti non è più possibile presentare domande di ANF |
Figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio | |||
Figli propri o del coniuge/parte dell’unione civile riconosciuti dall’altro genitore in assenza di rapporto di coniugio (c.d. figli naturali) | |||
Figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi” | |||
Minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero familiare | |||
Fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti | Nessuna variazione: Autorizzazione ANF rilasciata | ||
Nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a) richiedente | L’Autorizzazione ANF non sarà più rilasciata. Per tali soggetti non è più possibile presentare domande di ANF | ||
B | Applicazione dell’aumento dei livelli reddituali per i componenti il nucleo nel caso di componenti inabili | Coniuge inabile a proficuo lavoro
Fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti, ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti |
Nessuna variazione: Autorizzazione ANF rilasciata |
C | Riconoscimento del diritto all’ANF nei casi di abbandono del nucleo di uno dei due coniugi | Presenza nel nucleo familiare del solo richiedente | L’Autorizzazione ANF non sarà più rilasciata |
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RIFLESSI SULLA NORMATIVA DEGLI ASSEGNI FAMILIARI
Con riferimento a quanto previsto nell’articolo 10 del decreto legislativo n. 230/2021, che prevede, a decorrere dal 1° marzo 2022 e limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione del riconoscimento delle prestazioni di cui all’articolo 4 del Testo unico delle norme concernenti gli Assegni Familiari, approvato con D.P.R. n. 797/1955, ne consegue che successivamente a tale data, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potranno richiedere gli Assegni familiari previsti dal D.P.R. n. 797/1955.
A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione AF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli.
Alla luce di quanto esposto, si riassumono gli effetti derivanti dal nuovo dettato normativo per le domande di AF con valenza a partire dal 1° marzo 2022:
- nel caso in cui venga presentata una domanda di AF per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare;
- nel caso in cui venga presentata una domanda di AF per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età inferiore ai ventuno anni, secondo i requisiti previsti al comma 1 dell’articolo 2 lettera b) del D.lgs n. 230/2021, o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli, anche automatizzati nelle banche dati disponibili, diano esiti negativi sul riconoscimento dell’Assegno unico, sarà possibile procedere all’accoglimento dell’AF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni AF.
In merito alla compatibilità con l’Assegno temporaneo si ricorda che con la circolare n. 92/2021 è stato già precisato che, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021, non vi è alcuna incompatibilità con l’Assegno temporaneo per i figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli Assegni familiari di cui al D.P.R. n. 797/1955, quali i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali gestioni e i pensionati delle gestioni speciali lavoratori autonomi.
Inoltre, l’articolo 11 del decreto legislativo in argomento, nell’apportare modifiche al decreto-legge n. 79/2021, convertito, con modificazioni, dalla n. 112/2021, dispone la proroga, per i mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022, delle misure introdotte in materia di Assegno temporaneo per i figli minori.
Nel dettaglio, è stabilito che l’Assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022.
Alla luce delle precisazioni esposte, i soggetti titolari del diritto agli Assegni familiari possono fruire, fino al 28 febbraio 2022, contemporaneamente della prestazione familiare e dell’Assegno temporaneo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 79/2021.
Analoghe disposizioni restano valide per i titolari di prestazione pensionistica da lavoro autonomo.
Va altresì ricordato che le domande delle prestazioni di cui trattasi possono essere presentate in un momento successivo, essendo previsto per legge che i lavoratori che rientrano tra i beneficiari degli AF possono effettuare la domanda entro il termine di prescrizione dei cinque anni (art. 23 del TUAF).
A partire dal 1° marzo 2022 sarà sospesa l’erogazione di tutte le quote di AF ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
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RIFLESSI SULLA NORMATIVA COMUNITARIA E IN REGIME DI ACCORDI BILATERALI
Si fa presente che, attualmente e fino al 28 febbraio 2022, l’Assegno per il nucleo familiare e gli Assegni familiari continueranno ad essere indicati quali prestazioni familiari rientranti nel coordinamento UE dei sistemi di sicurezza sociale e nell’ambito di applicazione materiale degli accordi bilaterali tra Italia e Paesi terzi.
Pertanto, le informazioni relative a tali prestazioni (spettanti fino al 28 febbraio 2022) continueranno a essere fornite attraverso lo scambio di formulari esteri, telematici o cartacei.
Con riferimento alla nuova prestazione di Assegno unico, in vigore dal 1° marzo 2022, verranno fornite successive istruzioni.
(Fonte: INPS)