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Reddito di Libertà per donne vittime di violenza, istruzioni INPS

Reddito di Libertà per donne vittime di violenza, istruzioni INPS

L’INPS, con la Circolare n. 166 del 08.11.2021, ha fornito istruzioni circa il reddito di libertà per donne vittime di violenza  in condizione di povertà al fine di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione.

Di seguito il testo della circolare n. 166/2021.

INDICE
  1. Premessa
  2. Requisiti di accesso al Reddito di Libertà
  3. Modalità di compilazione e presentazione della domanda
  4. Funzionalità della procedura Reddito di libertà
  5. Regime fiscale e compatibilità del Reddito di Libertà con le altre misure di sostegno
  6. Istruzioni operative
  7. Istruzioni contabili
  1. Premessa

Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, l’articolo 105-bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 rubricato “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, ha previsto, per l’anno 2020, l’incremento di 3 milioni di euro del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito dal comma 1, secondo periodo, del citato articolo 105-bis, con il DPCM 17 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 172 del 20 luglio 2021, si è provveduto alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse stanziate, come anticipato, pari a 3 milioni di euro.

In particolare, al comma 1 dell’articolo 3 del D.P.C.M. in parola è previsto un contributo, denominato “Reddito di Libertà”, per le donne vittime di violenza seguite dai centri antiviolenza, riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali.

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine a tale misura, erogata dall’INPS, previa richiesta tramite il modello di domanda predisposto dall’Istituto (Allegato 1) da presentare secondo le modalità di seguito illustrate, entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna Regione/Provincia autonoma dal citato D.P.C.M. del 17 dicembre 2020.

  1. Requisiti di accesso al Reddito di Libertà

Il D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, come anticipato in premessa, definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” istituito dall’articolo 105-bis del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, mediante l’incremento, per un importo pari a 3 milioni di euro, per l’anno 2020, del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.

La misura denominata Reddito di Libertà, volta a contenere i gravi effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché con l’obiettivo di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, istituita dall’articolo 3 del citato D.P.C.M., consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo dodici mesi.

Il contributo in riferimento è destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.

A tale riguardo, l’articolo 3, comma 5, del citato D.P.C.M. prevede che il Reddito di Libertà sia finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori; inoltre non è incompatibile con altri strumenti di sostegno al reddito come il Reddito di cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura (ad esempio, Rem, NASpI, Cassa integrazione guadagni, ANF, ecc.).

Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Ai fini del presente beneficio, alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria (cfr. l’art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251).

Al fine di facilitare la presentazione in via telematica delle istanze all’INPS, è stata predisposta una specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani che permetterà di inoltrare l’istanza redatta dalla cittadina interessata.

Saranno inoltrate dagli sportelli comunali solo ed esclusivamente le istanze debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte dalle interessate. Non sarà presa in considerazione, ai fini dell’inoltro, l’istanza non conforme allo schema di modello allegato alla presente circolare ovvero incompleta. Gli operatori comunali referenti per l’inoltro della istanza potranno richiedere l’esibizione del documento di identità ovvero del titolo di soggiorno, qualora ciò si renda necessario.

Le istanze di richiesta del Reddito di Libertà non conformi ai criteri indicati nel D.P.C.M. non saranno prese in carico dall’INPS, che in ogni caso può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento dello stesso (cfr. l’art. 3, comma 8, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020).

  1. Modalità di compilazione e presentazione della domanda

La domanda per il Reddito di Libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per residenza, utilizzando il modello allegato alla presente circolare. L’operatore comunale è tenuto a provvedere al contestuale inserimento della domanda, accedendo al servizio online di presentazione della domanda stessa, raggiungibile sul portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”.

Nel servizio “Prestazioni Sociali”, già utilizzato dai Comuni per la trasmissione delle domande di Assegno al nucleo Familiare e Maternità, sarà infatti presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà. Il rilascio del servizio, accessibile se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), sarà comunicato con apposito messaggio dell’Istituto.

