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È stato pubblicato sulla G.U. n. 184 del 3.8.2021, il Decreto 5 luglio 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quale sono indicati i criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso al Fondo per il sostegno delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria connessa con l’emergenza epidemiologica da covid-19.

DOTAZIONE DEL FONDO

Il Fondo per il sostegno delle grandi imprese in situazione di temporanea difficoltà finanziaria ha una dotazione di 400.000.000.00 di Euro.

AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DELL’INTERVENTO

Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da COVID 19 di proseguire la propria attività, il decreto 5 luglio 2021 (in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 37 del decreto-legge n. 41/2021), definisce i criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso all’intervento, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento concesso dal Fondo.

SOGGETTO GESTORE

Il soggetto gestore del Fondo viene individuato dal Decreto nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA.

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SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le grandi imprese operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico, e che alla data di presentazione della domanda di accesso si trovino nelle seguenti condizioni:

a) versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) presentano prospettive di ripresa dell’attività, valutate ai sensi di quanto previsto dall’art. 9;

c) devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;

d) devono avere sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;

e) non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

f) devono aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero.

Possono altresì beneficiare dell’intervento del Fondo le grandi imprese che si trovano in amministrazione straordinaria.

Ai fini dell’accesso al Fondo, le imprese sono considerate in stato di temporanea difficoltà finanziaria qualora presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero quando si trovino in situazione di difficoltà come definita all’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

SONO, IN OGNI CASO, ESCLUSE DALLE AGEVOLAZIONI LE IMPRESE:

a) che operano nel settore bancario finanziario e assicurativo;

b) che si trovavano già in situazione «difficoltà», come definita dal suddetto art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019;

c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

d) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

e) che hanno riportato condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;

f) che sono sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.

MODALITÀ DI INTERVENTO DEL FONDO

Il Fondo opera concedendo, in favore delle grandi imprese, finanziamenti finalizzati a sostenere la ripresa o la continuità dell’attività, da assicurare esclusivamente nell’ambito di piani, realistici e credibili, di rilancio dell’impresa o di un suo asset.

FINANZIAMENTO

I finanziamenti hanno una durata massima di cinque anni e sono concessi, ad un tasso agevolato, entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il maggior termine eventualmente previsto da successive modifiche o integrazioni del decreto.

I finanziamenti sono concessi per un importo complessivo per ciascuna impresa beneficiaria, non superiore alternativamente:

  • al doppio della spesa salariale annua dell’impresa beneficiaria per il 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
  • al 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

La restituzione del finanziamento da parte delle imprese beneficiarie decorre da 12 mesi successivi alla data di prima erogazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.

PROCEDURA DI ACCESSO

Ai fini dell’accesso al Fondo, l’impresa interessata trasmette ad INVITALIA una specifica istanza con allegato il piano aziendale, nonché ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione del medesimo. Lo schema dell’istanza e le modalità e termini di presentazione saranno definiti con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

L’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili sarà tempestivamente comunicato dal Ministero con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora le risorse finanziarie residue non consentissero l’integrale copertura dei fabbisogni connessi al piano aziendale, l’intervento del Fondo potrà essere effettuato in misura parziale, nei limiti delle risorse disponibili, solo qualora INVITALIA accerti che l’intervento risulti comunque funzionale rispetto alla realizzazione del piano prospettato e consenta di perseguire le finalità del Fondo medesimo.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

INVITALIA, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, valuterà entro 60 giorni dalla data di presentazione – anche avvalendosi di soggetti terzi indipendenti – la sussistenza dei requisiti per l’accesso al Fondo e la sostenibilità e congruità delle azioni prospettate dalla grande impresa ai fini della ripresa o della continuità dell’attività di impresa, della tutela dell’occupazione e del ripristino, nel medio termine, della redditività aziendale come descritti nel piano aziendale.

Una volta conclusa l’attività di valutazione, INVITALIA – previa informativa al Ministero – adotterà la delibera di ammissione della domanda di finanziamento del Fondo, ovvero, in caso di esito negativo, di rigetto della domanda, fornendone, in ogni caso, comunicazione all’impresa richiedente.

Con la comunicazione di ammissione INVITALIA provvede a richiedere all’impresa la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, che deve intervenire entro 60  giorni dalla data della predetta comunicazione.

INVITALIA procederà, poi, all’erogazione del finanziamento concesso nei modi e nei tempi previsti nel contratto di finanziamento, sulla base delle esigenze finanziarie definite nell’ambito del piano aziendale approvato.

MONITORAGGIO, ISPEZIONI E CONTROLLI

Per tutto il periodo di durata del finanziamento concesso a valere sul Fondo, l’impresa beneficiaria trasmetterà all’Agenzia, entro il 28 febbraio di ogni anno, un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione del piano aziendale, con evidenza delle attività poste in essere nell’anno precedente, della situazione occupazionale e delle prospettive di rilancio delle attività d’impresa.

INVITALIA entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ciascun anno, trasmetterà al Ministero una dettagliata  relazione che illustrerà lo stato di attuazione degli interventi del Fondo.

Il Ministero, in ogni fase del procedimento, potrà effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sullo stato di attuazione dei piani aziendali oggetto del finanziamento del Fondo.

OBBLIGHI A CARICO DELLE GRANDI IMPRESE BENEFICIARIE

Le imprese beneficiarie del finanziamento del Fondo hanno, tra gli altri, i seguenti obblighi; consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti da INVITALIA o dal Ministero; corrispondere a tutte le richieste di informazioni disposte da INVITALIA o dal Ministero; custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento; rispettare tutte le norme sul lavoro e sulla tutela delle condizioni di lavoro; ecc.

REVOCA

Il finanziamento del Fondo è revocato in tutto o in parte, tra gli altri, nei seguenti casi: mancata attuazione del piano aziendale presentato; verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili alla grande impresa beneficiaria e non sanabili; false dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria; mancata osservanza delle disposizioni poste a tutela delle condizioni di lavoro; ecc.

Per informazioni più dettagliate consultare il Decreto 5 luglio 2021, disponibile cliccando sul link.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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