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Credito d’imposta per sanificazione e DPI, istruzioni Agenzia Entrate

Credito d’imposta per sanificazione e DPI, istruzioni Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021, ha precisato i criteri per la fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuali di cui all’art. 32 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

Di seguito il testo integrale del provvedimento 191910/2021.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone
  1. Oggetto del provvedimento

Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 32.

  1. Comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’ammontare delle spese ammissibili

2.1 I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta di cui al punto 1 comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

2.2 Ai fini di cui al punto 2.1, con il presente provvedimento è approvato l’allegato modello di “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” (di seguito “Comunicazione”), con le relative istruzioni.

  1. Modalità e termini per l’invio della Comunicazione

3.1 La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante:

a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

b) i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

3.3 La Comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

3.4 Nello stesso periodo di cui al punto 3.3 è possibile:

a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità di cui al punto 3.1.

4. Ammontare del credito d’imposta

4.1 Nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

4.2 Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all’articolo 32, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

  1. Modalità di fruizione del credito d’imposta

5.1 Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

b) in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto 4.2.

5.2 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo di cui al punto 4.2, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

c) non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale), e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), pro tempore vigenti;
d)con successiva risoluzione sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

6. Trattamento dei dati

6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 32 del decreto-legge n. 73 del 2021, il quale riconosce un credito d’imposta, in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 32. Il comma 4 dello stesso articolo 32 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 32.

6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

6.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento, sono:

I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione del credito d’imposta, per le verifiche successive sulla spettanza dello stesso e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

6.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5. par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.

6.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della comunicazione delle spese che danno diritto ai crediti d’imposta venga effettuata esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate o tramite un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

6.6 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante della comunicazione delle spese che danno diritto al credito d’imposta.

6.7 Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione delle spese che danno diritto al credito d’imposta è stata eseguita l’analisi del rischio ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Motivazioni

L’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 32.

Il presente provvedimento, adottato ai sensi del comma 4 del citato articolo 32, stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 32. In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

b) Disciplina normativa di riferimento

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

(Fonte: Agenzia delle Entrate)

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