L’INPS, con la Circolare n. 156 del 21.10.2021, ha fornito indicazioni sulle agevolazioni in favore delle imprese delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, comprese anche le aziende produttrici di vino e birra e in favore dei lavoratori autonomi agricoli, previsti dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106. Tale esonero, ha precisato l’INPS, è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
Di seguito il testo integrale della circolare n. 156 del 2021.
INDICE
- Premessa
- Soggetti beneficiari dell’esonero
- Misura dell’esonero e risorse stanziate
- Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
- Modalità di accesso all’esonero, disposizione transitorie e controlli
1.PREMESSA
L’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto, ai commi 1 e 2, che: “1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia di COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al presente decreto-legge, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero. 2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021”.
Per espressa previsione normativa, sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’Istituto, tenuto conto della situazione emergenziale relativa all’epidemia di COVID-19, acquisito il nullaosta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il Messaggio n. 2418 del 25.06.2021 ha comunicato ai contribuenti destinatari dell’esonero in esame il differimento delle scadenze dei versamenti alla definizione della relativa procedura, per il quale si rinvia alle indicazioni fornite al paragrafo 5 della presente circolare.
2.SOGGETTI BENEFICIARI DELL’ESONERO
L’esonero dal versamento della contribuzione è destinato alle imprese appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, comprese le aziende produttrici di vino e birra, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia di COVID-19. L’esonero è riconosciuto con riferimento, sia alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro sia alla contribuzione relativa ai lavoratori autonomi in agricoltura, segnatamente, agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.
L’esonero non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[1].
Al riguardo si rappresenta che le aziende interessate dall’esonero di cui all’articolo 70 del decreto-legge n. 73/2021 sono quelle la cui attività è identificata dai codici Ateco dell’allegato E del medesimo decreto-legge, indicati nell’Allegato 1 alla presente circolare.
Si evidenzia che alle imprese agricole che esercitano più attività agricole identificate da diversi codici Ateco e che svolgono l’attività agricola identificata dal codice Ateco 01.21.00 “Coltivazione di uva”, ovvero l’attività di agriturismo identificata dai codici Ateco 55.20.52 e/o 56.10.12, l’esonero è riconosciuto per la contribuzione afferente alla posizione contributiva complessiva dell’azienda, considerato il particolare rapporto di interazione che sussiste nello svolgimento delle attività agricole esercitate complessivamente dall’impresa e delle attività di agriturismo connesse.
3.MISURA DELL’ESONERO E RISORSE STANZIATE
Per espressa previsione del comma 1 dell’articolo 70 del decreto-legge n. 73/2021, l’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.
Per i datori di lavoro l’esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza di febbraio 2021 al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote.
Non sono oggetto di esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL, ai sensi del citato comma 1 dell’articolo 70 e in forza del richiamo alla definizione di “medesimo esonero” di cui al comma 2 dello stesso articolo 70.
Inoltre, con riferimento alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro, sono escluse le seguenti contribuzioni:
– ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore; – il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015 e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; – il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018.
L’esonero in esame è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, alle seguenti condizioni:
regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri) l’esonero è riconosciuto per il mese di febbraio 2021, nella misura corrispondente a un dodicesimo della contribuzione dovuta nell’anno 2021, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL in relazione alle sole unità attive nel medesimo mese di riferimento dell’esonero. Nei casi in cui la contribuzione previdenziale e assistenziale sia dovuta in misura ridotta, l’importo è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta. L’esonero spetta al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote, è compatibile con altri esoneri nei limiti della contribuzione residua ed è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
I benefici di cui all’articolo 70 del decreto-legge n. 73/2021 sono riconosciuti nei limiti di 72,5 milioni di euro per l’anno 2021. L’Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
4.COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO
L’esonero in esame è applicabile nei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato. Ai sensi del comma 4, primo periodo, dell’articolo 70 del decreto-legge n. 73/2020: “L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione”.
I benefici di cui all’articolo 70 del decreto-legge n. 73/2021 sono autorizzati nell’ambito del regime di aiuti di Stato, notificato alla Commissione europea in data 6 luglio 2020, recante “Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, approvato con Decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020[2].
