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È stato pubblicato sulla G.U. n. 297 del 15 dicembre 2021 il Decreto 30 settembre 2021 del Ministero del Lavoro relativo al finanziamento da parte dell’INAIL dell’assegno di ricollocazione rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione (art. 1, comma 533, L.n. 145/2018).

In base al disposto del Decreto, l’INAIL, concorrerà al finanziamento dell’assegno di ricollocazione erogato a favore delle persone con disabilità da lavoro in misura pari al 60% dei relativi oneri trasferendo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le risorse destinate al predetto concorso.

Il contributo dell’INAIL per il triennio 2021-2023 è determinato nell’importo di euro 324.000,00 per ciascun anno. Il trasferimento avverrà, per l’anno 2021, entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto. Per gli anni successivi, invece, il trasferimento avverrà entro il 30 aprile di ciascun anno.

Qualora al termine di ciascun esercizio finanziario il contributo dell’INAIL risultasse superiore all’importo degli oneri effettivamente sostenuti, nell’anno di riferimento, per l’erogazione dell’assegno di ricollocazione in favore delle persone con disabilità da lavoro, le risorse non utilizzate incrementeranno la dotazione finanziaria dell’anno successivo destinata all’erogazione di detto assegno in favore delle persone con disabilità da lavoro.

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Al termine del triennio 2021-2023 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Anpal trasmetteranno all’Inail il rendiconto degli oneri effettivamente sostenuti per l’erogazione dell’assegno di ricollocazione in favore delle persone con disabilità da lavoro.

Nel caso in cui l’importo trasferito dall’Inail a titolo di concorso al finanziamento dell’assegno di  ricollocazione erogato a favore dei disabili da lavoro risulti maggiore o inferiore a quello corrispondente al 60% degli oneri, la differenza per difetto  del  contributo  sarà  regolata dall’Inail mediante trasferimento al Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali di detta differenza entro il  31  dicembre  2024  e l’eventuale  eccedenza  sarà regolata  mediante  trasferimento  del relativo importo da parte del predetto Ministero all’Inail  entro  la stessa data.

Di seguito il testo del Decreto 30 settembre 2021.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 settembre 2021 

Attuazione dell'articolo 1,  comma  533,  della  legge  n.  145/2018.
Finanziamento  da  parte  Inail   dell'assegno   di   ricollocazione,
rilasciato alle  persone  con  disabilita'  da  lavoro  in  cerca  di
occupazione. (21A07273) 

(GU n.297 del 15-12-2021)

 

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  150
che riconosce l'assegno individuale di ricollocazione ai  disoccupati
percettori della  Nuova  prestazione  di  assicurazione  sociale  per
l'impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.  22,
la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi; 
  Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4
convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26 che riconosce,  nella  fase
di prima applicazione del  decreto  e,  comunque,  non  oltre  il  31
dicembre 2021, l'assegno di ricollocazione ai beneficiari del reddito
di cittadinanza tenuti a stipulare il Patto  per  il  lavoro  con  il
centro per l'impiego; 
  Visto l'art. 9, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4
convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26 ai cui  sensi  l'erogazione
dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'art. 23,  comma
1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' sospesa fino
alla data del 31 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 327, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che
ha disposto l'abrogazione del comma 7 dell'art. 9  del  decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4 convertito con legge 28 marzo 2019; 
  Visto l'art. 1, comma 166, sesto periodo, della legge  23  dicembre
2014, n. 190 aggiunto dall'art. 1, comma 533, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, ai cui sensi l'Inail, a decorrere dal 1° gennaio  2019,
concorre al finanziamento dell'assegno di  ricollocazione  rilasciato
alle persone con disabilita' da lavoro in cerca di occupazione; 
  Visto l'art. 1, comma 166, settimo periodo, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 aggiunto dall'art. 1, comma 533, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, ai cui sensi le  modalita'  del  predetto  concorso  al
finanziamento sono stabilite con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
  Visti i dati relativi alla spesa sostenuta dal 1° gennaio  2019  al
31 dicembre 2020  per  l'erogazione  dell'assegno  di  ricollocazione
comunicati dall'Anpal; 
  Visto l'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che
riconosce per l'anno 2021 l'assegno di ricollocazione anche a  coloro
i quali siano stati collocati in cassa integrazione guadagni ai sensi
dell'art. 24-bis del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148
nonche', in caso di sospensione del  rapporto  di  lavoro,  in  cassa
integrazione  guadagni  per  cessazione   dell'attivita'   ai   sensi
dell'art. 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; 
  Visto l'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  commissione
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del
trattato e fissa il limite massimo del 60% dei costi ammissibili  per
la formazione destinata a lavoratori con disabilita'; 
  Tenuto conto degli oneri sostenuti negli anni 2019-2020 nonche'  di
quelli prevedibili per il triennio 2021-2023 connessi  all'erogazione
del predetto assegno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita' di concorso dell'Inail  al  finanziamento  dell'assegno  di
  ricollocazione erogato a favore delle persone  con  disabilita'  da
  lavoro. 
 
