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È stato ammesso alla registrazione delle Corte dei Conti il Decreto Interministeriale – D.I. 17 maggio 2021 con il quale, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da covid-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è stato istituito un Fondo presso il Ministero del Lavoro destinato a finanziare l’esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali dovuti da questa categoria di lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza sociale. L’esonero è in favore di coloro che abbiano percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

MISURA DELL’ESONERO

In particolare il Fondo istituito dal Decreto Interministeriale è destinato a finanziare l’esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con esclusione però dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo individuale di 3000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

SOGGETTI DESTINATARI

I lavoratori indicati nel Decreto Interministeriale che fruiranno di tale agevolazione sono:

a) lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – e lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986. Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato. L’esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021;

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b) professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con rate o acconti in scadenza nel medesimo anno;

c) medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza, a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021.

REQUISITI

Il Decreto Interministeriale precisa che per fruire dell’esonero i soggetti dovranno possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

a) devono aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;

b) devono aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro. Per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività. Per i soggetti iscritti alle gestioni speciali autonome dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale degli artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel quadro RR sezione I o II della dichiarazione dei redditi Persone fisiche, presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero. Per i soggetti iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri il reddito è individuato nei redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

CONDIZIONI

Ai fini del riconoscimento dell’esonero, poi, il Decreto Interministeriale richiede altresì il rispetto delle seguenti condizioni da parte dei soggetti interessati:

a) non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) non devono essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.

L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Per il resto delle informazioni, come termini per la presentazione della domanda e altre condizioni da rispettare per ottenere l’esonero in questione, consultare il testo integrale del Decreto Interministeriale –  D.I. 17 maggio 2021 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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