L’INPS, con il Messaggio n. 4624 del 23.12.2021, ha fornito indicazioni sul conguaglio sulle prestazioni di trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale.
Di seguito il testo del messaggio n. 4624/2021, avente ad oggetto: Articolo 11-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, rubricato “Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale”. Modalità operative per le autorizzazioni a conguaglio.
Con Messaggio n. 4580 del 21.12.2021 sono stati illustrati gli indirizzi e fornite le istruzioni procedurali che attengono alla portata della norma citata in oggetto.
Le presenti indicazioni forniscono le modalità operative inerenti al conguaglio delle prestazioni erogate in merito alle autorizzazioni per le quali risulta spirato il termine decadenziale.
A livello centrale verranno individuate le autorizzazioni scadute tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021 e, contestualmente, verrà differito in procedura al 31/12/2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio.
Tanto premesso, eventuali conguagli riferiti alle predette autorizzazioni esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati nei termini e accettati dalla procedura di gestione contributiva.
In conseguenza del differimento al 31 dicembre 2021 del termine decadenziale, potranno verificarsi le seguenti casistiche:
- Aziende che non hanno ancora effettuato il conguaglio.
Le aziende potranno esporre il conguaglio con le consuete modalità in uso nei flussi di competenza di novembre e dicembre 2021;
- Aziende che hanno già provveduto all’esposizione del conguaglio oltre la data di scadenza originaria.
Se la denuncia del mese di competenza risulta elaborata, la procedura di gestione contributiva ha già addebitato l’importo dei conguagli esposti oltre il termine decadenziale, generando una nota di rettifica.
Nei casi in cui le note di rettifica generate non siano state ancora definite, le stesse saranno sottoposte a ricalcolo per il riconoscimento del conguaglio spettante.
Nei casi in cui le note di rettifica siano state definite e inviate al recupero Crediti, per il riconoscimento dei conguagli spettanti, le aziende interessate potranno procedere entro il 31 marzo 2022 all’invio di flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la chiusura dell’inadempienza.
(Fonte: INPS)