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In data odierna, sono stati pubblicati sulla G.U. il D.P.C.M. 12 ottobre 2021 (per il lavoro pubblico) e il D.P.C.M. 12 ottobre 2021 (per il lavoro privato) contenenti norme per le verifiche dei green pass sui luoghi di lavoro. In particolare i due DPCM specificano le modalità di verifica del possesso del green pass da parte nei rapporti di lavoro privato e le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione del green pass da parte del personale delle pubbliche amministrazioni.

La fatidica data del 15 ottobre 2021 è ormai arrivata e quindi da domani per accedere ai luoghi di lavoro, tutti i lavoratori dovranno possedere un green pass valido e i datori di lavoro saranno autorizzati in piena autonomia a procedere alle necessarie verifiche, rispettando tuttavia le norme sulla privacy e le linee guida contenute nei DPCM sopra citati.

In particolare, tali verifiche potranno essere eseguite a campione o a tappeto, preferibilmente – laddove possibile – al momento dell’ingresso dei lavoratori in azienda e con modalità liberamente scelte dal datore di lavoro, che dovrà anche individuare – con atto formale – i soggetti incaricati ad effettuare tali verifiche.

I NUOVI SUPPORTI INFORMATICI RILASCIATI PER LE VERIFICHE:

Nei DPCM pubblicati oggi, poi, viene reso anche noto il rilascio di nuovi supporti informatici che i datori di lavoro potranno utilizzare per le verifiche del possesso di un green pass valido.

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In particolare, le verifiche potranno avvenire – utilizzando l’app “VerificaC19” con:

a) l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code;

b) una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la PN-DGC per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti pubblici degli enti aderenti a NoiPA;

c) una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS, e la PN-DGC , per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di cinquanta dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA;

d) una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche con almeno mille dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei propri dipendenti.

SANZIONI PER IL LAVORATORE

Si rammenta che il lavoratore che accede ai luoghi di lavoro sprovvisto di green pass sarà considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

SOGGETTI ESENTI

I lavoratori che non possiedono la certificazione verde perché impossibilitati per ragioni di salute a fare il vaccino anti-covid19 devono presentare il certificato contenente il QR code in corso di predisposizione da parte del Ministero della Salute. Durante l’attesa per il rilascio dell’applicativo, il lavoratore che si trovi in tale situazione non sarà soggetto alla verifica, ma sarà tenuto ad inviare la documentazione al medico competente del datore di lavoro.

PER CHI NON E’ VACCINATO

I lavoratori non vaccinati potranno utilizzare il tampone, che però allo stato non è gratuito anche se il Governo ha fortemente voluto prezzi calmierati (8 euro per gli under 18 e 15 per tutti gli altri). Per coloro che per ragioni di salute non possono vaccinarsi sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, invece, i  tamponi saranno gratis.

SMART WORKING

Lo smartworking non può essere utilizzato come scusa per eludere l’obbligo del possesso della certificazione verde. In pratica il datore di lavoro non potrà utilizzare lo smart working per i lavoratori che al momento della verifica sono risultati privi di green pass.

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