L’INAIL, con circolare n. 29 del 28 ottobre 2021, ha reso nota la rivalutazione dell’assegno di incollocabilità a decorrere dallo scorso 1° luglio 2021.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° settembre 2021, n. 173 ha fissato, con decorrenza 1° luglio 2021, in euro 263,37, l’importo dell’assegno mensile di incollocabilità. L’importo è uguale a quello in vigore dal 1° luglio del 2020 in quanto la variazione dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta nel 2020, rispetto al 2019, è stata di segno negativo (-0,3%).
In tali casi opera, infatti, la salvaguardia prevista dall’articolo 1, comma 287, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali stabilisce che la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.
Come è noto, l’art. 180 del DPR n. 1124/1965 (Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, prevede un assegno mensile di incollocabilità in favore degli invalidi per infortunio sul lavoro, di età non superiore ai 65 anni impossibilitati a fruire del beneficio dell’assunzione obbligatoria e con i seguenti requisiti:
- grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006
- grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Con cadenza annuale l’assegno di incollocabilità (che viene erogato mensilmente agli aventi diritto) deve essere rivalutato come stabilito dall’art. 20, comma 6 della L.n. 41/1985 (Legge Finanziaria 1986) secondo cui: la riliquidazione delle singole rendite, nonché delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall’INAIL, avverrà a decorrere dal 1° luglio 1985, con cadenza annuale
Il Ministero quindi, con D.M. n. 173/2021 (allegato 1), ha decretato che “l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è confermato, con decorrenza 1° luglio 2021, nella misura già vigente al 1° luglio 2020, pari a euro 263,37”.
(Fonte: INAIL)