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L’INPS, con il Messaggio n. 550 del 03.02.2022 ha fornito istruzioni operative ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali in merito al versamento della contribuzione a loro carico, prevista per la tutela della maternità e paternità.

Di seguito il testo completo del messaggio n. 550/2022.

  1. Premessa

Con la Circolare n. 182 del 10.12.2021 in materia di tutele assicurative di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” (di seguito, anche T.U. maternità/paternità o testo unico), sono state illustrate le novità introdotte dall’articolo 66, comma 6, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, entrato in vigore il 26 maggio 2021, che, inserendo l’articolo 59-bis all’interno del T.U. maternità/paternità, ha previsto che le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal testo unico, rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo. Segnatamente, come specificato nella citata circolare, con la predetta disposizione è stato chiarito che per i rapporti di lavoro subordinato dello spettacolo sono riconosciute le tutele previste nel T.U. maternità/paternità per i lavoratori dipendenti, mentre per i rapporti di lavoro autonomo sono riconosciute le tutele di cui al Capo XI del medesimo testo unico. Con la medesima circolare, è stato altresì chiarito che, per effetto della novella, a far data dal 26 maggio 2021, la tutela della maternità/paternità è stata estesa anche ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”.

Sul punto, la categoria professionale dei “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” è stata introdotta dall’articolo 3, comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha aggiunto il numero 23-bis al primo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. Detti soggetti, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, che si connota per l’ampia autonomia di organizzazione dell’attività economica e dei compiti assunti, sono tenuti a provvedere direttamente, in deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo, all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi (cfr. la circolare dell’ex ENPALS n. 17/2004). Pertanto, per tali figure, il legislatore, tenuto conto dei predetti profili di imprenditorialità dell’attività economica, ha ritenuto di introdurre una disciplina previdenziale analoga a quella spettante agli esercenti attività commerciali.

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Per effetto dell’ampliamento della tutela della maternità/paternità, i lavoratori autonomi esercenti attività musicali sono tenuti a versare lo specifico contributo dello 0,46%. Detto obbligo, sulla base delle vigenti norme in materia previdenziale per il settore dello spettacolo, concerne i soli periodi di effettiva attività lavorativa. Tale versamento è requisito necessario per il riconoscimento delle indennità di maternità.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, come modificato dall’articolo 66, comma 3, del decreto-legge n. 73/2021, il contributo di finanziamento dell’indennità economica di maternità è dovuto sull’importo massimo della retribuzione giornaliera di 100,00 euro.

Si ricorda che per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali è stato effettuato l’inquadramento automatizzato con il nuovo CSC «7.07.11» con codice Ateco 90.01.09 (Attività artistiche e di intrattenimento), contraddistinto dal codice qualifica 500, e che detti lavoratori per assolvere agli obblighi contributivi, una volta muniti di SPID/CIE/CNS, utilizzano direttamente le denunce on line Uniemens (con un percorso semplificato) ed effettuano il versamento della contribuzione dovuta a mezzo F24 (cfr. il messaggio n. 727/2016).

  1. Istruzioni operative

In ordine alle modalità di versamento della contribuzione di maternità pari allo 0,46% nei limiti del massimale di retribuzione giornaliera, con decorrenza gennaio 2022, i lavoratori autonomi esercenti attività musicali dovranno attenersi alle indicazioni già fornite per i lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato dello spettacolo con la circolare n. 154/2014.

In particolare, si rammenta che l’elemento, contenente le informazioni relative ad altre causali di recupero dell’indennità di maternità e da valorizzare secondo le modalità in uso per le aziende DM, si compone all’interno di <DatiRetributivi> <Maternita> <MatACredito> <MatACredAltre> dei seguenti sottoelementi:<CausaleRecMat> e <ImportoRecMat>.

In relazione all’elemento <CausaleRecMat>, allo scopo di gestire il recupero dei contributi assistenziali di maternità, calcolati sulla base del massimale retributivo giornaliero – pari ad euro 100,00 – è necessario utilizzare il seguente codice:

– “R809”: “Recupero dei contributi assistenziali di maternità calcolati su un imponibile maggiore rispetto al massimale retributivo giornaliero previsto per i rapporti di lavoro tempo determinato del settore Spettacolo” che, con riferimento ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali (TipoLavoratore “SC”, “SY”, recante la Qualifica3 “D”), indica l’eccedenza dell’importo dei contributi assistenziali di maternità da conguagliare, in quanto calcolato su un imponibile maggiore rispetto al massimale retributivo giornaliero di legge.

La contribuzione di maternità dovuta per le mensilità da giugno a dicembre 2021 dovrà essere esposta valorizzando all’interno di <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M218” avente il significato di “Arretrati contributo di maternità”; nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato l’imponibile soggetto a contribuzione e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo del contributo pari allo 0,46% dell’imponibile.

Si fa presente che il versamento di tale contribuzione dovrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio (cfr. la deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993 e la circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, punto 1).

  1. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile del contributo dovuto a copertura dei trattamenti di maternità/paternità in argomento, per il periodo da giugno a dicembre 2021, la procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, a seguito dell’esposizione degli importi nel flusso Uniemens al codice “M218”, avente il significato di “Arretrati contributo di maternità”, imputerà le somme ai conti e con le modalità già in uso:

PTP21011 – Contributi per le prestazioni economiche di maternità dovuti dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al DM 5/2/69 – anni precedenti;

PTP21071 – Contributi per le prestazioni economiche di maternità dovuti dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al DM 5/2/69 – anno in corso.

Gli stessi conti verranno valorizzati per quanto esposto in Uniemens con il codice “R809″ avente il significato di “Recupero dei contributi assistenziali di maternità calcolati su un imponibile maggiore rispetto al massimale retributivo giornaliero previsto per i rapporti di lavoro tempo determinato del settore Spettacolo”, secondo quanto già definito per lo stesso codice.

(Fonte: INPS)

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