Cartelle esattoriali nel Sostegni bis, le proroghe previste
La Legge 23 luglio 2021, n. 106 di conversione con modificazioni del Decreto Sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), ha modificato, tra le altra cose, anche i termini per il pagamento delle cartelle esattoriali.
In particolare, per le cartelle esattoriali, la L.n. 106/2021 ha precisato che sono ancora una volta slittati in avanti i termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata, ma che basta saltare una sola delle date previste per i pagamenti per far cadere il percorso del pagamento agevolato. È stato quindi differito dal 30 giugno al 31 agosto 2021 il periodo di sospensione dei termini di versamento per cartelle di pagamento e avvisi esecutivi, per entrate tributarie e non.
Il problema che però si pone con questi slittamenti è rappresentato dal fatto che i contribuenti si troveranno, subito dopo la pausa estiva, a dover fronteggiare in un breve periodo di tempo un numero elevato di versamenti, ragion per cui sia il Governo che il Parlamento sono consapevoli che urge al riguardo una rapida soluzione.
Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 – 5 – luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018 (rottamazione ter e saldo e stralcio):
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020
b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021”.
Verrà garantita, in ogni caso e per ogni scadenza, la tolleranza di 5 giorni entro cui il versamento non si considererà saltato.