Ai fini della regolare trasmissione della domanda, si precisa che dovranno essere compilati tutti i campi esposti in procedura, compresi i riferimenti relativi alle dichiarazioni necessarie per l’ammissione al beneficio, ossia l’attestazione della condizione di bisogno ordinario o la condizione di bisogno straordinaria e urgente, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale, e la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza.

Ai fini dell’erogazione della prestazione dovranno essere inserite, inoltre, le modalità di pagamento prescelte, selezionandole dall’apposito menu a tendina in cui è possibile scegliere il pagamento mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati alla richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata). In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario e il modulo “Identificazione finanziaria Area SEPA”, reperibile sul sito istituzionale dell’INPS, timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

In sede di acquisizione della domanda, il servizio svolgerà dei controlli sulla correttezza formale dei dati inseriti (ad esempio, sulla congruità del codice fiscale), consentendo, al termine, l’invio e la registrazione sul sistema informativo dell’Istituto, nonché la stampa di una ricevuta di presentazione da consegnare all’interessata.

Ai fini della prenotazione degli importi della prestazione, si terrà conto della data di acquisizione dei dati da parte dell’INPS mediante il servizio online, a nulla rilevando, per l’eventuale priorità della domanda, la data di sottoscrizione del modulo cartaceo.

Successivamente alla trasmissione della domanda, il sistema effettuerà una breve istruttoria automatizzata, al fine di verificare la capienza del budget e la titolarità dello strumento di pagamento (codice IBAN) indicato in domanda, restituendo uno dei seguenti esiti:

L’esito dell’istruttoria sarà reso disponibile nella procedura a disposizione dei Comuni, che, all’occorrenza, potranno procedere alla stampa della domanda recante l’esito dell’istruttoria; l’esito verrà altresì comunicato all’interessata utilizzando i dati di contatto indicati in domanda (il numero di cellulare ovvero l’indirizzo e-mail), ai quali, pertanto, occorre prestare particolare attenzione in fase di compilazione della domanda cartacea, nonché al momento dell’inserimento in procedura.

Si rappresenta, infine, che le domande non ammesse per insufficienza di budget potranno essere oggetto di accoglimento in un momento successivo, in caso di respingimento di domande già presentate.

Al 31 dicembre 2021, tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza di budget saranno definitivamente scartate.

  1. Funzionalità della procedura Reddito di Libertà

Nella sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà, all’interno del servizio “Prestazioni Sociali”, sarà reso disponibile il manuale della procedura, in cui saranno illustrate le diverse funzionalità utilizzabili dagli operatori e gli stati possibili della domanda stessa.

In particolare, oltre all’acquisizione, sono presenti le funzioni di:

– consultazione delle domande inserite (in cui la ricerca può avvenire per codice fiscale o per nominativo);

– annullamento delle domande presentate;

– rettifica dell’IBAN.

In particolare, la funzione di annullamento delle domande andrà utilizzata nell’ipotesi di errori di compilazione e sarà disponibile dopo breve tempo dall’inserimento delle domande in procedura e, comunque, non oltre il termine in cui le stesse domande sono state inviate al sistema di pagamento. Decorso tale termine, infatti, la situazione delle domande verrà consolidata e non sarà più possibile annullarle.

Per quanto riguarda la funzione di rettifica dell’IBAN, si evidenzia che l’Istituto, oltre a effettuare dei controlli formali sul medesimo, procede a un controllo di natura sostanziale volto a verificare che lo stesso IBAN sia intestato alla richiedente. Qualora i controlli automatizzati restituiscano un esito negativo sulla coincidenza fra i dati della richiedente la prestazione e quelli dell’intestataria/cointestataria dello strumento di riscossione, dichiarati all’atto della domanda, la prestazione non verrà posta in pagamento.

In quest’ultimo caso, la richiedente la prestazione riceverà una notifica sui contatti forniti al momento della domanda e potrà chiedere al Comune di riferimento di procedere alla rettifica dell’IBAN, che dovrà avvenire tempestivamente, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’Istituto. Nell’eventualità in cui il Comune non effettui la rettifica, i fondi non utilizzati torneranno a essere disponibili.

  1. Regime fiscale e compatibilità del Reddito di Libertà con le altre misure di sostegno

Il contributo in questione è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in quanto erogato da un Ente pubblico a titolo assistenziale.

