L’INPS, con il Messaggio n. 471 del 31.01.2022, ha reso noto il rilascio della procedura per la presentazione delle domande da parte dei genitori disoccupati monoreddito con figli disabili per ottenere il contributo previsto dalla legge di Bilancio 2022. A partire da oggi, 1° febbraio 2022, è infatti possibile presentare la domanda accedendo al portale dell’INPS per gli interessati in possesso di SPID, CIE o CNS
Di seguito il testo completo del messaggio n. 471/2022.
GENITORI DISOCCUPATI CON FIGLI DISABILI, LA DISCIPLINA:
Con il Decreto 12 ottobre 2021, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 285 del 30 novembre 2021, sono state individuate le disposizioni attuative dell’articolo 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), che prevede un contributo per i genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. Il citato decreto ministeriale disciplina i criteri per l’individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione della misura in oggetto.
In attesa della pubblicazione della circolare dell’Istituto, con la quale saranno illustrate nel dettaglio le disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2021 e dal richiamato decreto interministeriale, nonché le istruzioni operative per la gestione dei pagamenti, con il presente messaggio si comunica il rilascio della procedura informatica dedicata alla trasmissione delle domande per la fruizione del contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità.
GENITORI DISOCCUPATI CON FIGLI DISABILI, LA PROCEDURA INFORMATICA:
A partire dal 1° febbraio 2022 la procedura in questione è disponibile on line sul portale istituzionale www.inps.it, per i cittadini muniti di SPID di almeno II livello, CIE o CNS.
Per i cittadini la procedura è disponibile accedendo al menu “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Contributo genitori con figli con disabilità”; per i Patronati, il servizio è presente all’interno del “Portale dei Patronati”.
Trasmessa la domanda e completata la protocollazione, è disponibile, nella sezione “Ricevute e provvedimenti” della medesima procedura, la ricevuta della domanda con l’indicazione del protocollo attribuito.
GENITORI DISOCCUPATI CON FIGLI DISABILI, COSA INSERIRE NELLA DOMANDA:
Nella domanda è necessario indicare, da parte del genitore-richiedente, il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo. Esclusivamente per l’anno di riferimento con competenza 2022, il genitore richiedente, attestando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma, può presentare domanda anche per l’anno 2021, selezionando l’apposito flag “Dichiaro di voler presentare domanda anche per l’anno 2021”.
È inoltre necessario indicare le seguenti modalità alternative di pagamento:
- bonifico domiciliato presso ufficio postale;
- accredito su IBAN (è possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA).
Per quest’ultima opzione è possibile indicare degli IBAN di conto corrente bancario, di carta ricaricabile o di libretto postale.
GENITORI DISOCCUPATI CON FIGLI DISABILI, MODALITÀ PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
Per le domande istruite positivamente e nei limiti di spesa previsti, si procederà centralmente all’emissione dei pagamenti di competenza dell’anno 2022 con cadenza di ratei mensili. Si fa riserva di comunicare con apposito successivo messaggio le modalità di pagamento per le rate di competenza dell’anno 2021, qualora spettanti.
GENITORI DISOCCUPATI CON FIGLI DISABILI, ACCOGLIMENTO O RIGETTO DELLA DOMANDA
Il provvedimento (di accoglimento o di reiezione) della domanda sarà reso disponibile a conclusione delle fasi istruttorie e sarà direttamente consultabile dal cittadino/Patronato accedendo alla procedura in argomento, sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda.
(Fonte: INPS)