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Quarantena e tutela lavoratori fragili, informazioni INPS

Quarantena e tutela lavoratori fragili, informazioni INPS

L’INPS, con il Messaggio n. 679 del 11.02.2022, ha fornito indicazioni operative sulle tutele previdenziali per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori fragili, poiché per l’anno 2022 non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, mentre per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022, il riconoscimento delle tutele in argomento, nei confronti delle medesime categorie di lavoratori di cui sopra, potrà essere assicurato nei limiti delle risorse disponibili.

Di seguito il testo completo del messaggio n. 67u9/2022.

  1. QUARANTENA E LAVORATORI FRAGILI: IL QUADRO NORMATIVO

Come già comunicato con il messaggio n. 4027/2021, il riconoscimento delle tutele di cui ai commi 1 (tutela per i lavoratori in quarantena) e 2 (tutela per i lavoratori c.d. fragili) dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato previsto dal legislatore fino al 31 dicembre 2021 (a seguito delle modifiche apportate al citato comma 1 dell’articolo 26 e all’articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020, rispettivamente, dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215/2021 e dall’articolo 2-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 111/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2021).

Per l’anno 2022, il legislatore ha previsto, al comma 1 dell’articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, la proroga unicamente delle disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, che attengono alla modalità di svolgimento dell’attività di lavoro per i soggetti c.d. fragili, e ha disposto, al comma 2 del medesimo articolo 17, che “con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione […] sono individuate le patologie […] in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agileSi tratta, tuttavia, di aspetti giuslavoristici e contrattuali che non rientrano tra le competenze dell’Istituto.

Considerato quanto sopra esposto, per l’anno 2022 non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020.

Per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022, il riconoscimento delle tutele in argomento, nei confronti delle medesime categorie di lavoratori di cui sopra, potrà essere assicurato nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5 del citato articolo 26, come da ultimo modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, per le sole giornate del 2021.

  1. QUARANTENA E LAVORATORI FRAGILI: INDICAZIONI OPERATIVE

Sotto il profilo gestionale, a fronte di quanto riportato nel paragrafo precedente e al fine di consentire comunque l’individuazione dei certificati afferenti alle tutele da COVID-19 in oggetto eventualmente prodotti dai lavoratori assicurati di cui al citato articolo 26 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, per i quali non è possibile riconoscere le tutele in commento per l’anno 2022, è necessario che gli Uffici medico legali delle Strutture Inps territorialmente competenti proseguano con la consueta trattazione dei suddetti certificati di malattia, apponendo le relative codifiche o valutazioni e che gli operatori amministrativi con funzioni sanitarie procedano all’acquisizione dei certificati cartacei.

Per gli eventi in parola riferiti alle categorie di lavoratori per le quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità di malattia, le procedure di gestione sono state aggiornate secondo le disposizioni illustrate.

(Fonte: INPS)

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