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Donne lavoratrici, chiarimenti su esonero contributivo assunzioni

Comunicazione obbligatoria lavoratori occasionali, fine periodo transitorio

L’INPS, con il Messaggio n. 3809 del 05.11.2021, ha reso note le modalità operative dell’esonero contributivo in favore delle aziende che assumono donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, come previsto dalla Legge di Bilancio del 2021.

Di seguito il testo integrale del messaggio n. 3809/2021.

  1. Premessa

L’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022l’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Con la Circolare n. 32 del 22.02.2021, l’Istituto ha fornito le prime indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Con il Messaggio n. 1421 del 06.04.2021, l’Istituto ha chiarito che il suddetto esonero può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di Bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione. L’incentivo spetta, peraltro, anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Si ricorda che l’esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, e che la misura in trattazione non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Inoltre, l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).

Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario escluse dall’esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities. Si evidenzia che la sezione K della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione K della classificazione Ateco2007.

Si ribadisce, inoltre, che l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di Bilancio 2021, pur nelle sue specificità, trae la sua disciplina dall’esonero strutturale di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012.

L’esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che, per gli altri esoneri di cui si intenda fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Ad esempio, l’esonero in trattazione non risulta cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1, comma 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in virtù dell’espressa previsione di cui al comma 114 dell’articolo 1 della medesima legge, secondo la quale: “L’esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.

Analogamente, per le ragioni già indicate nella Circolare n. 56 del 12.04.2021, l’esonero in oggetto non è compatibile con l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge Bilancio 2021.

Viceversa, la suddetta cumulabilità, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende con meno di venti dipendenti, dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, pari al 50 per cento dei contributi datoriali dovuti) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012).

Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, così come già precisato nella circolare n. 32/2021, si ricorda che la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”, e cioè, più specificamente, sulla contribuzione residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato.

Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti le medesime lavoratrici, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo. Ad esempio, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell’agevolazione per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende con meno di venti dipendenti, dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 151/2001, pari al 50 per cento dei contributi datoriali dovuti, l’esonero troverà applicazione per le medesime lavoratrici a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa.

Come specificato dal comma 18 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020, il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Al riguardo, si rappresenta che in data 16 settembre 2021 le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura in trattazione e che la medesima Commissione, con la decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del c.d. Temporary Framework.

Per quanto attiene all’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Premesso quanto sopra, con il presente messaggio si forniscono le istruzioni operative, relative alla fruizione dell’esonero in oggetto, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Ai fini della preventiva comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro interessati potranno utilizzare il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito www.inps.it, a partire dall’11 novembre 2021.

Tale modulo è stato appositamente rivisitato al fine di prendere atto della diversa disciplina dettata dalla legge n. 178/2020 con riferimento all’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate in trattazione.

Si ricorda, al riguardo, che per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line.

Inoltre, si evidenzia che, qualora tale modulistica on-line fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50 per cento dei contributi datoriali previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, i datori di lavoro interessati non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100 per cento.

  1. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021,potranno esporre, a partire dal flusso Uniemens del mese di competenza novembre 2021, le lavoratriciper le quali spetta l’esonero valorizzando secondo le consuete modalità l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale>: dovrà essere inserito il valore “INDO” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore “data di assunzione a tempo indeterminato o data trasformazione” nel formato AAAAMMGG (8 caratteri, ad esempio: 20210609).

Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.08.08 e dal CA 9A) dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 202106091234567890);

– nell’ elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

– con il codice “L541”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020”;

– con il codice “L542”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020”.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022.

Si rammenta che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Ai fini della restituzione delle quote di esonero per le assunzioni di giovani di cui all’articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017 (c.d. incentivo GECO), i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso “M472”, avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO”, e nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

Per la restituzione delle quote di esonero di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, alla legge n. 92/2012 i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso “M431”, avente il significato di “Restituzione contr. della legge n. 92/2012”, e nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig). Di analoga procedura dovranno avvalersi i datori di lavoro che abbiano già fruito di altre agevolazioni, diverse da quelle sopra elencate, e che intendano restituire gli importi fruiti.

  1. Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni per la compilazione della sezione ListaPosPa del flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati, con lavoratrici iscritte alla Gestione pubblica, che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020, per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, avranno cura di compilare la sezione ListaPosPA valorizzando secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato per ciascun mese oggetto dell’esonero, l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

La possibilità di esporre il beneficio come sopra descritto decorrerà a partire dalla ListaPosPA del mese di novembre 2021, mentre quello relativo ai mesi pregressi da gennaio 2021 a ottobre 2021 potrà essere dichiarato, anche in quelle relative ai mesi di novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022, potendo esporre nell’elemento “E0” più occorrenze relativamente ai mesi suddetti.

Nei casi di cessazione/sospensione dell’attività nei mesi in cui è possibile esporre il beneficio per periodi pregressi, in assenza del quadro <E0_PeriodoNelMese>, gli elementi di cui sopra dovranno essere compilati all’interno dell’elemento “V1 Causale 5” riferito a ciascuno dei mesi per il quale si ha diritto all’esonero.

  1. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

Per le assunzioni o trasformazioni dei rapporti di lavoro effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, i datori di lavoro agricoli che hanno effettuato la comunicazione preventiva utilizzando il modulo “92-2012” per la fruizione dell’esonero di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020, valorizzeranno nel flusso Uniemens, sezione Posagri, a decorrere dal mese retributivo di competenza novembre 2021, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

Si evidenzia che, tenuto conto delle indicazioni della circolare n. 65 del 10 maggio 2019, per il recupero dell’incentivo relativo al mese di ottobre 2021, i datori di lavoro dovranno ritrasmettere a decorrere dal 1° dicembre 2021, l’intero flusso di ottobre 2021 valorizzando per le lavoratrici interessate gli elementi sopraindicati.

Mentre, per il recupero dell’incentivo dal mese di gennaio 2021 fino al mese di settembre 2021, i datori di lavoro dovranno trasmettere per le lavoratrici interessate, un flusso di variazione che, omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzi i sottoindicati elementi come di seguito indicato:

La valorizzazione dei periodi pregressi deve essere effettuata esclusivamente nei flussi trasmessi entro il periodo di trasmissione dei flussi relativi al IV trimestre 2021.

  1. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dell’esonero contributivo di cui articolo 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012 riconosciuto, in via sperimentale, dall’articolo 1, comma 16, della legge n. 178/2020, ai datori di lavoro privati per le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, il cui onere è posto a carico dello Stato, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) si istituisce il seguente conto:

– GAW37246 Sgravi di oneri contributivi nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali, a favore dei datori di lavoro per le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Al conto GAW37246, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM, andranno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel paragrafo 2, esposte nel flusso UniEmens con i codici “L541” e “L542”.

Per l’imputazione contabile del recupero di somme, a seguito di conguagli già effettuati e risultati non cumulabili, valorizzate nel flusso Uniemens e riportate nel DM2013 “VIRTUALE” con il codice “M472” avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017, si utilizzerà il conto già istituito GAW24341.

Per la restituzione delle quote di esonero di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, legge n. 92/2012, si farà riferimento al conto in uso GAW24134, al quale andrà associato il codice causale “M431”, sopra evidenziato, avente il significato di “Restituzione contr. della legge n. 92/2012”.

Agli stessi conti sopra citati andranno rilevati rispettivamente gli sgravi a favore dei datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica e quelli a favore dei datori di lavoro dell’agricoltura, nonché i recuperi di esoneri risultati non cumulabili.

La Direzione generale, come di consueto, curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri connessi con gli sgravi contributivi in esame.

In allegato si riporta la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

(Fonte: INPS)

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