  1. L'Inail concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione
erogato a favore delle persone con disabilita' da  lavoro  in  misura
pari al 60% dei relativi oneri trasferendo al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali le risorse destinate al predetto concorso. 
                               Art. 2 
 
                  Concorso per gli anni 2019 e 2020 
 
  1. L'Inail trasferisce al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali la somma complessiva di euro 48.494,00 per gli  anni  2019  e
2020. 
  2.  Il   trasferimento   della   predetta   somma   e'   effettuato
entro novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del   presente
decreto. 
                               Art. 3 
 
                 Concorso per il triennio 2021-2023 
 
  1.  Il  contributo  dell'Inail  per  il   triennio   2021-2023   e'
determinato, nell'importo di euro 324.000,00 per ciascun anno. 
  2. Il trasferimento avviene per l'anno 2021  entro  novanta  giorni
dalla pubblicazione del presente decreto. Per gli anni successivi  il
trasferimento avviene entro il 30 aprile di ciascun anno. 
  3.  Qualora  al  termine  di  ciascun  esercizio   finanziario   il
contributo dell'Inail risultasse superiore  all'importo  degli  oneri
effettivamente sostenuti, nell'anno di riferimento, per  l'erogazione
dell'assegno  di  ricollocazione  in   favore   delle   persone   con
disabilita' da lavoro, le risorse non utilizzate  incrementeranno  la
dotazione finanziaria dell'anno successivo  destinata  all'erogazione
di detto assegno in favore delle persone con disabilita' da lavoro. 
                               Art. 4 
 
                           Rendicontazione 
 
  1. Al termine del triennio 2021-2023  il  Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  Anpal   trasmetteranno   all'Inail   il
rendiconto degli  oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'erogazione
dell'assegno  di  ricollocazione  in   favore   delle   persone   con
disabilita' da lavoro. 
  2. Nel caso in cui l'importo  trasferito  dall'Inail  a  titolo  di
concorso al finanziamento dell'assegno di  ricollocazione  erogato  a
favore dei disabili da lavoro risulti maggiore o inferiore  a  quello
corrispondente al 60% degli oneri di cui  al  comma  1  del  presente
articolo, la differenza per difetto  del  contributo  sara'  regolata
dall'Inail mediante trasferimento al Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di detta differenza entro il  31  dicembre  2024  e
l'eventuale  eccedenza  sara'  regolata  mediante  trasferimento  del
relativo importo da parte del predetto Ministero all'Inail  entro  la
stessa data. 
                               Art. 5 
 
              Rideterminazione del concorso a decorrere 
                         dal 1° gennaio 2024 
 
  1. La misura del concorso dell'Inail al finanziamento  dell'assegno
di ricollocazione erogato a favore delle persone con  disabilita'  da
lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2024,  sara'  determinata,  tenuto
conto dell'andamento della spesa nel triennio precedente, con decreto
da emanarsi entro il 31 dicembre 2023. 
    Roma, 30 settembre 2021 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 

Registrato alla Corte di conti l'8 novembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2775

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