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Sospensione delle riduzioni del trattamento di mobilità in deroga

Variazione del tasso di interesse per dilazione pagamento contributi

L’INPS, con la Circolare n. 158 del 22.10.2021, ha fornito informazioni circa la sospensione del meccanismo di riduzione dei trattamenti di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga di cui al decreto Sostegni bis he, nel disporre la sospensione dell’applicazione della norma di cui dall’articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge n. 92/2012, ha stabilito, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, che per il trattamento di mobilità in deroga non trova applicazione il meccanismo della riduzione della prestazione prevista nei casi di terza e quarta proroga.

Di seguito il testo integrale della circolare 158/2021.

1.Premessa e quadro normativo

2.Sospensione del meccanismo di riduzione dei trattamenti di mobilità in deroga

3.Finanziamento e monitoraggio

4.Istruzioni contabili

1.PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

L’articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nell’ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, ha previsto che la misura dei trattamenti sia ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’articolo 1, comma 289, ha successivamente previsto che, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, siano stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 180 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che le Regioni possono destinare, nell’anno 2021, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, nonché a quelle dell’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

L’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a tal proposito, ha chiarito che le Regioni possono utilizzare, anche per il 2021, le risorse residue dei precedenti finanziamenti e, inoltre, che l’articolo 1, comma 289, della legge n. 178/2020, perseguendo l’intento di semplificare, in un’unica disposizione di carattere generale, tutti gli interventi susseguitisi nel tempo che fanno riferimento all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, consente di utilizzare le risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dall’articolo in parola.

Alla luce di tale interpretazione ministeriale, pertanto, con la suddetta normativa sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i trattamenti di mobilità in deroga di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

In tale ambito normativo è intervenuta la Legge 23 luglio 2021, n. 106, che in sede di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni bis), ha introdotto all’articolo 38 il comma 2-bis, che dispone: “Al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021, ai lavoratori beneficiari delle misure di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come prorogate per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le riduzioni previste dall’articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga, è stanziato l’importo di 500.000 euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa”.

Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono le istruzioni relative all’applicazione della norma in commento.

2.SOSPENSIONE DEL MECCANISMO DI RIDUZIONE DEI TRATTAMENTI DI MOBILITÀ IN DEROGA

Per il periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 agli importi in pagamento per i trattamenti di mobilità in deroga, concessi come terza e quarta proroga ai lavoratori beneficiari che operino nelle aree di crisi complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, non si applicano le riduzioni previste dal secondo periodo del comma 66 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012.

Nello specifico, stante il disposto dell’articolo 38, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021, agli importi relativi ai trattamenti di mobilità in deroga, nei casi di terza e quarta proroga, non si applica l’abbattimento del 40 per cento previsto dal secondo periodo del comma 66 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012. Continuano, invece, a trovare applicazione, rispettivamente, le riduzioni del 10 per cento e del 30 per cento previste dalla medesima norma nei casi di prima e seconda proroga.

L’Istituto applicherà d’ufficio, senza necessità di una domanda da parte degli interessati, il beneficio di cui al presente paragrafo.

Con successivo messaggio saranno fornite alle Strutture territoriali le indicazioni operative di dettaglio per la gestione dei trattamenti in parola.

3.FINANZIAMENTO E MONITORAGGIO

L’articolo 38, comma 2-ter, del decreto-legge n. 73/2021 stabilisce che agli oneri connessi all’applicazione della normativa in parola, valutati in 500 mila euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 73/2021.

L’importo citato costituisce il limite massimo di spesa; l’Istituto provvede al monitoraggio del beneficio e del rispetto dei limiti indicati.

4.ISTRUZIONI CONTABILI

Per le rilevazioni contabili dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 38, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, si istituisce, nell’ambito della evidenza contabile “GAU” – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, il seguente conto:

GAU30276 – per rilevare l’onere conseguente alla non applicazione dell’articolo 2, comma 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92 in materia di riduzione della prestazione di mobilità in deroga in un’area di crisi industriale complessa, nei casi di terza e quarta proroga, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021 – – art. 38, comma 2-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Tale nuovo conto sarà utilizzato dalla procedura dei pagamenti accentrati in aggiunta a quelli in uso per la rilevazione degli oneri per i trattamenti di mobilità in deroga a favore dei lavoratori in area industriale complessa.

In allegato si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).

(Fonte: INPS)

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