L’INPS, con la Circolare n. 26 del 16.02.2022, ha reso noti gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di Solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di Solidarietà del Credito Cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2022.
Di seguito il testo completo della circolare n. 26/2022.
INDICE
- Premessa
- Cassa integrazione ordinaria (CIGO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), cassa integrazione straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale del FIS
- Fondo Credito
a) Assegno di integrazione salariale
b) Assegno emergenziale
4. Fondo Credito Cooperativo
a) Assegno emergenziale
5. Indennità di disoccupazione NASpI
6. Indennità di disoccupazione DIS-COLL
7. Indennità di disoccupazione agricola
8. Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)
9. Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
10. Assegno per attività socialmente utili
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Premessa
L’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 5, del decreto citato, nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale, siano aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Con la Circolare n. 18 del 01.02.2022, sono state illustrate, tra l’altro, le linee di indirizzo e le prime indicazioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Tra le principali modifiche, si segnala l’articolo 1, comma 194, lettera a), della legge n. 234/2021 che, dopo il comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015, introduce il comma 5-bis che, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, stabilisce il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale – il più alto – annualmente rivalutato secondo il suddetto indice ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
Pertanto, con la presente circolare viene indicata la misura, in vigore dal 1° gennaio 2022, dell’importo massimo del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) e del Fondo di solidarietà del Credito, nonché dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
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Cassa integrazione ordinaria (CIGO),cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), cassa integrazione straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale del FIS
Nella tabella che segue, si riporta l’importo massimo mensile dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2022, che, come già evidenziato, prescinde dall’importo della retribuzione mensile di riferimento.
L’importo del massimale è indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al 5,84%.
Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis | |
Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
1.222,51 | 1.151,12 |
Detto importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue.
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali) | |
Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
1.467,01 | 1.381,34 |
La previsione dell’importo massimo delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
- Fondo Credito
a) Assegno di integrazione salariale
Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno di integrazione salariale, aggiornati per l’anno 2022, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
Massimali assegno di integrazione salariale | |
Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) |
Inferiore a 2.225,74 | 1.208,83 |
Compresa tra2.225,74 – 3.518,34 | 1.393,33 |
Superiore a 3.518,34 | 1.760,23 |
b) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 12, comma 3, del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2022, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Stante il disposto normativo di cui all’articolo 12, comma 3, lettera a), del citato D.I., tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
Massimali assegno emergenziale | ||
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. n.41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. n.41/1986) (euro) |
Inferiore a 42.624,09 | 2.489,77 | 2.344,37 |
Compresa tra 42.624,09 – 56.083,49 | 2.804,71 | |
Superiore a 56.083,49 | 3.925,53 |
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Fondo Credito Cooperativo
a) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili previsti all’articolo 12, comma 3, del D.I. n. 82761/2014 per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2022, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
Massimali assegno emergenziale | ||
Fascia retributiva (euro) | Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Fino a 40.294,43 | 2.387,97 | 2.248,51 |
Superiore a 40.294,43 e fino a 56.200,13 | 3.211,88 | |
Superiore a56.200,13 | 3.735,72 |
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Indennità di disoccupazione NASpI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella Circolare n. 94 del 12 maggio 2015 a 1.250,87 euro per il 2022.
L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2022, 1.360,77 euro.
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Indennità di disoccupazione DIS-COLL
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.250,87 euro per il 2022.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2022, 1.360,77 euro.
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Indennità di disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2022 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2021, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.
Pertanto, tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 7 del 21 gennaio 2021 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire a 1.199,72 euro (per ciò che riguarda il massimale più alto) e a 998,18 euro (quanto al massimale più basso).
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Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 66, comma 12, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 8 del 14 gennaio 2022, a 1.250,87 euro per il 2022.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2022, 1.360,77 euro.
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Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 388, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) nell’anno 2022 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 8.299,76 euro.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi 392 e 393, della legge n. 178/2020 l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2022 non può essere di importo inferiore a 254,75 euro e non può superare l’importo di 815,20 euro.
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Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2022, a 607,25 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.