In base alla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (di seguito, Quadro Temporaneo), la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
– l’importo complessivo dell’aiuto non sia superiore a 1.800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
– gli aiuti siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;
– in deroga al punto precedente, gli aiuti siano concessi a microimprese o piccole imprese (ai sensi dell’Allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
– gli aiuti siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
I contribuenti possono accedere all’esonero anche ai sensi della sezione 3.12 del Quadro Temporaneo, relativa agli aiuti concessi alle imprese sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti.
L’esonero riconosciuto ai sensi della sezione 3.12 è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:
a) l’aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (periodo ammissibile);
b) l’aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019;
c) per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dal Quadro Temporaneo o sostegno da altre fonti. L’intensità di aiuto non supera il 70 per cento dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese (ai sensi dell’Allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria), per le quali l’intensità di aiuto non supera il 90 per cento dei costi fissi non coperti. A tal fine, le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite, durante il periodo ammissibile, sono considerate costi fissi non coperti. Gli aiuti nell’ambito della misura in esame possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l’importo definitivo dell’aiuto è determinato dopo la quantificazione delle perdite sulla base di conti certificati o, con un’adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio, in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese), sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l’importo finale dell’aiuto sono recuperati;
d) l’importo complessivo dell’aiuto non deve superare i 10 milioni di euro per impresa. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale dei 10 milioni di euro per impresa. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
e) gli aiuti nell’ambito della misura in esame non sono cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;
f) l’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019. In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’Allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Inoltre, rilevato che l’esonero contributivo in esame è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal citato Quadro Temporaneo, trova applicazione la previsione normativa di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), “accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione”.
In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ovvero nel registro Sian per gli aiuti del settore agricolo.
Nello specifico, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli [3] (massimale aiuto concedibile 225.000 euro) la registrazione della misura verrà effettuata nel registro Sian, mentre per le attività concernenti i restanti settori produttivi [4] (massimale aiuto concedibile 1.800.000 euro) la registrazione della misura sarà effettuata sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
Per le aziende che accedono all’esonero ai sensi della sezione 3.12 del Quadro Temporaneo, i controlli della sussistenza delle condizioni che legittimano l’accesso alla predetta sezione saranno effettuati dalle Istituzioni competenti in materia, individuate d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Al riguardo, si evidenzia che il punto 87, lettera b, del predetto Quadro Temporaneo individua tra le condizioni di ammissibilità degli aiuti sotto forma di costi fissi non coperti (sezione 3.12) la circostanza che l’aiuto sia concesso a imprese che abbiano subito nel periodo ammissibile (1° marzo 2020 – 31 dicembre 2021) un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019; la nota n. 75 chiarisce altresì che il periodo di riferimento è “un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile sia nel 2020 o nel 2021”. Pertanto, dal combinato disposto del punto 87, lettera b), del Quadro Temporaneo e della correlata nota esplicativa n. 75, si evince che per l’esonero contributivo riconosciuto ai sensi dell’articolo 70 del decreto-legge n. 73/2021 relativo alla mensilità di febbraio 2021, il periodo di raffronto del calo del fatturato debba essere sempre riferito alla corrispondente mensilità di febbraio 2019.
In caso non si riscontrino i requisiti per accedere all’esonero ai sensi della sezione 3.12, l’Istituto provvederà a recuperare l’importo dell’esonero fruito al ricevimento della comunicazione da parte delle Istituzioni competenti relativa all’esito negativo dei controlli.
5.MODALITÀ DI ACCESSO ALL’ESONERO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONTROLLI
Per accedere al beneficio in trattazione i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021”, che sarà reso disponibile dall’Istituto nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
Per i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”, il modulo “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021” sarà reso disponibile nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.
Nella domanda il contribuente dovrà specificare se richiede l’esonero ai sensi della sezione 3.1 e/o 3.12 del Quadro Temporaneo e l’importo richiesto con riferimento a ciascuna sezione.
