L’INL, con la Nota n. 12672 del 27.07.2021, in vista della graduale ripresa delle attività economiche e sociali ed a seguito della normativa relativa all’emergenza covid-19 da ultimo pubblicata, ha invitato i dirigenti della sede ad adottare le nuove linee guida per le attività del personale dipendente.
Di seguito il testo integrale della nota n. 12672/2021.
Come riportato nella nota di questa Direzione prot. 12315 del 21 luglio u.s., per effetto dell’intervenuta Legge 17 giugno 2021, n. 87 recante la conversione, con modificazioni, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, in relazione all’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici pubblici sono rimaste immutate le disposizioni recate dall’art. 263 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 come modificato dal citato D.L. 30 aprile 2021, n. 56.
La disposizione di cui al citato art. 263 del D.L. n. 34/2020 – si rammenta – ha prescritto alle pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle misure organizzative volte a regolare il riavvio delle attività economiche, produttive e sociali, di adeguare la presenza del personale nei luoghi di lavoro “… alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura e riavvio delle attività produttive e commerciali” e di organizzare “… il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza applicando il lavoro agile, con le misure semplificate…e comunque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.”
Con l’intervenuta legge di conversione n. 87/2021 rimane, pertanto, ferma – fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 – la prescrizione relativa alle modalità organizzative sopra riportate, e dunque l’applicazione del lavoro agile in forma semplificata, senza una vincolata percentuale minima di applicazione di detta modalità. Rimane fermo l’obbligo delle amministrazioni di adeguamento alle vigenti prescrizioni in materia di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.
Ciò premesso – fermo restando quanto riportato con la nota prot. 12315 cit. in ordine all’attuale assetto invariato fino al 31 agosto p.v. – nell’ottica di garantire la continuità delle attività di competenza anche mediante una maggiore compresenza in ufficio, l’alternanza dello svolgimento dell’attività in presenza e da remoto dovrà essere effettuata, secondo i seguenti criteri:
1. l’attività lavorativa del personale che non svolge compiti di vigilanza è svolta in presenza nella sede di ufficio dal 1 settembre p.v. per almeno due giornate a settimana, per un numero massimo di quattro giornate a settimana, nonché a decorrere dal 1 ottobre p.v. per almeno tre giornate a settimana. Al fine di consentire l’osservanza delle regole di contenimento del contagio, le giornate da svolgersi in presenza sono fissate con apposita pianificazione settimanale o bisettimanale, tenendo conto delle esigenze di coordinamento organizzativo e operativo nell’ambito dell’ufficio di appartenenza. La presenza in ufficio è assicurata nella rigorosa osservanza del “Protocollo di sicurezza”. Resta salva la facoltà del singolo dipendente di non accedere al lavoro agile. I dirigenti avranno cura di convocare le rappresentanze sindacali unitarie per informare in ordine alle soluzioni organizzative adottate per garantire il rispetto delle regole per la tutela della salute e sicurezza nell’ambito degli uffici;
2. per il personale che svolge attività di vigilanza, in conformità alle disposizioni precedentemente impartite, la modalità da remoto è effettuata per le residue giornate in cui non è svolta attività esterna, ad eccezione dei giorni in cui, in ragione delle esigenze di servizio, è programmato il servizio interno;
3. non possono essere svolte in modalità agile le attività che per esigenze di funzionalità, nonché per le concrete condizioni di fatto, siano ritenute non realizzabili a distanza e richiedano la presenza nella sede di lavoro (es. ispettore di turno e/o ricevimento del pubblico, procedure di conciliazione qualora non risultino efficientemente attivabili con modalità a distanza);
4. per i lavoratori ‘fragili’, ferma restando l’esclusione della presenza in sede, stante il diverso contesto epidemiologico nonché l’evoluzione della realizzazione del piano vaccinale nazionale, sarà cura del dirigente acquisire la rinnovata valutazione del medico competente in ordine all’idoneità a svolgere attività lavorativa in sede, eventualmente fornendo indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente precauzionali.
Con riferimento ai lavoratori in condizioni di rischio – facendo seguito a quanto riportato nella nota di questa Direzione centrale prot. 10962 del 5 luglio u.s. – si evidenziano altresì le disposizioni recate dal recente D.L. n. 105 del 23 luglio u.s. (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23.07.2021).
In particolare, si segnala che per i lavoratori fragili indicati nel comma 2 dell’art. 26 del D.L. 18/2020 (i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) è stata prorogata fino al 31 ottobre 2021 la disposizione di cui al comma 2 bis del medesimo art. 26 cit. secondo la quale i suddetti lavoratori “svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”
È stato inoltre previsto espressamente che per il periodo dal 1 luglio 2021 alla data di entrata in vigore del D.L. 105 cit. (23 luglio) si applica la medesima disciplina, disponendo in tal modo la continuità dell’applicazione della medesima disposizione organizzativa.
Il decreto legge n. 105/2021 dispone altresì la proroga fino al 31 dicembre 2021 del termine (già prorogato al 31 luglio p.v. – v. nota prot. 10962 cit) previsto dall’art. 83 del D.L. 34/2020 per il quale “fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.”
Si fa riserva di disporre diverse misure organizzative in correlazione all’andamento epidemiologico ovvero ad eventuali nuove disposizioni normative in materia.
(Fonte: INL)