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Il Ministero del Lavoro, con D.M. 193 del 30 settembre 2021, ha reso noto l’adeguamento dell’importo del contributo esonerativo disabili di cui all’art. 5, commi 3 e 3-bis, della L.n. 68/1999 e ai sensi dell’art. 5, comma 6 della medesima legge.

L’importo del contributo esonerativo disabili è pari ad euro 39,21 per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore con disabilità non occupato e avrà decorrenza dal 1° gennaio 2022.

La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, prevede in  particolare all’articolo 5, comma 3, che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività, possono essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta versando al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di cui all’articolo 14 delle legge medesima, un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

Inoltre il comma 3-bis dell’articolo 5 della legge n. 68 del 1999, inserito dall’articolo 4, comma l, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, alla luce del quale i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999 per quanto concerne i medesimi addetti, e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’articolo 13 della legge medesima, un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilita non occupato.

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In caso di omissione totale o parziale del versamento del contributo esonerativo, l’art. 5, comma 5, della L.n. 68/99 cit., prevede il pagamento di una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro maggiorata dal 5% al 24% su base annua calcolata sulla somma dovuta.

Come nel caso del prospetto informativo disabili, anche per il contributo esonerativo è previsto l’adeguamento dell’importo ogni 5 anni da parte del Ministero del Lavoro.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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