La disponibilità del modulo per la presentazione delle istanze sarà resa nota con apposito messaggio, nel quale saranno fornite anche che le indicazioni operative, le istruzioni contabili e le indicazioni relative alla variazione al piano dei conti.
L’istanza dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di tale messaggio.
Facendo seguito a quanto anticipato nei precedenti paragrafi si evidenzia, inoltre, che con il messaggio n. 2418/2021 sono stati differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza in attesa della definizione degli esiti della domanda di esonero dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 70 del decreto-legge n. 73/2021.
Per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata risultano differiti, nelle more della definizione delle istanze, anche le somme richieste con l’emissione relativa al primo trimestre 2021, con scadenza 16 settembre 2021; per i datori di lavoro che versano la contribuzione mensilmente risultano differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021.
Per i lavoratori autonomi in agricoltura di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, risultano differiti i termini di versamento delle somme richieste per l’anno 2021 con la prima rata dell’emissione 2021 con scadenza 16 luglio 2021.
In attesa della definizione degli esiti della domanda di esonero, ai fini della verifica della regolarità contributiva non rileva il mancato versamento dei predetti importi.
Si evidenzia, inoltre, che in attesa della definizione dell’istanza di esonero, il differimento dei versamenti comporta l’esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa per le medesime aziende. Una volta definita l’istanza di esonero con esito positivo, il contribuente potrà indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzione omessa per la regolarizzazione con modalità rateale ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla circolare n. 108 del 12 luglio 2013.
Anche dopo l’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto è legittimato ad effettuare i controlli di propria pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione dell’esonero, segnatamente, la verifica della regolarità contributiva e la verifica del codice Ateco che legittima l’accesso all’esonero dichiarato nell’istanza. La mancanza della conformità del codice Ateco dichiarato nell’istanza con i codici Ateco 2007 rilevabili in Camera di Commercio ovvero denunciati all’Agenzia delle Entrate comporta la reiezione dell’istanza e, se rilevata a seguito di ulteriori controlli, comporterà l’annullamento del provvedimento di esonero già adottato con il recupero della contribuzione dovuta e aggravio delle sanzioni civili.
Si evidenzia che per le aziende e i lavoratori autonomi in agricoltura che versano la contribuzione agricola unificata l’importo autorizzato sarà ulteriormente ridotto in presenza di situazioni che riducono l’importo tariffato.
In caso di esito negativo dei controlli suindicati, nonché di carenza dei requisiti per accedere all’esonero ai sensi della sezione 3.12 del Quadro Temporaneo ovvero di fruizione dell’esonero in misura eccedente a quella spettante (cfr. il paragrafo 4 della presente circolare), l’Istituto provvederà a richiedere il versamento della contribuzione omessa maggiorata delle sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000 dalle rispettive date di scadenza originaria di versamento.
Si precisa che, in carenza dei requisiti per l’accesso all’esonero ai sensi della sezione 3.12 del Quadro temporaneo, il recupero da parte dell’Istituto della contribuzione non versata sarà effettuato nella misura corrispondente all’importo fruito nell’ambito della predetta sezione.
[1] Per una completa disamina dei datori di lavoro privati, cfr. la circolare n. 133/2020 e le circolari ivi richiamate.
[2] La misura di aiuto, autorizzata fino al 31 dicembre 2020 con Decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020, è stata successivamente prorogata al 30 giugno 2021 dalla Decisione C(2020) 8830 final del 7 dicembre 2020, e ulteriormente differita al 31 dicembre 2021 dalla Decisione C(2021) 3364 final del 6 maggio 2021.
[3] Si precisa che le attività delle aziende produttrici di vino – comprese le cooperative agricole di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 – identificate dal codice ATECO 01.21.00 rientrano nell’ambito della produzione primaria dei prodotti agricoli, come evidenziato con parere reso in data 18 giugno 2021 dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
[4] Tra le quali vanno ricomprese le attività identificate dai codici ATECO 11.02.10, 11.02.20 e 11.05.00, nonché le attività di alloggio e ristorazione connesse alle aziende agricole identificate rispettivamente dai codici ATECO 55.20.52 e 56.10.12.
(Fonte: INPS)