È stato pubblicato sulla G.U. il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 recante la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da covid-19.
Tra le numerose previsioni volte al contenimento della diffusione dell’epidemia, il Decreto prevede la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, dichiarato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020.
Il Decreto prevede anche la proroga, sempre al 31 marzo 2022, dei termini di scadenza di numerose altre previsioni della normativa emergenziale, tra le quali: la procedura semplificata per la comunicazione dell’attività lavorativa in smart working.
Inoltre, l’art. 17 del Decreto stabilisce che le previsioni dell’art. 26, comma 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (c.d. Decreto Cura Italia), ai sensi del quale i cosiddetti “lavoratori fragili” svolgono, di norma, l’attività lavorativa in smart working, sono prorogate fino alla data di adozione del decreto del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione che procederà ad individuare le patologie da prendere in considerazione e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022.
Il Decreto contiene poi anche la proroga al 31 marzo 2022 delle previsioni di cui all’art. 9 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (c.d. Decreto Fiscale) che disciplinano i cosiddetti congedi parentali nel periodo emergenziale.
Le altre misure contenute nel Decreto, oltre alla proroga dello stato emergenziale nazionale, riguardano anche la durata delle certificazioni verdi covid-19 (sei mesi e non più nove mesi); i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (ossia l’obbligo di utilizzare le mascherine anche nei luoghi all’aperto anche in zona bianca e l’utilizzo di mascherine FFP2 per assistere agli spettacoli al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, da concerto, cinematografiche, ecc., il tutto fino alla cessazione dello stato di emergenza; disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande (accesso al chiuso consentito soltanto ai possessori di green pass); disposizioni in materia di eventi di massa o feste all’aperto, sale da ballo, discoteche, ecc. (divieto di feste); disposizioni per l’accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e hospice (consentito solo ai possessori di green pass rilasciata a seguito di somministrazione di vaccino, o avvenuta guarigione, unitamente a test antigenico o molecolare negativo); impiego delle certificazioni verdi covid-19; esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente; disciplina dei sistemi informativi funzionali all’implementazione dei piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-cov-2; disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale; proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia; Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-cov-2, in ambito scolastico; potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie; sistema di allerta covid-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria; proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza covid-19; prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali.
(Fonte: Gazzetta Ufficiale)