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Autoliquidazione 2021/2022 INAIL, pubblicate istruzioni operative

Autoliquidazione 2021/2022 INAIL, pubblicate istruzioni operative

L’INAIL, con le Istruzioni operative del 29.12.2021, ha fornito indicazioni sulla autoliquidazione 2021/2022 con particolare riferimento alle riduzioni contributive, il riepilogo delle scadenze di pagamento e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Di seguito il testo delle istruzioni operative sulla autoliquidazione 2021/2022.

Si forniscono le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2021/2022 con particolare riferimento alle riduzioni contributive e si riepilogano le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Guida all’autoliquidazione 2021/2022 pubblicata in www.inail.it – Attività – Assicurazione – Premio assicurativo – Autoliquidazione.

  1. RIEPILOGO SCADENZE/SERVIZI E TASSO DI INTERESSE PER IL PAGAMENTO IN QUATTRO RATE

Fermo restando il termine del 16 febbraio 2022 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2021 è il 28 febbraio 2022.

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2022.

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2021/2022 da indicare nel modello F24 è 902022.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio.

Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione:

– per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;

– per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l’elenco dei nominativi del personale assicurato.

Si ricorda, inoltre, che se l’attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell’anno tramite gli apposti servizi online di Armo/Disarmo-Assicurazione3 le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di CIGS). Le comunicazioni individuali di Unimare non esonerano, infatti, l’armatore da tale obbligo.

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2022, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2021 determinato dal MEF e pubblicato in www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/.

I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2022 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2021 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2022) devono inviare all’Inail entro il 16 febbraio 2022 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, d.p.r. 1124/1965), con il servizio Riduzione Presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2022.

Analogamente, entro la stessa data gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (ad esempio in caso di previsione di disarmo per parte dell’anno o per l’intero anno) con il servizio a loro dedicato Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2022 in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2021, fatti salvi i controlli che l’Istituto può disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

Per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel Fascicolo aziende le Comunicazioni delle basi di calcolo per l’autoliquidazione 2021/2022, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni.

Sono inoltre disponibili per le PAT i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo” e per le PAN il servizio Visualizzazione elementi calcolo.

  1. RIDUZIONI DEL PREMIO ASSICURATIVO

Si riepilogano, a legislazione vigente, le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2021/2022:

  1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
  2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
  3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
  4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)
  5. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
  6. Riduzione per Campione d’Italia (PAT)
  7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)
  1. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
  1. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)

Le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012 costituiscono aiuti di Stato. Pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio. Le verifiche sono effettuate tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge 234/2012, con le modalità stabilite dall’articolo 106 del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n.115. In caso di indebita fruizione l’importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

  1. Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari

La riduzione contributiva è fissata nella misura del 44,32%8 per la regolazione 2021 e per la rata 2022.

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari9, la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “3” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

  1. Sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea.

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del 70% per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea.

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera beneficiano della riduzione contributiva nella misura nella misura del 44,32% per la regolazione 2021 e per la rata 2022 per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea.

Le aliquote assicurative da utilizzare per il calcolo del premio di regolazione 2021 e di rata 2022 sono visionabili nelle istruzioni operative del 29.12.2021.

  1. Sgravio Registro Internazionale

Le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all’art. 119 del Codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale italiano sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge.

Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle cento miglia possono essere iscritte nel Registro Internazionale, come previsto dall’art. 39, comma 14 bis, della legge n. 326/2003 e usufruiscono, pertanto, del beneficio dello sgravio totale dei contributi di legge.

L’esonero totale previsto per le navi iscritte al Registro internazionale è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all’attività crocieristica.

Lo sgravio è esteso altresì alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali.

3.1 Estensione dello sgravio ex art.6, comma 1, DL 457/97 conv L.30/98 alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

L’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 104/2020 convertito dalla legge 126/2020 ha previsto l’estensione dello sgravio di cui all’ art. 6, c. 1, decreto-legge n. 457/1997 convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1998 dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

Lo sgravio è stato poi prorogato dall’art. 1, comma 664, lettera a), della legge 178/2020 di conversione del decreto-legge 104/2020 fino al 30 aprile 2021 e fino al 31 dicembre 2021 dall’art. 73, comma 7, del decreto-legge 73/2021 convertito dalla legge 106/2021.

L’art. 4, comma 4-bis, della legge 156/2021 di conversione del decreto legge 121/2021 ha ulteriormente modificato l’art. 88, comma 1, per cui lo sgravio si applica (sempre dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021) alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all’articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle unità navali suddette.

L’art. 88, comma 2, prevede che le modalità attuative devono essere stabilite Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con Ministro dell’economia e delle finanze, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 28 milioni di euro per l’anno 2020 e 35 milioni di euro per l’anno 2021, elevato poi a 49 milioni per il 2021.

Riguardo alle citate disposizioni si fa presente che allo stato non è possibile fornire alcuna indicazione in merito alle modalità per l’eventuale fruizione del beneficio indicato dalla norma in quanto la stessa non può ritenersi ancora operativa sia perché è ancora pendente il procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea sia perché non è ancora stato emanato il decreto interministeriale con il quale saranno individuate le modalità attuative nei limiti della spesa stanziata dal Governo.

Di conseguenza, gli armatori dovranno provvedere ad effettuare gli adempimenti ed i versamenti connessi all’autoliquidazione 2021/2022 con le consuete modalità, fermo restando che una volta completato il quadro normativo di dettaglio che darà piena attuazione alla norma, saranno fornite opportune istruzioni circa le modalità di applicazione della suddetta misura agevolativa.

  1. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo

L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.

La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022.

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

  1. Riduzione del premio per le imprese artigiane

Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.

Regolazione 2021

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2019/2020 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2020, inviata entro il 1° marzo 2021. La riduzione si applica alla regolazione 2021 nella misura del 7,38%.

Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2021 Agevolazioni” con il codice 127.

Regolazione 2022

L’applicazione della riduzione alla regolazione 2022, per l’autoliquidazione 2022/2023, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2020 da presentare entro il 28 febbraio 2022.

  1. Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d’Italia21

Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d’Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2021 sia per la rata 2022.

La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.

  1. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate

Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all’art. 2, comma 1, legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

  1. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci

Alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all’art. 2, comma 1, legge 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2021, che alla rata 2022.

Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate (punto 7).

In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell’azienda.

Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2021 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.

  1. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi (v. d.lgs. n. 181/2000), spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.

Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (e prima del Regolamento CE n.800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione 2021/2022).

9.1 Assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022. Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha riconosciuto, in via sperimentale, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021 – 2022, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Nel merito si precisa, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, fermo restando quanto indicato al precedente punto 9, detta disposizione non si applica all’Inail e che l’esonero sopra riportato si riferisce alla sola contribuzione Inps con esclusione quindi dei premi assicurativi.

  1. APERTURA SERVIZI ONLINE

Si informa che i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2021-2022 saranno

disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date:

Sul portale istituzionale sono stati inoltre pubblicati i relativi manuali aggiornati a disposizione degli utenti (Servizi online – Istruzioni e manuali).

(Fonte: INAIL)

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