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Nuove disposizioni per le pensioni dei lavoratori dello spettacolo

L’INPS, con la Circolare n. 163 del 29.10.2021, ha reso note le nuove disposizioni per i lavoratori dello spettacolo iscritti al relativo Fondo Pensioni (FLPS) introdotte dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza Covid, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito dalla L.n. 106/2021.

Ecco una sintesi delle nuove disposizioni sul regime pensionistico dello spettacolo

LAVORATORI APPARTENTI AL GRUPPO A

Il requisito dell’annualità di contribuzione per questa categoria di lavoratori si considera soddisfatto con 90 contributi giornalieri a partire dal 1° luglio 2021, per le prestazioni aventi decorrenza dal 1° agosto 2021 (la precedente normativa prevedeva 120 contributi).

Concorre, a tal fine, anche la eventuale contribuzione relativa alle attività di insegnamento o di formazione o di carattere promozionale.

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Le nuove disposizioni stabiliscono che: Ai fini dell’accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, devono riferirsi per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo”. (comma 17, articolo 66, lettera c) del D.L. n. 73/2021).

Restano esclusi da tale disposizione gli iscritti al FPLS appartenenti al Gruppo Ballo – ballerini e tersicorei (cod. qualifica 092) – per i quali l’articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 182/1997 ha stabilito che la contribuzione utile ai fini della maturazione dei requisiti richiesti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in qualità di ballerino/tersicoreo (20 anni di assicurazione e di contribuzione nel Fondo) deve essere complessivamente riferita ad esclusiva attività lavorativa svolta nella specifica qualifica.

CONTRIBUZIONE D’UFFICIO UTILE AI FINI DELLE PRESTAZIONI PER I LAVORATORI ISCRITI AL FLPS

Le nuove disposizioni di cui al comma 17, lettera a), n. 1), dell’articolo 66 del decreto-legge n. 73/2021 in esame, hanno modificato le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 15 del D.Lgs. n. 182/1997, sostituendo le parole “60 contributi” ovunque ricorrano con le parole “45 contributi” e le parole “120 contributi” con le parole “90 contributi”.

NUOVE DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI APPARTENENTI AL GRUPPO ATTORI

Il comma 15-quater del novellato articolo 1 del decreto legislativo n. 182/1997 stabilisce: “Ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per attività dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a concorrenza del requisito dell’annualità di contribuzione richiesto dall’articolo 2, comma 2, lettera a)”.

In tal caso, la giornata contributiva sarà riferita al Gruppo Attori esclusivamente per la categoria individuata con il codice “022” (attori cinematografici e audiovisivi) per la quale dovrà essere accreditata, al momento della liquidazione della prestazione, una giornata aggiuntiva, fino a concorrenza dei 90 contributi giornalieri annui di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), sopra citato, utile ai soli fini del diritto.

Si rinvia per il resto delle disposizioni al testo integrale della Circolare n. 163 del 29.10.2021 (con Allegato n. 1, Allegato n. 2), disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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