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Smart working prosegue con modalità semplificata. Sorveglianza sanitaria.

Smart working prosegue con modalità semplificata. Sorveglianza sanitaria.

Si potrà utilizzare ancora fino al 31 dicembre 2021 la modalità semplificata per l’utilizzo dello smart working e dunque non sarà necessaria:

Il ricorso allo smart working è stato introdotto, come noto, all’inizio dell’emergenza epidemiologica da covid-19 per limitare al massimo i contatti tra le persone e favore il c.d. distanziamento sociale ed è proprio per tali motivi che è stata adottata la procedura semplificata per la sua attivazione, di cui sopra si è detto.

Fino al 31 dicembre 2021, per attivare la procedura semplificata di smart working varranno  quindi le solite regole e cioè:

 https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/Home/Welcome

Ultimati tutti i passaggi della descritta procedura, il datore di lavoro dovrà stampare e consegnare al lavoratore l’informativa sulla sicurezza nel lavoro agile disponibile sul portale dell’INAIL.

Si rammenta che – secondo le direttive del Ministero del Lavoro – è obbligatorio utilizzare esclusivamente tale procedura e non la PEC poiché quest’ultima non è ritenuta idonea alla comunicazione.

SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

Sempre fino al 31 dicembre 2021 permane l’obbligo per i datori di lavoro (pubblici e privati) di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da covid-19 “in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. A tal fine, grazie anche alla proroga dell’art. 83 del D.L. n. 34/2020, è possibile l’utilizzo da parte delle aziende (che per legge non sono tenute ad avere un dottore competente) dei medici del lavoro INAIL.

È stata prorogata per altri quattro mesi e dunque fino al 31 ottobre 2021, la possibilità per i lavoratori pubblici e privati (ivi compresi i disabili gravi), dietro presentazione di certificazione medica atta a confermare lo stato di rischio per la salute derivate da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o terapia salvavita, di continuare a svolgere l’attività in smart working, con possibilità di essere adibiti anche a mansioni differenti, purché rientranti nella medesima categoria o area di inquadramento, oppure svolgendo attività di formazione professionale (art. 26, comma 2-bis- D.L. n. 18/2020).

Pure prorogato è il divieto di licenziamento del lavoratore che a seguito di accertamenti svolti sia stato dichiarato inidoneo alle mansioni di appartenenza.

Non è stata prorogata, invece, la possibilità di assentarsi dal lavoro – qualora non sia possibile lo smart working – con equiparazione di tale periodo di assenza al ricovero ospedaliero (questa tutela è decaduta pertanto lo scorso 30 giugno).

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