L’INPS, con il Messaggio n. 3495 del 14.10.2021 ha fornito chiarimenti circa la inattività lavorativa quale requisito essenziale per il riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza per invalidità, di cui all’articolo 13 della legge n. 118 del 1971.
I chiarimenti si sono resi necessari dopo che la Corte Suprema di Cassazione, con un orientamento consolidato, si è pronunciata più volte sul requisito della inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della L.n. 118/1971 cit., come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sostenendo che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa (inattività lavorativa) integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto all’assegno di invalidità, la cui mancanza è deducibile e rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.
Pertanto, l’assegno di invalidità sarà liquidato dall’INPS, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, esclusivamente nel caso in cui risulti la inattività lavorativa del soggetto beneficiario.
Di seguito il testo integrale del messaggio n. 3495/2021.
La Corte di Cassazione, con diverse pronunce, è intervenuta sul requisito dell’inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, affermando che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. La giurisprudenza di legittimità, quindi, è costante nel ritenere che lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971 (cfr. Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019). Alla luce di tale consolidato orientamento, a fare data dalla pubblicazione del presente messaggio, l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà pertanto liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.
(Fonte: INPS)