Il diritto del lavoratore a godere delle ferie annuali retribuite viene disciplinato dalle seguenti norme:
Articolo 36, comma 3, della Costituzione: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie retribuite, e non può rinunziarvi”;
Articolo 2109 del codice civile, intitolato “Periodo di riposo” precisa al secondo comma che il prestatore di lavoro ha diritto “ad un periodo annuale di ferie retribuite (2243), possibilmente continuativo nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”; e al terzo comma: “L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie”.
Articolo 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66: “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.
2.Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
- Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell’articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione”.
DISTRIBUZIONE
Il periodo di fruizione, di regola, deve essere di almeno due settimane consecutive, mentre le restanti due settimane devono essere godute entro 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
FINALITÀ
L’istituto delle ferie è finalizzato al recupero delle energie psicofisiche e a consentire al lavoratore di dedicare tempo e cura alle relazioni personali, affettive e sociali.
MATURAZIONE
Il contratto collettivo o individuale, di regola, prevede che il diritto alle ferie matura pro quota in dodicesimi, in relazione ai mesi di servizio prestato. Ciò significa, ad esempio e salva diversa statuizione dei contratti collettivi, che aver lavorato per una frazione di mese pari o superiore a 15 giorni comporta il diritto ad un rateo mensile di ferie. Anche durante i periodi di assenza dal lavoro (congedo matrimoniale, malattia, infortunio, ecc) maturano le ferie. Invece queste non maturano (salvo diverso accordo tra le parti) durante le aspettative, gli scioperi e le assenze non giustificate, il congedo parentale, la sospensione per cassa integrazione a zero ore.
SOGGETTI COINVOLTI
L’istituto delle ferie coinvolge le parti del rapporto di lavoro e dunque tutte le categorie di datori di lavoro (pubblico o privato) e tutte le categorie di lavoratori.
POTERE DI DECIDERE
Spetta al datore di lavoro il potere di decidere quando un lavoratore può fruire delle ferie. Nell’effettuare tale scelta il datore di lavoro, a norma di legge, deve tener conto delle esigenze dell’impresa, ma anche degli interessi del prestatore di lavoro. Il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Da ciò consegue che il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo in cui usufruirà delle ferie, poiché questo andrà coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell’attività aziendale la cui concessione costituisce una prerogativa che rientra nell’ambito – legalmente garantito – del potere organizzativo dell’imprenditore.
FERIE COLLETTIVE
Il datore di lavoro può decidere, del tutto legittimamente, di chiudere l’azienda in un determinato periodo, che normalmente coincide in Italia con il mese di agosto. In tal caso i lavoratori non possono opporsi a tale decisione.
MISURA E FRUIZIONE
I lavoratori, salvo diverse disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi o individuali di lavoro, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane (come sopra si è detto, art. 10, D.gs. n. 66/2003). In base alla circolare n. 8 del 3.3.2005 del Ministero del Lavoro quattro settimane di ferie corrispondono a 28 giorni lavorativi. Fatta eccezione per alcune categorie di lavoratori (protezione civile, vigili del fuoco, strutture penitenziarie, giudiziarie o di P.S., ecc.) e salvo le disposizioni di alcuni contratti collettivi, le quattro settimane di ferie fanno godute per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le residue due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (sempre secondo l’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003).
PERIODI DI FERIE
Le due settimane continuative di ferie devono essere richieste per tempo dal lavoratore al fine di consentire al datore di lavoro un congruo periodo per organizzare le attività in assenza del dipendente richiedente.
Le residue due settimane di ferie possono essere richieste anche in maniera frazionata (salvo diversa previsione della contrattazione collettiva). L’unico limite è rappresentato dal termine di 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, previsto dalla legge.
Esiste pure una terza possibilità, e cioè la fruizione di tutte e quattro settimane in maniera frazionata, ma sempre nei termini e nelle modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, individuale o dagli usi aziendali).
Tutti i termini e le modalità di fruizione delle ferie sopra indicati, come si è visto, possono comunque essere derogate dalla contrattazione collettiva.
DIVIETO DI MONETIZZAZIONE
Le ferie non godute non sono monetizzabili: questo è un principio cardine del nostro ordinamento. L’unica eccezione è costituita dalla cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, o per i contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno, in tali casi è consentita la monetizzazione delle ferie.
DANNO DA MANCATA FRUIZIONE
Il lavoratore ha diritto ad essere risarcito per il mancato godimento delle ferie, che tra le altre cose comporta pure una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del datore di lavoro. L’onere della prova circa il danno subito per mancato godimento delle ferie è a carico del lavoratore.