È stato pubblicato sulla G.U. n. 297 del 15 dicembre 2021 il Decreto 30 settembre 2021 del Ministero del Lavoro relativo al finanziamento da parte dell’INAIL dell’assegno di ricollocazione rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione (art. 1, comma 533, L.n. 145/2018).
In base al disposto del Decreto, l’INAIL, concorrerà al finanziamento dell’assegno di ricollocazione erogato a favore delle persone con disabilità da lavoro in misura pari al 60% dei relativi oneri trasferendo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le risorse destinate al predetto concorso.
Il contributo dell’INAIL per il triennio 2021-2023 è determinato nell’importo di euro 324.000,00 per ciascun anno. Il trasferimento avverrà, per l’anno 2021, entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto. Per gli anni successivi, invece, il trasferimento avverrà entro il 30 aprile di ciascun anno.
Qualora al termine di ciascun esercizio finanziario il contributo dell’INAIL risultasse superiore all’importo degli oneri effettivamente sostenuti, nell’anno di riferimento, per l’erogazione dell’assegno di ricollocazione in favore delle persone con disabilità da lavoro, le risorse non utilizzate incrementeranno la dotazione finanziaria dell’anno successivo destinata all’erogazione di detto assegno in favore delle persone con disabilità da lavoro.
Al termine del triennio 2021-2023 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Anpal trasmetteranno all’Inail il rendiconto degli oneri effettivamente sostenuti per l’erogazione dell’assegno di ricollocazione in favore delle persone con disabilità da lavoro.
Nel caso in cui l’importo trasferito dall’Inail a titolo di concorso al finanziamento dell’assegno di ricollocazione erogato a favore dei disabili da lavoro risulti maggiore o inferiore a quello corrispondente al 60% degli oneri, la differenza per difetto del contributo sarà regolata dall’Inail mediante trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di detta differenza entro il 31 dicembre 2024 e l’eventuale eccedenza sarà regolata mediante trasferimento del relativo importo da parte del predetto Ministero all’Inail entro la stessa data.
Di seguito il testo del Decreto 30 settembre 2021.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 settembre 2021
Attuazione dell'articolo 1, comma 533, della legge n. 145/2018. Finanziamento da parte Inail dell'assegno di ricollocazione, rilasciato alle persone con disabilita' da lavoro in cerca di occupazione. (21A07273)
(GU n.297 del 15-12-2021)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 che riconosce l'assegno individuale di ricollocazione ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi; Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26 che riconosce, nella fase di prima applicazione del decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, l'assegno di ricollocazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego; Visto l'art. 9, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26 ai cui sensi l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' sospesa fino alla data del 31 dicembre 2021; Visto l'art. 1, comma 327, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che ha disposto l'abrogazione del comma 7 dell'art. 9 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con legge 28 marzo 2019; Visto l'art. 1, comma 166, sesto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 aggiunto dall'art. 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai cui sensi l'Inail, a decorrere dal 1° gennaio 2019, concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione rilasciato alle persone con disabilita' da lavoro in cerca di occupazione; Visto l'art. 1, comma 166, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 aggiunto dall'art. 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai cui sensi le modalita' del predetto concorso al finanziamento sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Visti i dati relativi alla spesa sostenuta dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 per l'erogazione dell'assegno di ricollocazione comunicati dall'Anpal; Visto l'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che riconosce per l'anno 2021 l'assegno di ricollocazione anche a coloro i quali siano stati collocati in cassa integrazione guadagni ai sensi dell'art. 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 nonche', in caso di sospensione del rapporto di lavoro, in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attivita' ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; Visto l'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e fissa il limite massimo del 60% dei costi ammissibili per la formazione destinata a lavoratori con disabilita'; Tenuto conto degli oneri sostenuti negli anni 2019-2020 nonche' di quelli prevedibili per il triennio 2021-2023 connessi all'erogazione del predetto assegno; Decreta: Art. 1 Modalita' di concorso dell'Inail al finanziamento dell'assegno di ricollocazione erogato a favore delle persone con disabilita' da lavoro. 1. L'Inail concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione erogato a favore delle persone con disabilita' da lavoro in misura pari al 60% dei relativi oneri trasferendo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le risorse destinate al predetto concorso.
Art. 2 Concorso per gli anni 2019 e 2020 1. L'Inail trasferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la somma complessiva di euro 48.494,00 per gli anni 2019 e 2020. 2. Il trasferimento della predetta somma e' effettuato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 3 Concorso per il triennio 2021-2023 1. Il contributo dell'Inail per il triennio 2021-2023 e' determinato, nell'importo di euro 324.000,00 per ciascun anno. 2. Il trasferimento avviene per l'anno 2021 entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Per gli anni successivi il trasferimento avviene entro il 30 aprile di ciascun anno. 3. Qualora al termine di ciascun esercizio finanziario il contributo dell'Inail risultasse superiore all'importo degli oneri effettivamente sostenuti, nell'anno di riferimento, per l'erogazione dell'assegno di ricollocazione in favore delle persone con disabilita' da lavoro, le risorse non utilizzate incrementeranno la dotazione finanziaria dell'anno successivo destinata all'erogazione di detto assegno in favore delle persone con disabilita' da lavoro.
Art. 4 Rendicontazione 1. Al termine del triennio 2021-2023 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Anpal trasmetteranno all'Inail il rendiconto degli oneri effettivamente sostenuti per l'erogazione dell'assegno di ricollocazione in favore delle persone con disabilita' da lavoro. 2. Nel caso in cui l'importo trasferito dall'Inail a titolo di concorso al finanziamento dell'assegno di ricollocazione erogato a favore dei disabili da lavoro risulti maggiore o inferiore a quello corrispondente al 60% degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, la differenza per difetto del contributo sara' regolata dall'Inail mediante trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di detta differenza entro il 31 dicembre 2024 e l'eventuale eccedenza sara' regolata mediante trasferimento del relativo importo da parte del predetto Ministero all'Inail entro la stessa data.
Art. 5 Rideterminazione del concorso a decorrere dal 1° gennaio 2024 1. La misura del concorso dell'Inail al finanziamento dell'assegno di ricollocazione erogato a favore delle persone con disabilita' da lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sara' determinata, tenuto conto dell'andamento della spesa nel triennio precedente, con decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2023. Roma, 30 settembre 2021 Il Ministro: Orlando Registrato alla Corte di conti l'8 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2775