Sulla base di quanto previsto all’articolo 3, comma 5, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, il Reddito di Libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori. Inoltre, non è incompatibile con altri strumenti di sostegno al reddito, come il Reddito di cittadinanza, di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico, erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali, o di altri sussidi economici a sostegno del reddito (Rem, NASpI, ecc.).

  1. Istruzioni operative

La ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, per un importo pari a 3 milioni di euro tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2020, riferiti alla popolazione femminile residente nei Comuni di ciascuna Regione/Provincia autonoma, appartenente alla fascia di età 18-67 anni, secondo la Tabella 1 allegata al D.P.C.M. del 17 dicembre 2020 (Allegato 2).

Il pagamento dei contributi avviene sulla base delle domande pervenute all’INPS, inoltrate attraverso la piattaforma dedicata all’acquisizione delle domande di Reddito di Libertà, alla quale possono accedere gli operatori degli sportelli comunali. Il pagamento verrà effettuato centralmente, a cura della Direzione generale dell’Istituto; a tal fine, i limiti di budget che sono attribuiti alle singole Regioni/Province autonome vengono verificati dalla procedura mediante apposito monitoraggio. Al raggiungimento del limite regionale/provinciale non sarà consentito l’accoglimento di nuove domande, fatto salvo l’eventuale incremento del budget con risorse aggiuntive statali o regionali.

Del raggiungimento dei limiti di budget regionali/provinciali sarà data tempestiva comunicazione da parte dell’INPS ai referenti individuati dalle Regioni/Province autonome. Periodicamente potranno, inoltre, essere trasmesse informazioni di tipo statistico sui soggetti interessati dalla misura e sui fondi utilizzati (cfr. l’art. 4 del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020).

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, le risorse attribuite a ciascuna Regione/Provincia autonoma potranno essere incrementate dalle medesime Regioni con ulteriori risorse proprie, trasferite direttamente all’INPS.

Al fine di consentire l’applicazione del meccanismo di cui all’articolo 2, comma 2, del citato D.P.C.M., le istanze di incremento del budget dovranno essere trasmesse dai competenti Uffici regionali/provinciali al seguente indirizzo PEC della Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile: dc.inclusionesocialeeinvaliditacivile@postacert.inps.gov.it.

Il budget aggiuntivo potrà essere assegnato alla Regione/Provincia autonoma di riferimento mediante l’apposita funzionalità procedurale, previo trasferimento al conto corrente di tesoreria centrale n. 20350, IBAN IT70L0100003245350200020350, con la seguente causale “Reddito di Libertà Dpcm 17 dicembre 2020”.

  1. Istruzioni contabili

La rilevazione contabile degli oneri per il Reddito di Libertà avverrà in maniera automatizzata attraverso la procedura in uso per i pagamenti accentrati, nei limiti delle disponibilità attribuite a ciascun Ente territoriale, nell’ambito della contabilità GAT – Gestione degli oneri per trattamento di famiglia, con imputazione ai conti di nuova istituzione di seguito elencati:

Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate nell’ambito del partitario contabile GPA 10031 con il nuovo codice “3263” – “Somme non riscosse dai beneficiari – Reddito di Libertà art.105-bis D.L. n.34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77- Dpcm 17/12/2020 – GAT”.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituisce il conto:

GAT24208 – per il recupero e reintroito del “Reddito di Libertà” erogato ai sensi dell’art.105-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77- Dpcm 17/12/2020.

Ai citati conti viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti”, il codice bilancio di nuova istituzione:

“1204– “Recupero del Reddito di Libertà art.105-bis D.L. n.34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77- Dpcm 17/12/2020 – GAT”.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAT00030 mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.

Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

I rapporti finanziari con lo Stato verranno curati direttamente dalla Direzione generale dell’Istituto.

Per il pagamento del Reddito di Libertà da parte dell’Istituto con le risorse proprie delle Regioni e delle Province autonome, saranno fornite successive istruzioni contabili.

Si riportano nell’Allegato 3 le variazioni al piano dei conti.

(Fonte: INPS)

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